Conclusioni
A tutti gli associati,
con il riordino delle carriere ed ancor piú con la fase concorsuale transitoria viene meno il principale campo d'interesse dell'Associazione.
L'intenzione nostra sarebbe quella di chiudere l'associazione entro fine anno, fatte salve le attivitá eventuali per chi ha un ricorso in atto.
Il gruppo Facebook resterá attivo come punto di contatto ed informazione.
Riordino delle Carriere
In allegato le richieste di modifica alle ipotesi di revisione dei ruoli della Polizia di Stato trasmesse da questa Associazione al Sig. Capo della Polizia e alle OO.SS.
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Riordino e Sovrintendenti
A TUTTE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE DELLA POLIZIA DI STATO
Oggetto: Decreti attuativi ex art. 8 L. 124 / 2015 Che non si penalizzino nuovamente i Sovrintendenti vincitori di concorso
L’associazione Sovritalia, cui partecipano i Sovrintendenti vincitori di concorso, ritiene doveroso ed urgente rappresentare che: Agli appartenenti al ruolo Sovrintendenti, ed in particolare ai Sovrintendenti Vincitori di Concorso, per circa 20 anni, è stata negata qualsivoglia opportunità di progressione verticale di carriera per l’accesso al ruolo di Ispettore. Ciò è avvenuto, per una totale quanto ingiustificata mancata emanazione dei previsti concorsi interni e per una colposa inerzia dell’Amministrazione della P.S. . Si sono create abissali disparità di trattamento rispetto ai Sovrintendenti delle altre Forze di polizia, in cui, nello stesso arco temporale, dal 1995 appunto, ed in particolare nell’Arma dei carabinieri e nella Guardia di Finanza, sono stati indetti, con cadenza annuale, concorsi interni per accedere al ruolo di ispettore/maresciallo. Ancora una volta vale la pena evidenziare la perdurante problematica, fino ad oggi inascoltata, che affligge dall’anno 2001 il personale del ruolo sovrintendenti della Polizia di Stato che ha avuto accesso al ruolo al termine dei corsi di formazione 15°, 16° e 17°, tenutisi rispettivamente negli anni 1998, 1999 e 2000, precedenti al noto decreto legislativo 53 del 2001. mancato rientro in sede XXV
Al Signor Segretario Generale SIULP
Al Signor Segretario Generale SAP
Al Signor Segretario Generale SIAP
Al Signor Segretario Generale SILP Per la CGIL
Al Signor Segretario Generale UGL Polizia di Stato
Al Signor Segretario Generale COISP
Al Signor Segretario Generale UIL Polizia
Al Signor Segretario Generale CONSAP
Oggetto: Ruolo sovrintendenti della Polizia di Stato. XXV Corso problematica relativa al mancato rientro in sede.
Si porta all’attenzione delle SS.LL. la perdurante problematica che affligge i Sovrintendenti del XXV Corso i quali, a tutt’oggi, attendono di poter rientrare in sede.
Come è noto, grazie all’impegno di molte OO.SS. e dell’Amministrazione, i colleghi vincitori dell’ultimo concorso per 7.597 posti da Vice Sovrintendente (XXVI corso), non perderanno la sede di appartenenza e pertanto si vedranno garantita la sede e presumibilmente anche l’Ufficio d’appartenenza.
E’ condivisibile la scelta e la necessità di evitare di “sbattere” lontano da casa colleghi con famiglia e molti anni di servizio alle spalle, evitando nel contempo di aggravare l’Amministrazione di inutili spese.
Ma rimane certamente deprecabile l’aver trascurato e lasciato lontano da casa i colleghi del XXV corso, i quali aspettano, ormai da lungo tempo l’agognato e sperato rientro in sede.
Va da sé che questa situazione palesa un evidente disparità di trattamento nei criteri di assegnazione alle varie sedi tra il personale appartenente al medesimo ruolo. Non si può garantire al XXVI corso ciò che invece si sta negando al XXV corso. Per quanto sopra evidenziato, l’Associazione Sovritalia chiede l’intervento di codeste OO.SS. affinché l’Amministrazione della P.S. si attivi per garantire un immediato rientro in sede dei Sovrintendenti del XXV ° Corso e dei Corsi precedenti laddove ancora in attesa di fare rientro in sede, riconoscendo loro una pari dignità professionale, rispetto ai “più giovani colleghi” dello stesso ruolo.
IL PRESIDENTE ED IL DIRETTIVO DI SOVRITALIA Sentenza del ricorso per legge Pinto
Con sentenza emessa in data 17.11.2014 dalla Corte d’Appello di Perugia relativamente al ricorso proposto ai sensi della legge Pinto e rubricato al r.g. n. 4616/2011, depositata in Cancelleria in data 22.1.2015, la Corte d’Appello ha rigettato il ricorso ritenendo che il giudizio al Tar di riferimento si basava su una domanda palesemente inammissibile, classificando, pertanto, lo stesso giudizio al TAR come “lite temeraria”. La Sentenza si fonda sulla qualificazione della domanda presentata con il Ricorso al TAR r.g. n. 5945/2002 (avv. Parente) come “lite Temeraria” e, pertanto, non tale da provocare un patema d’animo necessario per il riconoscimento del risarcimento del danno ex lege Pinto. La temerarietà viene ricondotta alla individuazione della domanda principale come inammissibile, proprio “in ragione della sua formulazione, trattandosi di impugnazione della mancata risposta a un’istanza di riesame, che per giurisprudenza granitica è inammissibile e infondata”. (sentenza Corte d’Appello e Sentenza TAR). ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Avv. Ravecca Tel. / Fax 0187624138 - 0509912139 – Cell. 3471702040 P.I. 01174950111 – E-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Semplificazione progressione di carrieraL'Associazione Sovritalia, nell’imminenza dell’approvazione della norma primaria di semplificazione per le procedure concorsuali di progressione di carriera, si rivolge alle SS.VV. affinché possano debitamente rappresentare e far valere, finalmente, le aspettative degli appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti, con precipuo riferimento a coloro che hanno avuto accesso al ruolo con il superamento di un concorso e del successivo corso di formazione, consentendone la graduale immissione nel ruolo degli Ispettori.
Si auspica pertanto che...(leggi l'allegato)
Lettera al Capo della PoliziaPubblichiamo la lettera inviata al Capo della Polizia tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Invito chi non l'avesse ancora fatto, a dare sostegno a Sovritalia iscrivendosi seguendo le indicazioni indicate qui: http://www.sovritalia.com/joomla/varie/iscriviti-online.html oppure contattando il referente più vicino. |
Ricorso Legge Pinto rg 6901/2011 e 5831/2011 (ricorso TAR 8594/2001)VINTI I due ricorsi, qui di seguito le istruzioni per la richiesta di pagamento da compilare a cura di ogni richiedente utilizzando l'apposito modulo dedicato: - in caso di eredi occorre la dichiarazione sostitutiva di notorietà; - al n. 1 va barrata la prima opzione; - al n. 2 va barrata la prima opzione; - occorre allegare copia del documento di identità in corso di validtà e copia del codice fiscale;Considerato che l'importo liquidato è maggiore di € 1.000,00 occorre indicare il codice IBAN. Per mero scrupolo ricordo che il pagamento - una vola ricevuto - è comprensivo anche della quota concordata di spettanza all'avvocato e che, pertanto, sempre all'esito del pagamento la stessa dovrà essere versata al sottoscritto legale. Bisogna inviare la documentazione allo studio del legale:Valentina Ravecca Lungarno B. Buozzi n.20, Pisa SOLO TRAMITE POSTA ORDINARIA (potrete chiedere conferma della ricezione tramite email). Allego anche il ricorso per consentire ai ricorrenti di ritrovare il proprio nominativo. Riordino CarriereAC 3098 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Emendamento 7.1007 All’articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire la parola: “attribuite” con le seguenti: “da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1. la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell’ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l’eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna forza di polizia, nonché i contenuti e i principi di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili; 2. in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un’ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l’assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, della differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione; 3. l’utilizzo, previa verifica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al cinquanta per cento, derivanti alle forze di polizia dall’attuazione della presente lettera, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, della presente legge, tenuto anche conto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni;”. Lettera al Capo della PoliziaEccellenza, Ammessi con riservaConcorso interno per vice ispettore ecco le ultime novita’ riguardanti il ricorso al tar grazie all’ottimo lavoro svolto dall’avvocato Chiara Daneluzzi, del foro di Venezia (studio legale in preganziol (tv) via vitt. veneto n. 3) e’ stata accolta l’istanza di misure cautelari provvisorie dal tribunale amministrativo regionale del Lazio. Concorso 1400 Vice Ispettori il ricorso al TARAffinché tutti possano avere cognizione di causa ed opportuna conoscenza si rendono pubbliche le motivazioni con cui sono stati eccepiti vizi di legittimità relativi al bando di concorso per 1.400 posti da Vice Ispettore. Il concorso è stato impugnato da alcuni soci di Sovritalia mediante ricorso depositato presso il T.A.R. Lazio. Sovritalia, condividendo i motivi di doglianza evidenziati nel ricorso, ne ha sostenuto l’azione giudiziaria. |