Ecc.mo
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Ricorso
tutti
rappresentati e difesi, anche in via disgiuntiva, dagli Avv.ti Prof. Lazzaro
Pajalich e Carlo Abbate e presso lo
Studio di quest’ultimo in Roma, Via F.P. de’ Calboli n. 1, elettivamente
domiciliati per delega in calce al presente atto.
Contro
- il Ministero
dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - in persona del Ministro
in carica p.t.
nei confronti
per quanto
occorrer possa, dei Signori Xxx Xxx Xxx e Xxx Xxx
per l’annullamento
della
determinazione ministeriale - dipartimento della pubblica sicurezza - di cui
non si conoscono gli estremi, con cui all’esito del 16° corso di aggiornamento
e formazione tecnico professionale per Vice Sovrintendenti di Polizia i
ricorrenti sono stati inquadrati nella detta qualifica di Vice Sovrintendente disponendosi
invece la nomina di altri partecipanti al corso nella superiore qualifica di
Vice ispettore; di ogni altro atto preordinato, coordinato e comunque connesso
e conseguenziale.
Fatto
Con D.M.
Ministero dell’Interno - Dip. della P.S. - in data 20 aprile è stato indetto il
16° corso di aggiornamento e formazione tecnico professionale per Vice
Sovrintendente della Polizia di Stato cui i ricorrenti, avendone i requisiti,
hanno partecipato risultandone vincitori e conseguendo, all’esito della procedura
concorsuale, la nomina a Vice Sovrintendenti.
Al predetto corso
di formazione hanno tuttavia partecipato alcuni colleghi dei ricorrenti (tra
cui i controinteressati in epigrafe specificati) i quali, invero, risultarono
vincitori del concorso per Vice Sovrintendenti bandito nel previgente
ordinamento di cui al D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 e che, all’esito del corso,
si sono visti riconoscere la qualifica di Vice Ispettore nonostante la identità
del corso di formazione e della posizione giuridica di provenienza.
Tali
provvedimenti unitamente a quelli presupposti, connessi e consequenziali sono
illegittimi e devono pertanto essere annullati per i seguenti motivi.
Diritto
1) Come esposto in premessa, con D.M. 20 aprile 2000 è
stato indetto il 16° corso di aggiornamento e formazione tecnico professionale
per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei
sovrintendenti della Polizia di Stato cui sono stati ammessi a partecipare i
ricorrenti, risultati vincitori del concorso a 1500 posti nella detta qualifica
indetto con D.M. 31 luglio 1998.
Il co. 6°
dell’art. 24 quater del D.Lgs. 12 maggio 1995 n. 197, in attuazione del quale
venne bandito il predetto concorso, dispone che “coloro che al termine del
corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a vice sovrintendente
nell’ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza
dalla data di fine dello stesso”.
I ricorrenti,
pertanto, alla data di fine corso (6 ottobre 2000) hanno conseguito la nomina
alla qualifica di vice sovrintendente essendosi utilmente collocati nella
graduatoria all’uopo formulata.
Alcuni
partecipanti allo stesso identico corso, tra i quali i controinteressati, sono
stati invece inquadrati nella qualifica di vice Ispettore in quanto “...vincitori
di precedenti concorsi (che) non hanno potuto effettuare o portare a termine i
relativi corsi di aggiornamento e formazione professionale per vice
sovrintendenti”.
I relativi
provvedimenti di inquadramento sono illegittimi in quanto affetti da violazione
del D.Lgs. n. 197 del 1995, art. 13, del D.M. 20 aprile 2000 e da eccesso di
potere per travisamento, errore nei fatti presupposti e difetto di motivazione.
I ricorrenti
hanno interesse alla suestesa censura in quanto, a seguito degli impugnati
provvedimenti, vedono ingiustamente ridotto
il numero dei posti disponibili nella superiore qualifica cui hanno titolo e diritto di accedere
mediante la partecipazione ai concorsi che la P.A. si accinge a bandire ed ai
quali i medesimi possono oggi partecipare avendone i requisiti.
Si consideri al
riguardo che l’art. 13 del menzionato D.Lgs. 197 del 1995 dispone che “il
personale del ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti di cui al D.P.R. 24
aprile 1982 , n. 335, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto è inquadrato in ordine di qualifica e di ruolo, anche in
sovrannumero riassorbibile con le normali vacanze, nelle sottoelencate
qualifiche del ruolo degli ispettori, istituito con il presente decreto,
conservando, se più favorevole, il trattamento
economico in godimento: ....d) nella qualifica di vice ispettore, il
personale che riveste la qualifica di sovrintendente e vice sovrintendente”.
Come si vede, la
norma in commento prevedeva l’inquadramento nella detta qualifica di vice
ispettore a quel personale che, alla data, rivestiva la qualifica di
sovrintendente e/o vice sovrintendente, certamente non posseduta dagli odierni
controinteressati i quali, infatti, hanno partecipato al predetto corso di
formazione - al pari dei ricorrenti - proprio al fine di conseguire la
qualifica di sovrintendente che, dunque, non era dai medesimi posseduta alla
data considerata dal menzionato art. 13 D.Lgs. n. 197/95.
Donde il
fondamento delle suestese censure di legittimità mosse a carico degli impugnati
provvedimenti di inquadramento.
2) Fermo quanto sopra, ove si ritenessero invece
legittimi i provvedimenti in epigrafe in forza del disposto di cui all’art. 16
del menzionato D.Lgs. n. 197 del 1995,
sarebbe allora il sistema normativo ad essere insanabilmente viziato
sotto i profili che di seguito vengono indicati.
a) Con il più volte menzionato D. Lgs. 197/95 si è
prevista l’articolazione del personale di polizia nei seguenti ruoli: a) ruolo
degli Agenti e Assistenti; b) ruolo di Sovrintendenti; c) ruolo degli Ispettori;
d) ruolo dei Commissari; e) ruolo dei Dirigenti attribuendo al personale di
appartenenza le relative funzioni.
La normativa,
attuativa della legge delega n. 216 del 1992, ha poi disciplinato l’accesso
alla qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendenti prevedendo un concorso
interno per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario
articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale
e professionale, ed un successivo corso di aggiornamento e formazione professionale
della durata non inferiore a tre mesi, al quale è ammesso il personale del
ruolo degli Agenti e Assistenti della Polizia di Stato in possesso, alla data
di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, dei previsti requisiti nella misura del 70%
agli Assistenti Capo e nella misura del 30% agli Assistenti, Agenti scelti e
Agenti con almeno 4 anni di servizio effettivo.
L’art. 13 del
D. Lgs. 197/95 ha poi previsto un inquadramento automatico nella qualifica di
Vice Ispettore in favore del personale che rivestiva la qualifica di
Sovrintendente e Vice Sovrintendente in servizio alla data di entrata in vigore
della legge prevedendosi ulteriori
benefici ai fini della progressione di carriera.
L’art. 16 stessa
legge ha, infine, previsto che, comunque, andavano fatti salvi le procedure e
gli effetti dei concorsi interni per Ispettori, Sovrintendenti, Assistenti ed
Agenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Il personale
suddetto, qualora avesse conseguito successivamente all’entrata in vigore della
legge medesima nomine o promozioni ai sensi del periodo precedente, sarebbe
stato inquadrato secondo le modalità di cui agli artt. 12, 13 e 14 stessa
legge.
Per l’effetto,
l’assistente che aveva partecipato al corso di Vice Sovrintendente bandito
prima dell’entrata in vigore della legge e che conseguisse tale nomina
successivamente, sarebbe stato - in
virtù dell’art. 13 cit.- inquadrato
automaticamente nella qualifica di Vice Ispettore.
Importante, al
fine di fornire un quadro completo della vicenda oggetto del presente ricorso,
descrivere anche la procedura
concorsuale di accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente vigente
antecedentemente alla riforma del 1995.
Alla qualifica di
cui si discorre, secondo il chiaro disposto di cui all’art. 18 D.P.R. 335/1982
e successive modificazioni ed integrazioni, abrogato dal D.Lgs. 197/95, si
accedeva:
- nel limite del
50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno mediante
concorso interno per esame teorico-pratico e superamento di un successivo corso
di formazione tecnico professionale. Al concorso erano ammessi gli appartenenti
al ruolo degli Agenti ed Assistenti che avevano compiuto almeno 4 anni di
servizio effettivo alla data di pubblicazione del bando di concorso; b)
mediante corso-concorso per titoli di servizio ed esami, nel limite del
cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno di cui
il 30% riservato al personale che alla data di pubblicazione del bando
rivestiva la qualifica di Assistente Capo ed il rimanente 20% riservato al
personale che alla stessa data rivestiva la qualifica di Assistente da almeno
due anni.
Per il corso di
formazione tecnico professionale, la durata prevista era di almeno sei mesi.
Il corso di cui
sub b), invece, doveva avere una durata non inferiore ai tre mesi. Appare
evidente l’irrazionalità ed l’illogicità della decisione del legislatore di
riconoscere ai soli Vice Sovrintendenti, che avessero conseguito la nomina a
seguito di una procedura avviata nel previgente regime e sostanzialmente
identica a quella prevista dalla nuova normativa, in assenza di alcun elemento
giustificativo, la qualifica di Vice Ispettore.
Perché, se è vero
che il legislatore gode di un’ampia discrezionalità, è pur vero che comunque
tale discrezionalità va esercitata nel rispetto del principio di ragionevolezza
sotteso al principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui all’art. 3
della Costituzione ed in modo da evitare arbitri o, comunque, situazioni
riconducibili ad una manifesta irragionevolezza.
La scelta del
legislatore di riconoscere a coloro che avevano conseguito la qualifica di Vice
Sovrintendenti secondo il previgente regime concorsuale del tutto identico da
un punto di vista sostanziale a quello delineato dal D.Lgs. 197/95 la qualifica
di Vice Ispettori deve ritenersi del tutto immotivata ed arbitraria.
Non risulta,
infatti, evidenziata alcuna ragione giustificatrice di tale attribuzione di
benefici a talune specifiche categorie professionali.
Nessun
riferimento viene fatto nel testo normativo a qualche elemento differenziatore
quale può essere il possesso di un peculiare requisito, una minima anzianità di
servizio o uno specifico titolo di servizio idoneo a giustificare la parzialità
della scelta del Legislatore.
Ci si limita a
prevedere che coloro che ricoprono la qualifica di Vice Sovrintendenti in un
dato momento conseguono la nomina quale Vice Ispettori, pur conservando
nell'Ordinamento Professionale la figura del Sovrintendente e pur conservando
una procedura di accesso a tale qualifica del tutto identica.
Agli attuali
ricorrenti viene per l’effetto attribuita una qualifica inferiore rispetto agli
altri colleghi che hanno frequentato corsi di aggiornamento identici nel
previgente regime e sulla base di una procedura d’accesso analoga in violazione
dei principi di uguaglianza formale e sostanziale e di parità di trattamento
che devono caratterizzare l’azione del legislatore soprattutto in materia di
pubblico impiego.
Viene dunque in
rilievo la illegittimità costituzionale degli
artt. 13 e 16 del D.Lgs. 197/95 per contrasto con gli artt. 3, 76 e 97
della Costituzione in uno alla violazione del principio di uguaglianza formale
e sostanziale e del diritto alla parità di trattamento dei pubblici dipendenti.
b) La arbitrarietà della scelta del legislatore emerge
ancor più evidente nel momento in cui si passa all’esame della norma
transitoria di cui all’art. 16 della stessa legge che addirittura ha previsto
che coloro che all'entrata in vigore della legge medesima non ricoprono la
qualifica di Vice Sovrintendenti, ma addirittura una qualifica inferiore, ma
che conseguiranno la prima a seguito dell’espletamento di un procedura
concorsuale o di uno scrutinio di promozione avviati durante il regime
previgente, si vedranno automaticamente attribuire la qualifica di Vice
Ispettori.
E ciò nonostante
che la procedura concorsuale avviata nel regime previgente venga espletata
contestualmente a procedure avviate successivamente e nonostante la identicità della procedura, oltre che della posizione
di provenienza.
Ed, infatti,
l’art. 18 D.P.R. 335/82 prevedeva che il 50% dei posti disponibili per la
nomina a Vice Sovrintendente doveva essere assegnato mediante concorso interno
per titoli di servizio ed esami riservato agli Assistenti Capo ed agli
Assistenti in possesso di un’anzianità di servizio nella qualifica di almeno 2
anni.
L’esame scritto
consisteva in particolare, secondo quanto stabilito dal D.M. 9/7/90, nella
redazione di un elaborato concernente la trattazione di un unico argomento attinente
ai servizi di polizia.
All’esito di tali
prove i vincitori venivano ammessi a
frequentare un corso della durata di tre mesi (cfr. art. 18 cit.).
L’art. 24 quater
D.P.R. 335/82 inserito dal D.Lgs. 197/95 prevede del pari per l’accesso alla
qualifica di Vice Sovrintendente, per gli Assistenti Capo e per le altre
categorie sottordinate in possesso di un’anzianità di servizio di almeno 4
anni, un concorso per titoli di servizio ed esame scritto, quest’ultimo
consistente in risposte a scelta multipla ad un questionario avente ad oggetto
le materie dell’italiano, della storia d’Italia a partire dal 1815, della
geografia fisica, politica ed economica dell’Italia, educazione civica, diritto
penale, procedura penale, legislazione di pubblica sicurezza e leggi speciali,
ordinamento e regolamenti dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza ed in un
corso di formazione di tre mesi.
Come emerge
evidente la procedura concorsuale delineata dal nuovo regime normativo appare
addirittura più gravosa rispetto a quella precedente.
Non si riesce a
capire la ragione per la quale, seppur in via transitoria, si è ritenuto di
trattare situazioni sostanzialmente identiche in modo del tutto differente e
senza che sussistesse alcuna ratio giustificatrice nell’attribuzione dei benefici
precitati ai soli Vice Sovrintendenti che hanno conseguito la nomina
successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 197/95 a seguito di una
procedura concorsuale bandita prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 197/95 e
non a quelli che hanno conseguito la predetta nomina in base ad una procedura
avviata dopo il 1995, ma sostanzialmente identica.
Gli effetti
discendenti dall’applicazione concreta delle norme richiamate sono fortemente
illegittime.
0Al Corso
frequentato dai ricorrenti hanno partecipato, infatti, anche taluni agenti e/o
Assistenti che avevano vinto il concorso precedente bandito prima dell’entrata
in vigore del D. Lgs. 197/95 e che non avevano frequentato il corso di
aggiornamento professionale corrispondente.
Tali soggetti,
pur avendo vinto un concorso del tutto identico a quello cui hanno partecipato
i ricorrenti e frequentato l’identico corso di formazione professionale, si
sono visti attribuire all’esito del corso la qualifica di Vice Sovrintendenti e
per l’effetto del meccanismo di cui all’art. 16 D.Lgs. 197/95 ed in modo
automatico la qualifica superiore Vice Ispettori.
Tale palese
disparità di trattamento del tutto ingiustificata, venutasi a determinare per
effetto delle norme richiamate nell’epigrafe del motivo di ricorso e dei provvedimenti
applicativi dell'Amministrazione del Ministero dell’interno, denuncia
l’ulteriore profilo della illegittimità costituzionale degli artt. 13 e
16 del D.Lgs. 197/95 per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
P.Q.M.
Si confida nell’accoglimento
del ricorso occorrendo, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza
della evidenziata questione di legittimità costituzionale, previa sospensione
del presente giudizio e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.
Roma,
Avv. Prof.
Lazzaro Pajalich
Avv. Carlo Abbate
Delega
Deleghiamo a
rappresentarci e difenderci gli Avv.ti Prof. Lazzaro Pajalich e Carlo Abbate ed
eleggiamo domicilio presso lo Studio di quest’ultimo in Roma, Via F. P. De’
Calboli n. 1, conferendo ai suddetti legali ogni e più ampia facoltà di legge
ivi compresa quella di produrre motivi aggiunti.
Relata
di notifica
Ad istanza come
in atti io sottoscritto Assistente U.N.E.P. addetto l’Ufficio Unico Notifiche
presso la Corte di Appello di Roma ho notificato il suesteso ricorso:
1) al Ministero
dell’Interno - Dipartimento della
Pubblica Sicurezza - in persona del Ministro in carica p.t. domiciliato “ex
lege” in Roma presso l’Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n.
12, ivi consegnandone copia conforme a mani di
2) al Sig. Xxx
Xxx Xxx, residente in Ponticelli (NA), Via Cupa S. Pietro - Parco Forza
dell’Ordine n. 152 , ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale
(c.a.p. 80147)
3) al Sig. Xxx
Xxx, residente in Nola (NA), Via S. Francesco n. 32, ivi spedendone copia
conforme a mezzo del servizio postale (c.a.p. 80035)