Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Ricorso

tutti rappresentati e difesi, anche in via disgiuntiva, dagli Avv.ti Prof. Lazzaro Pajalich e  Carlo Abbate e presso lo Studio di quest’ultimo in Roma, Via F.P. de’ Calboli n. 1, elettivamente domiciliati per delega in calce al presente atto.

Contro

- il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - in persona del Ministro in carica p.t.

            nei confronti

per quanto occorrer possa, dei Signori Xxx Xxx Xxx e Xxx Xxx

            per l’annullamento

della determinazione ministeriale - dipartimento della pubblica sicurezza - di cui non si conoscono gli estremi, con cui all’esito del 16° corso di aggiornamento e formazione tecnico professionale per Vice Sovrintendenti di Polizia i ricorrenti sono stati inquadrati nella detta qualifica di Vice Sovrintendente disponendosi invece la nomina di altri partecipanti al corso nella superiore qualifica di Vice ispettore; di ogni altro atto preordinato, coordinato e comunque connesso e conseguenziale. 

            Fatto

Con D.M. Ministero dell’Interno - Dip. della P.S. - in data 20 aprile è stato indetto il 16° corso di aggiornamento e formazione tecnico professionale per Vice Sovrintendente della Polizia di Stato cui i ricorrenti, avendone i requisiti, hanno partecipato risultandone vincitori e conseguendo, all’esito della procedura concorsuale, la nomina a Vice Sovrintendenti.

Al predetto corso di formazione hanno tuttavia partecipato alcuni colleghi dei ricorrenti (tra cui i controinteressati in epigrafe specificati) i quali, invero, risultarono vincitori del concorso per Vice Sovrintendenti bandito nel previgente ordinamento di cui al D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 e che, all’esito del corso, si sono visti riconoscere la qualifica di Vice Ispettore nonostante la identità del corso di formazione e della posizione giuridica di provenienza.

Tali provvedimenti unitamente a quelli presupposti, connessi e consequenziali sono illegittimi e devono pertanto essere annullati per i seguenti motivi.

            Diritto

1) Come esposto in premessa, con D.M. 20 aprile 2000 è stato indetto il 16° corso di aggiornamento e formazione tecnico professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato cui sono stati ammessi a partecipare i ricorrenti, risultati vincitori del concorso a 1500 posti nella detta qualifica indetto con D.M. 31 luglio 1998. 

Il co. 6° dell’art. 24 quater del D.Lgs. 12 maggio 1995 n. 197, in attuazione del quale venne bandito il predetto concorso, dispone che “coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a vice sovrintendente nell’ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine dello stesso”.

I ricorrenti, pertanto, alla data di fine corso (6 ottobre 2000) hanno conseguito la nomina alla qualifica di vice sovrintendente essendosi utilmente collocati nella graduatoria all’uopo formulata.

Alcuni partecipanti allo stesso identico corso, tra i quali i controinteressati, sono stati invece inquadrati nella qualifica di vice Ispettore in quanto “...vincitori di precedenti concorsi (che) non hanno potuto effettuare o portare a termine i relativi corsi di aggiornamento e formazione professionale per vice sovrintendenti”.

I relativi provvedimenti di inquadramento sono illegittimi in quanto affetti da violazione del D.Lgs. n. 197 del 1995, art. 13, del D.M. 20 aprile 2000 e da eccesso di potere per travisamento, errore nei fatti presupposti e difetto di motivazione.

I ricorrenti hanno interesse alla suestesa censura in quanto, a seguito degli impugnati provvedimenti, vedono ingiustamente ridotto  il numero dei posti disponibili nella superiore qualifica  cui hanno titolo e diritto di accedere mediante la partecipazione ai concorsi che la P.A. si accinge a bandire ed ai quali i medesimi possono oggi partecipare avendone i requisiti.

Si consideri al riguardo che l’art. 13 del menzionato D.Lgs. 197 del 1995 dispone che “il personale del ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti di cui al D.P.R. 24 aprile 1982 , n. 335, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato in ordine di qualifica e di ruolo, anche in sovrannumero riassorbibile con le normali vacanze, nelle sottoelencate qualifiche del ruolo degli ispettori, istituito con il presente decreto, conservando, se più favorevole, il trattamento  economico in godimento: ....d) nella qualifica di vice ispettore, il personale che riveste la qualifica di sovrintendente e vice sovrintendente”.

Come si vede, la norma in commento prevedeva l’inquadramento nella detta qualifica di vice ispettore a quel personale che, alla data, rivestiva la qualifica di sovrintendente e/o vice sovrintendente, certamente non posseduta dagli odierni controinteressati i quali, infatti, hanno partecipato al predetto corso di formazione - al pari dei ricorrenti - proprio al fine di conseguire la qualifica di sovrintendente che, dunque, non era dai medesimi posseduta alla data considerata dal menzionato art. 13 D.Lgs. n. 197/95.

Donde il fondamento delle suestese censure di legittimità mosse a carico degli impugnati provvedimenti di inquadramento.

2) Fermo quanto sopra, ove si ritenessero invece legittimi i provvedimenti in epigrafe in forza del disposto di cui all’art. 16 del menzionato D.Lgs. n. 197 del 1995,  sarebbe allora il sistema normativo ad essere insanabilmente viziato sotto i profili che di seguito vengono indicati.

a) Con il più volte menzionato D. Lgs. 197/95 si è prevista l’articolazione del personale di polizia nei seguenti ruoli: a) ruolo degli Agenti e Assistenti; b) ruolo di Sovrintendenti; c) ruolo degli Ispettori; d) ruolo dei Commissari; e) ruolo dei Dirigenti attribuendo al personale di appartenenza le relative funzioni.

La normativa, attuativa della legge delega n. 216 del 1992, ha poi disciplinato l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendenti prevedendo un concorso interno per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, ed un successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi, al quale è ammesso il personale del ruolo degli Agenti e Assistenti della Polizia di Stato in possesso, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande,  dei previsti requisiti nella misura del 70% agli Assistenti Capo e nella misura del 30% agli Assistenti, Agenti scelti e Agenti con almeno 4 anni di servizio effettivo.

L’art. 13 del D. Lgs. 197/95 ha poi previsto un inquadramento automatico nella qualifica di Vice Ispettore in favore del personale che rivestiva la qualifica di Sovrintendente e Vice Sovrintendente in servizio alla data di entrata in vigore della legge prevedendosi ulteriori benefici ai fini della progressione di carriera.

L’art. 16 stessa legge ha, infine, previsto che, comunque, andavano fatti salvi le procedure e gli effetti dei concorsi interni per Ispettori, Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Il personale suddetto, qualora avesse conseguito successivamente all’entrata in vigore della legge medesima nomine o promozioni ai sensi del periodo precedente, sarebbe stato inquadrato secondo le modalità di cui agli artt. 12, 13 e 14 stessa legge.

Per l’effetto, l’assistente che aveva partecipato al corso di Vice Sovrintendente bandito prima dell’entrata in vigore della legge e che conseguisse tale nomina successivamente,  sarebbe stato - in virtù dell’art. 13 cit.-  inquadrato automaticamente nella qualifica di Vice Ispettore.

Importante, al fine di fornire un quadro completo della vicenda oggetto del presente ricorso, descrivere anche la procedura  concorsuale di accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente vigente antecedentemente alla riforma del 1995.

Alla qualifica di cui si discorre, secondo il chiaro disposto di cui all’art. 18 D.P.R. 335/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, abrogato dal D.Lgs. 197/95, si accedeva:

- nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno mediante concorso interno per esame teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale. Al concorso erano ammessi gli appartenenti al ruolo degli Agenti ed Assistenti che avevano compiuto almeno 4 anni di servizio effettivo alla data di pubblicazione del bando di concorso; b) mediante corso-concorso per titoli di servizio ed esami, nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno di cui il 30% riservato al personale che alla data di pubblicazione del bando rivestiva la qualifica di Assistente Capo ed il rimanente 20% riservato al personale che alla stessa data rivestiva la qualifica di Assistente da almeno due anni.

Per il corso di formazione tecnico professionale, la durata prevista era di almeno sei mesi.

Il corso di cui sub b), invece, doveva avere una durata non inferiore ai tre mesi. Appare evidente l’irrazionalità ed l’illogicità della decisione del legislatore di riconoscere ai soli Vice Sovrintendenti, che avessero conseguito la nomina a seguito di una procedura avviata nel previgente regime e sostanzialmente identica a quella prevista dalla nuova normativa, in assenza di alcun elemento giustificativo, la qualifica di Vice Ispettore.

Perché, se è vero che il legislatore gode di un’ampia discrezionalità, è pur vero che comunque tale discrezionalità va esercitata nel rispetto del principio di ragionevolezza sotteso al principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui all’art. 3 della Costituzione ed in modo da evitare arbitri o, comunque, situazioni riconducibili ad una manifesta irragionevolezza.

La scelta del legislatore di riconoscere a coloro che avevano conseguito la qualifica di Vice Sovrintendenti secondo il previgente regime concorsuale del tutto identico da un punto di vista sostanziale a quello delineato dal D.Lgs. 197/95 la qualifica di Vice Ispettori deve ritenersi del tutto immotivata ed arbitraria.

Non risulta, infatti, evidenziata alcuna ragione giustificatrice di tale attribuzione di benefici a talune specifiche categorie professionali.

Nessun riferimento viene fatto nel testo normativo a qualche elemento differenziatore quale può essere il possesso di un peculiare requisito, una minima anzianità di servizio o uno specifico titolo di servizio idoneo a giustificare la parzialità della scelta del Legislatore.

Ci si limita a prevedere che coloro che ricoprono la qualifica di Vice Sovrintendenti in un dato momento conseguono la nomina quale Vice Ispettori, pur conservando nell'Ordinamento Professionale la figura del Sovrintendente e pur conservando una procedura di accesso a tale qualifica del tutto identica.

Agli attuali ricorrenti viene per l’effetto attribuita una qualifica inferiore rispetto agli altri colleghi che hanno frequentato corsi di aggiornamento identici nel previgente regime e sulla base di una procedura d’accesso analoga in violazione dei principi di uguaglianza formale e sostanziale e di parità di trattamento che devono caratterizzare l’azione del legislatore soprattutto in materia di pubblico impiego.

Viene dunque in rilievo la illegittimità costituzionale degli  artt. 13 e 16 del D.Lgs. 197/95 per contrasto con gli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione in uno alla violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale e del diritto alla parità di trattamento dei pubblici dipendenti.

b) La arbitrarietà della scelta del legislatore emerge ancor più evidente nel momento in cui si passa all’esame della norma transitoria di cui all’art. 16 della stessa legge che addirittura ha previsto che coloro che all'entrata in vigore della legge medesima non ricoprono la qualifica di Vice Sovrintendenti, ma addirittura una qualifica inferiore, ma che conseguiranno la prima a seguito dell’espletamento di un procedura concorsuale o di uno scrutinio di promozione avviati durante il regime previgente, si vedranno automaticamente attribuire la qualifica di Vice Ispettori.

E ciò nonostante che la procedura concorsuale avviata nel regime previgente venga espletata contestualmente a procedure avviate successivamente e  nonostante la identicità della procedura, oltre che della posizione di provenienza.

Ed, infatti, l’art. 18 D.P.R. 335/82 prevedeva che il 50% dei posti disponibili per la nomina a Vice Sovrintendente doveva essere assegnato mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami riservato agli Assistenti Capo ed agli Assistenti in possesso di un’anzianità di servizio nella qualifica di almeno 2 anni.

L’esame scritto consisteva in particolare, secondo quanto stabilito dal D.M. 9/7/90, nella redazione di un elaborato concernente la trattazione di un unico argomento attinente ai servizi di polizia.

All’esito di tali prove i vincitori venivano ammessi a  frequentare un corso della durata di tre mesi (cfr. art. 18 cit.).

L’art. 24 quater D.P.R. 335/82 inserito dal D.Lgs. 197/95 prevede del pari per l’accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente, per gli Assistenti Capo e per le altre categorie sottordinate in possesso di un’anzianità di servizio di almeno 4 anni, un concorso per titoli di servizio ed esame scritto, quest’ultimo consistente in risposte a scelta multipla ad un questionario avente ad oggetto le materie dell’italiano, della storia d’Italia a partire dal 1815, della geografia fisica, politica ed economica dell’Italia, educazione civica, diritto penale, procedura penale, legislazione di pubblica sicurezza e leggi speciali, ordinamento e regolamenti dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza ed in un corso di formazione di tre mesi.

Come emerge evidente la procedura concorsuale delineata dal nuovo regime normativo appare addirittura più gravosa rispetto a quella precedente.

Non si riesce a capire la ragione per la quale, seppur in via transitoria, si è ritenuto di trattare situazioni sostanzialmente identiche in modo del tutto differente e senza che sussistesse alcuna ratio giustificatrice nell’attribuzione dei benefici precitati ai soli Vice Sovrintendenti che hanno conseguito la nomina successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 197/95 a seguito di una procedura concorsuale bandita prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 197/95 e non a quelli che hanno conseguito la predetta nomina in base ad una procedura avviata dopo il 1995, ma sostanzialmente identica.

Gli effetti discendenti dall’applicazione concreta delle norme richiamate sono fortemente illegittime.

0Al Corso frequentato dai ricorrenti hanno partecipato, infatti, anche taluni agenti e/o Assistenti che avevano vinto il concorso precedente bandito prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 197/95 e che non avevano frequentato il corso di aggiornamento professionale corrispondente.

Tali soggetti, pur avendo vinto un concorso del tutto identico a quello cui hanno partecipato i ricorrenti e frequentato l’identico corso di formazione professionale, si sono visti attribuire all’esito del corso la qualifica di Vice Sovrintendenti e per l’effetto del meccanismo di cui all’art. 16 D.Lgs. 197/95 ed in modo automatico la qualifica superiore Vice Ispettori.

Tale palese disparità di trattamento del tutto ingiustificata, venutasi a determinare per effetto delle norme richiamate nell’epigrafe del motivo di ricorso e dei provvedimenti applicativi dell'Amministrazione del Ministero dell’interno, denuncia l’ulteriore profilo della illegittimità costituzionale degli artt. 13 e 16 del D.Lgs. 197/95 per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

 

P.Q.M.

Si confida nell’accoglimento del ricorso occorrendo, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della evidenziata questione di legittimità costituzionale, previa sospensione del presente giudizio e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.

Roma,

Avv. Prof. Lazzaro Pajalich

Avv. Carlo Abbate

Delega

Deleghiamo a rappresentarci e difenderci gli Avv.ti Prof. Lazzaro Pajalich e Carlo Abbate ed eleggiamo domicilio presso lo Studio di quest’ultimo in Roma, Via F. P. De’ Calboli n. 1, conferendo ai suddetti legali ogni e più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di produrre motivi aggiunti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relata di notifica

Ad istanza come in atti io sottoscritto Assistente U.N.E.P. addetto l’Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Roma ho notificato il suesteso ricorso:

1) al Ministero dell’Interno  - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - in persona del Ministro in carica p.t. domiciliato “ex lege” in Roma presso l’Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12, ivi consegnandone copia conforme a mani di

 

 

 

2) al Sig. Xxx Xxx Xxx, residente in Ponticelli (NA), Via Cupa S. Pietro - Parco Forza dell’Ordine n. 152 , ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale (c.a.p. 80147)

 

 

 

3) al Sig. Xxx Xxx, residente in Nola (NA), Via S. Francesco n. 32, ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale (c.a.p. 80035)