ALLEGATO 3
(relatore PALMA)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di
riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La I Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo «Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di
riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato»;
auspicato che si pervenga alla costituzione di un ruolo unico comprensivo degli
attuali ruoli di agente, assistente e sovrintendente,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) sia introdotta una disposizione che consenta una sostanziale accelerazione
per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore degli ispettori capo del
ruolo ad esaurimento, già appartenenti al ruolo dei sottufficiali prima della
riforma della legge 1o aprile 1981, n. 121, riducendo l'anzianità
minima richiesta nella qualifica per partecipare allo scrutinio per merito
comparativo per la nomina ad ispettore superiore - sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza;
2) a fini perequativi rispetto a quanto già disposto per il personale dell'Arma
dei Carabinieri e della Guardia di finanza, sia prevista l'attribuzione, con
effetto immediato, di due scatti aggiuntivi e della denominazione di «sostituto
commissario» a tutti gli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica
sicurezza, inquadrati, con decorrenza 1o settembre 1995, in tale
qualifica a seguito del riordino del 1995;
3) sia inserita un'ulteriore norma transitoria, tendente ad incrementare
l'aliquota dei posti da coprire con concorso interno per l'accesso al ruolo
degli ispettori (nomina a vice ispettore), utilizzando, a tal fine, la riserva
di un sesto dei posti per i sovrintendenti prevista per il concorso pubblico.
Della riserva dei posti da coprire con concorso interno la percentuale maggiore
potrebbe essere riservata al personale del ruolo dei sovrintendenti, vincitore
dei concorsi successivi al 1995 (in particolare, dei corsi 15o, 16o
e 17o), ed una percentuale residua al restante personale con
un'anzianità di servizio di almeno sette anni;
e con le seguenti osservazioni:
a) si segnala l'opportunità di inserire nel testo del decreto
legislativo una disposizione che favorisca l'accesso al ruolo degli agenti ed
operatori tecnici della Polizia di Stato da parte degli stretti congiunti
superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità
organizzata, sempre che i richiedenti siano in possesso dei requisiti
psico-attitudinali, culturali e morali previsti in via generale per l'ingresso
nei predetti ruoli;
b) al fine di provvedere al ripianamento delle vacanze nel ruolo dei sovrintendenti,
sia considerata l'opportunità di inserire una disposizione transitoria che
preveda - in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 - un'integrazione
dell'aliquota dei posti riservata agli assistenti capo nel concorso interno per
l'accesso al ruolo dei sovrintendenti, aumentandola dal 60 per cento al 70 per
cento;
c) sia valutata l'opportunità di specificare che il personale che
frequenta i corsi per agente, sovrintendente o ispettore non può tassativamente
essere impiegato in alcun servizio operativo di polizia;
d) relativamente ai vincitori di concorso per sovrintendenti
successivi al riordino del 1995 sia valutata l'opportunità di impiegare il
suddetto personale nelle sedi in cui presta attualmente servizio.
PARERE APPROVATO
La I Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo «Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di
riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato»;
auspicato che si pervenga alla costituzione di un ruolo unico comprensivo
degli attuali ruoli di agente, assistente e sovrintendente,
esprime
con le seguenti condizioni:
1. sia introdotta una disposizione che consenta una sostanziale accelerazione
per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore degli ispettori capo del
ruolo ad esaurimento, già appartenenti al ruolo dei sottufficiali prima della
riforma della legge 1o aprile 1981, n. 121, riducendo l'anzianità
minima richiesta nella qualifica per partecipare allo scrutinio per merito
comparativo per la nomina ad ispettore superiore - sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza;
2. a fini perequativi rispetto a quanto già disposto per il personale dell'Arma
dei Carabinieri e della Guardia di finanza, sia prevista l'attribuzione, con
effetto immediato, di due scatti aggiuntivi e della denominazione di «sostituto
commissario» a tutti gli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica
sicurezza, inquadrati, con decorrenza 1o settembre 1995, in tale
qualifica a seguito del riordino del 1995;
3. sia inserita un'ulteriore norma transitoria, tendente ad incrementare
l'aliquota dei posti da coprire con concorso interno straordinario a procedura
semplificata per l'accesso al ruolo degli ispettori (nomina a vice ispettore),
utilizzando, a tal fine, la riserva di un sesto dei posti per i sovrintendenti
prevista per il concorso pubblico. Della riserva dei posti da coprire con
concorso interno la percentuale maggiore potrebbe essere riservata al personale
del ruolo dei sovrintendenti, vincitore dei concorsi successivi al 1995 (in
particolare, dei corsi 15o, 16o e 17o), ed una
percentuale residua al restante personale con un'anzianità di servizio di
almeno sette anni;
4. sia inserita nel testo del decreto legislativo una disposizione che
favorisca l'accesso al ruolo degli agenti ed operatori tecnici della Polizia di
Stato da parte degli stretti congiunti superstiti delle vittime del dovere, del
terrorismo e della criminalità organizzata, sempre che i richiedenti siano in possesso
dei requisiti psico-attitudinali, culturali e morali previsti in via generale
per l'ingresso nei predetti ruoli;
e con le seguenti osservazioni:
a) al fine di provvedere al ripianamento delle vacanze nel ruolo dei
sovrintendenti, sia considerata l'opportunità di inserire una disposizione
transitoria che preveda - in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 -
un'integrazione dell'aliquota dei posti riservata agli assistenti capo nel
concorso interno per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti, aumentandola dal 60
al 70 per cento;
b) sia valutata l'opportunità di specificare che il personale che
frequenta i corsi per agente non può essere impiegato in alcun servizio
operativo di polizia, salvo che non ricorrano specifiche esigenze formative o
eccezionali ragioni di ordine pubblico;
c) relativamente ai vincitori di concorso per sovrintendenti
successivi al riordino del 1995 sia valutata l'opportunità di impiegare il
suddetto personale nelle sedi in cui presta attualmente servizio; laddove tale
obiettivo non risulti perseguibile, sia valutata l'opportunità di prevedere
forme di sostegno e di incentivazione alla mobilità.