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DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
" DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL
DECRETO LEGISLATIVO
12 MAGGIO 1995, N. 197, IN MATERIA DI RIORDINO
DELLE CARRIERE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DELLA POLIZIA DI STATO."
CAPO I
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 197
Art. 1
- All’articolo 1 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n.197, sono apportate le seguenti modifiche:
- dopo il comma 4, è inserito il seguente:
4-bis. L’articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito
dai seguenti:
"Art. 6 (Nomina
ad agente)
1. L'assunzione degli
agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono
partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
-
- godimento dei diritti
politici;
- età stabilita dal
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15
maggio 1997, n. 127;
- idoneità fisica, psichica e
attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400;
- titolo di studio della
scuola dell'obbligo;
- qualità morali e di condotta
previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53.
-
- Al concorso non sono ammessi
coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna
a pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura
di prevenzione.
- Sono fatte salve le
disposizioni di legge o di regolamento relative all’immissione nel ruolo
degli agenti della Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della legge
8 luglio 1980, n. 343, dell’articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e dell’articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n.
78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono
riconosciute valide, purché previste nell'ordinamento della Polizia di
Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal
presente comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di
cui ai commi precedenti.
- I vincitori delle procedure
di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi
agenti di polizia.
- Possono essere inoltre
nominati allievi agenti, nell’ambito delle vacanze disponibili, ed
ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i
figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli
appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente
invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all’ottanta per cento
della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all’articolo
82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano
richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e
non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
- Le disposizioni di cui al
comma 5 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché
ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di
Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidità non inferiore all’ottanta per cento della capacità lavorativa,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di missioni
internazionali di pace.
- Con regolamento del Ministro
dell'interno, da emanare ai sensi articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del
concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della
commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria
finale.
Art. 6-bis (Corsi di
formazione per allievi agenti)
1. Gli allievi agenti di
polizia frequentano un corso della durata di dodici mesi, di cui nove mesi di
formazione presso le scuole per agenti, e tre mesi di applicazione pratica
presso reparti o uffici della Polizia di Stato.
-
- Durante il corso di cui al
comma 1, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi
operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi
e salvo che sussistano eccezionali esigenze di ordine pubblico. Gli
allievi agenti durante il periodo di formazione sono sottoposti a
selezione attitudinale per l’assegnazione a servizi che richiedano
particolare qualificazione. Al termine dello stesso il direttore della
scuola, sentito il comitato direttivo, esprime il giudizio di idoneità al
servizio di polizia nei confronti degli allievi che abbiano superato l’esame
teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in
prova e avviati all’espletamento del periodo di applicazione pratica.
- L’applicazione pratica è
svolta con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 6. Al
termine della stessa gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente
di polizia, sulla base di una relazione del funzionario responsabile del
reparto o del funzionario dirigente dell'ufficio presso cui sono
applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la
graduatoria finale del periodo di formazione di cui al comma 2.
- Gli agenti in prova sono
ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione
pratica, su motivata proposta del funzionario dirigente dell’ufficio o
reparto cui sono applicati
- Gli agenti in prova durante
il periodo di applicazione pratica hanno la qualifica di agente di
pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
- Con regolamento del Ministro
dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei
periodi di formazione e di applicazione pratica, nonché i criteri per la
formulazione dei giudizi di idoneità.
Art. 6-ter.
(Dimissioni dai corsi)
1. Sono dimessi dal
corso:
- gli allievi che non superino l’esame
teorico-pratico al termine del periodo di formazione;
- gli allievi che non siano riconosciuti idonei
al servizio di polizia;
- gli allievi e gli agenti in prova che
dichiarino di rinunciare al corso;
- gli allievi e gli agenti in prova che siano
stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni,
anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza è stata
determinata da infermità contratta durante il corso; in quest’ultimo caso
gli allievi e gli agenti in prova, dopo la riacquistata idoneità
fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo
corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di
applicazione pratica; gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre
trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi ripetere il
periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo
ai periodi di assenza dal lavoro previsto dalle disposizioni sulla tutela
delle lavoratrici madri;
- gli agenti in prova che non superano il
periodo di applicazione pratica di cui all’articolo 6-bis, comma 4;
2. Gli allievi e gli
agenti in prova inquadrati nei gruppi sportivi della "Polizia di
Stato-Fiamme Oro" e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico
dalle rispettive federazioni o dal CONI, potranno eventualmente essere
autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 1, lettera d),
su specifica e motivata richiesta da parte dei succitati organi sportivi.
3. Sono espulsi dal corso
gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con
sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di
dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore
della scuola.
5. La dimissione dal
corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.
Art. 6-quater
(Addestramento e corsi di specializzazione e di aggiornamento per agenti)
1. Conseguita la nomina
in ruolo, gli agenti di polizia, sulla base della selezione di cui all'articolo
6-bis e di uno specifico rapporto sulle qualità professionali, redatto dal
funzionario responsabile del reparto o dal funzionario dirigente dell'ufficio
presso cui hanno compiuto il periodo di applicazione pratica, possono essere
destinati alle specialità o ai servizi che richiedono particolare
qualificazione. A tal fine, essi frequentano corsi di specializzazione, la cui
durata è stabilita con decreto del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza.
-
- Durante il periodo di
frequenza dei corsi di specializzazione gli agenti non possono essere
impiegati in attività diverse da quelle del servizio cui debbono essere
destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione
del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Ove
ciò comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo
superiore ad un quarto della sua durata, esso è prorogato per un periodo
pari alla durata della interruzione.
- Entro il biennio dalla
conclusione del corso previsto all'articolo 6-bis, gli agenti di polizia
svolgono presso gli uffici o reparti in cui prestano servizio periodi di
addestramento di durata complessiva non inferiore a tre mesi."
b) dopo il comma 8, è
inserito il seguente:
"8-bis. Dopo
l’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, è inserito il seguente:
Art. 12-bis
(Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli assistenti capo)
1. Agli assistenti capo
che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è
attribuito un scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
-
- Lo scatto aggiuntivo non è
attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia
riportato una sanzione più grave della deplorazione.
- Per il personale sospeso
cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti
alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e
b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero
sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione
più grave della deplorazione, l’attribuzione dello scatto aggiuntivo
avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi
procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3."
Art. 2
- All’articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:
- al terzo capoverso, l’articolo 24-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito
dal seguente:
"Art.
24-quater (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). –
-
- L'accesso alla qualifica
iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene:
-
- nel limite del sessanta per cento
dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso
interno per titoli e superamento di un
successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore
a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta
data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il
doppio dei posti riservati per tale concorso;
- nel limite del restante
quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno, mediante concorso interno per titoli ed esame scritto, consistente
in risposte ad un questionario, articolato su domande tendenti ad
accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, e
successivo corso di formazione professionale, della durata non inferi