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Legge 6 marzo 1992, n. 216
(in Gazz. Uff., 7 marzo, n. 56)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio
1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del
trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in
relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12
giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei
trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti
categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di
polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino
delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante
autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico
dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla
sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e
all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti
economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle
altre Forze di polizia, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
Art. 2.
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro
il 31 dicembre 1992, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, di grazia e
giustizia, dell'agricoltura e delle foreste, per la funzione pubblica
e del tesoro, un decreto legislativo che definisca in maniera
omogenea, nel rispetto dei principi fissati dai relativi ordinamenti
di settore, stabiliti dalle leggi vigenti, ivi compresi quelli
stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, le procedure per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di
polizia anche ad ordinamento militare, ai sensi della legge 1° aprile
1981, n. 121, nonché del personale delle Forze armate, ad esclusione
dei dirigenti civili e militari e del personale di leva. Fino alla
riforma della contrattazione collettiva del pubblico impiego nulla è
innovato per ciò che concerne i dipendenti civili delle
amministrazioni.
2. Lo schema di decreto legislativo sarà trasmesso alle
organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di
rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il
proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione
dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende
favorevole. Esso sarà, inoltre, trasmesso, almeno tre mesi prima
della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinché
le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le
modalità di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
3. Nell'ambito di quanto stabilito al comma 1 il decreto
legislativo dovrà prevedere: distinte modalità per il procedimento,
relativamente al personale ad ordinamento civile, al personale delle
Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello appartenente alle
Forze armate, per pervenire a distinti provvedimenti che saranno
emanati con decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente
per le Forze di polizia e per le Forze armate; le materie da
disciplinare, ivi compresi gli aspetti retributivi; la composizione
delle delegazioni di parte pubblica e rappresentative del personale.
Il procedimento dovrà essere tale, per il personale militare, da
pervenire ad una concertazione interministeriale nella quale la
delegazione di ciascun dicastero sia composta in modo da assicurare
un'adeguata partecipazione degli organismi di rappresentanza
militare.
4. Ferma restando la sostanziale unitarietà dell'intera materia da
disciplinare, il decreto legislativo di cui al comma 1 potrà anche
avere riguardo a materie diverse, a seconda dello status del
personale interessato, tenuto conto delle disposizioni attualmente in
vigore. é comunque riservato alla disciplina per legge o per atto
normativo o amministrativo emanato in base alla legge, l'ordinamento
generale delle seguenti materie:
a) organizzazione del lavoro, degli uffici e delle strutture, ivi
compresa la durata dell'orario di lavoro ordinario;
b) procedure per la costituzione, la modificazione di stato
giuridico e l'estinzione del rapporto di pubblico impiego, ivi
compreso il trattamento di fine servizio;
c) mobilità ed impiego del personale;
d) sanzioni disciplinari e relativo procedimento;
e) determinazione delle dotazioni organiche;
f) modi di conferimento della titolarità degli uffici e dei
comandi;
g) esercizio della libertà e dei diritti fondamentali del
personale;
h) trattamento accessorio per servizi prestati all'estero. 5.
Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento
generale della dirigenza, il trattamento economico retributivo,
fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è
aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, nel rispetto delle
norme generali vigenti, in ragione della media degli incrementi
retributivi realizzati, secondo le procedure e con le modalità
previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici
dipendenti nell'anno precedente.
6. Per il personale già compreso fra i destinatari dell'art. 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e per
quello della Polizia penitenziaria, le disposizioni del comma 4 si
applicano in quanto compatibili, rispettivamente, con le disposizioni
degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dell'art. 19
della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
7. Gli oneri finanziari recati dall'applicazione delle procedure
previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 non possono
superare gli appositi stanziamenti di spesa determinati dalla legge
finanziaria nell'ambito delle compatibilità economiche generali
definite dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio
pluriennale.
Art. 3.
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro
il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente dei Ministri
dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la
funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le
necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato
nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e
gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle
attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire
una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti
istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni
delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti
disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i
decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri
interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.
2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle
organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di
rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il
proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione
degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende
favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima
della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinché
le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le
modalità di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
3. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi
potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e
dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la
revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante
la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione
di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative
dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche
complessive previste alla data di entrata in vigore della presente
legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine
i decreti legislativi potranno prevedere che: a) per l'accesso a
determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di
specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso
pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in
possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado;
b) l'accesso a
ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino
al limite
massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante
concorso interno,
per
titoli ed esami, al personale appartenente
al
ruolo, grado o qualifica
immediatamente sottostante in possesso di
determinate anzianità
di servizio, anche
se privo del prescritto
titolo di
studio. Il
limite predetto può essere diversamente definito per il solo accesso
dai ruoli degli assistenti e
degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore.
Con i medesimi decreti legislativi saranno
altresì previste le
occorrenti disposizioni transitorie.
4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, riveste la qualifica di agente o equiparata è attribuito, a
decorrere dal 1° gennaio 1993, il trattamento economico
corrispondente al V livello retributivo. A decorrere dalla stessa
data è inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al
VI livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso
della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa
collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla
istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con
qualifica di agente, scelto e di assistente capo ufficiale di polizia
giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati è corrisposta, per
l'anno 1992, una somma una tantum non superiore a lire 500.000 per
ciascuno.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo
all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non può
superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione
d'anno, a decorrere dal 1993.
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni
di cui all'art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, come
sostituito dalla presente legge, ed all'art. 3 della presente legge,
valutato in lire 94.000 milioni per l'anno 1992 e in lire 371.000
milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992,
all'uopo utilizzando:
a) quanto a lire 84.000 milioni per l'anno 1992, parte
dell'accantonamento <<Istituzione dei centri di assistenza fiscale
per i lavoratori dipendenti e pensionati>>;
b) quanto a lire 41.000 milioni per l'anno 1993 ed a lire 66.000
milioni per l'anno 1994, parte dell'accantonamento <<Interventi in
favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei
girovaghi>>;
c) quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 1992, a lire 114.000
milioni per l'anno 1993 e a lire 116.000 milioni per l'anno 1994,
parte dell'accantonamento <<Interventi connessi con i fenomeni
dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero>>;
d) quanto a lire 140.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e
1994, parte dell'accantonamento <<Adeguamento della corrispondenza
dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed
ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate,
previsto rispettivamente dall'art. 16 del decreto-legge n. 344 del
1990, convertito, con modificazioni, in legge n. 21 del 1991 e
dall'art. 12 della legge n. 231 del 1990>>;
e) quanto a lire 76.000 milioni per l'anno 1993, parte
dell'accantonamento <<Potenziamento delle Forze di polizia>>;
f) quanto a lire 49.000 milioni per l'anno 1994, parte
dell'accantonamento <<Interventi vari nel campo sociale>>.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 1992, N. 5
All'art. 1:
al comma 1, dopo le parole: <<sottufficiali dell'Arma dei
carabinieri>> sono inserite le seguenti: <<e del Corpo della guardia
di finanza>>;
al comma 2, dopo le parole: <<Al relativo onere>> sono inserite
le seguenti: <<, limitatamente ai sottufficiali dell'Arma dei
carabinieri,>>.
All'art. 2:
al comma 1, dopo le parole: <<sottufficiali dell'Arma dei
carabinieri>> sono inserite le seguenti: <<e del Corpo della Guardia
di finanza>>;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
<<2-bis. Nell'anno 1992 le Amministrazioni della difesa e delle
finanze sono autorizzate a corrispondere a ciascun beneficiario un
acconto forfettario una tantum pari a complessive lire 500.000 quale
anticipo delle competenze spettanti per l'anno 1993.
2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, valutato in lire 22.000
milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Istituzione dei
centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e
pensionati".
2-quater. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio>>.
All'art. 3:
al comma 1, all'alinea, le parole: <<del Corpo della guardia di
finanza e>> sono soppresse; e le parole: <<a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto>> sono sostituite dalle
seguenti: <<con le medesime decorrenze previste per il personale
dell'Arma dei carabinieri agli articoli 1 e 2>>;
al comma 1, le parole: <<sovrintendente principale, maresciallo
capo: livello VI-bis;>> sono sostituite dalle seguenti:
<<sovrintendente principale, maresciallo capo, maresciallo (del Corpo
forestale dello Stato): livello VI-bis;>>;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
<<1-bis. Al medesimo personale spettano altresì l'indennità
pensionabile di cui all'art. 43, terzo comma, della legge 1° aprile
1981, n. 121 e successive modificazioni, e gli altri trattamenti
accessori previsti dalle vigenti disposizioni di legge nelle misure
rispettivamente spettanti, anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, al
sovrintendente capo, al vice ispettore, all'ispettore, all'ispettore
principale e all'ispettore capo della Polizia di Stato.
1-ter. Ai fini della corresponsione delle competenze spettanti a
norma dei commi 1 e 1-bis si osservano le disposizioni dell'art. 172
della legge 11 luglio 1980, n. 312>>.
L'art. 4 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4. -- 1. Al personale di cui all'art. 3 ed a quello dei
ruoli superiori proveniente dal ruolo dei sovrintendenti o
equiparati, è attribuito a decorrere dal 1° gennaio 1987, o dalla
data successiva di conseguimento delle qualifiche o gradi
interessati, il trattamento economico più favorevole tra quello
risultante dall'applicazione dell'art. 3 e quello eventualmente
spettante a seguito di promozione o inquadramento nel ruolo
superiore.
2. Al pagamento delle competenze arretrate derivanti
dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1, si provvede:
a) nell'anno 1992 mediante un anticipo agli aventi diritto di una
somma non superiore a lire 500.000 in una sola volta, a valere
sull'acconto previsto per l'anno 1993;
b) nell'anno 1993 mediante la corresponsione di un primo acconto
pari al 35 per cento dell'importo spettante;
c) nell'anno 1994 mediante la corresponsione di un ulteriore
acconto pari al 35 per cento dell'importo spettante;
d) nell'anno 1995 mediante la corresponsione del rimanente 30 per
cento dell'importo spettante>>.
All'art. 5:
al comma 1, le parole: <<di cui agli articoli 3 e 4>> sono
sostituite dalle seguenti: <<di cui agli articoli 1, comma 1,
limitatamente ai sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, e
3>>;
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
<<1-bis. Per i residui oneri connessi all'applicazione dell'art.
2, limitatamente ai sottufficiali del Corpo della guardia di finanza,
valutati in lire 100.000 milioni per l'anno 1993, in lire 100.000
milioni per l'anno 1994 e in lire 85.436 per l'anno 1995, si
provvede:
a) per gli anni 1993 e 1994, per lire 55.000 milioni mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3136
dello stato di previsione del Ministero delle finanze, utilizzando
gli stanziamenti autorizzati dalla legge 11 marzo 1988, n. 66 e
successive modificazioni, e per lire 45.000 milioni mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Adeguamento della
corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite
alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e
delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'art. 16 del
decreto-legge n. 344 del 1990, convertito, con modificazioni, in
legge n. 21 del 1991 e dell'art. 12 della legge n. 231 del 1990";
b) per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 3136 dello stato di previsione del
Ministero delle finanze, utilizzando gli stanziamenti autorizzati
dalla legge 11 marzo 1988, n. 66 e successive modificazioni>>.