XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3437
Onorevoli Colleghi! - I
decreti legislativi nn. 197, 198 e 199 del 1995 che equiparavano i ruoli delle
Forze di polizia a ordinamento civile e militare di fatto hanno lasciato
insolute molte problematiche, oltre a crearne di nuove. Va subito detto che i
gradi apicali degli ispettori e dei marescialli, e quindi i più anziani,
subirono una notevole penalizzazione poiché nella soppressione di alcuni gradi e
nel conseguente accorciamento delle carriere ci furono proiezioni verso l'alto
che, di fatto, annullarono il concetto gerarchico ponendo insieme giovani ed
anziani con differenti anni di servizio. Infatti sono migliaia i ricorsi
presentati dagli operatori delle Forze di polizia ai tribunali amministrativi
regionali per avanzamenti, carriere e retribuzioni. Se tutto ciò si è verificato
in una fase transitoria, a regime si sono mostrate altre gravi carenze, la prima
delle quali consiste nell'abbreviazione della carriera; in quindici anni ogni
appartenente nel ruolo non direttivo raggiunge il grado apicale, permanendovi
per ulteriori trenta anni. In tal modo vengono a svilirsi le attività e le
funzioni del grado apicale. Infatti quale motivazione potrebbe avere colui che
non ha margini di miglioramento sia di carriera che economici? E' interesse di
tutti avere uomini motivati, che esercitano le loro funzioni in modo preciso,
senza sovrapposizioni e confusione di ruoli. Ed è da qui che nasce il nuovo
concetto di carriera che vogliamo ipotizzare. Un modello di carriera più vicino
allo standard europeo dove, anche nei ruoli direttivi fino ad un
determinato livello, si possano andare a collocare coloro che per decine di anni
hanno frequentato quell'istituto di istruzione unico ed incomparabile nel suo
genere che è l'esperienza sul campo. La professionalità acquisita in tanti anni
di carriera non può essere paragonata ad alcun corso formativo e dovrebbe poter
essere posta anche al servizio di coloro che della carriera dirigenziale hanno
fatto una scelta di vita. Ecco l'ulteriore peculiarità della proposta di legge,
laddove il ruolo direttivo "normale", quello delle accademie, viene affiancato
per 7 anni, 6 mesi e un giorno dal ruolo direttivo "anziano", quello dei
sottuffuciali, con lo scopo di consentire al personale del primo di poter
attingere anche dalla esperienza maturata per anni sul campo dai colleghi
"anziani", per un più completo sviluppo delle basi necessarie allo svolgimento
di una corretta carriera dirigenziale. E' fondamentale infatti che ci sia una
progressione di carriera nel corso della vita professionale che dia stimoli
anche dopo decenni di servizio ed eviti l'appiattimento ingenerato dalla
situazione attuale. Considerati le leggi e i decreti che si sono succeduti,
emerge la necessità di operare un riordino complessivo di tutti i ruoli e,
quindi, di prevedere la possibilità per gli appuntati scelti e gli assistenti
capo di transitare nel grado di vicebrigadiere previo concorso interno per esame
dei titoli e relativo corso di aggiornamento. I marescialli e gli ispettori
potranno immettersi, previo concorso interno per titoli ed esami, nel ruolo
direttivo sino al grado di capitano o di commissario capo. Per gli ufficiali è
prevista l'equiparazione giuridica ed economica ai diplomatici e prefettizi,
prevedendo l'acquisizione del grado di capitano e di commissario capo all'uscita
dalle accademie e dal corso per funzionari. E' importante anche prevedere la
prospettiva di progressione di carriera per i vertici: generali di divisione e
di corpo d'armata e dirigenti generali della Polizia di Stato attraverso la
nomina a prefetto. Nella fase transitoria particolare attenzione deve essere
data agli appuntati scelti o assistenti capo per il passaggio a vicebrigadiere o
a vice sovrintendente, dei luogotenenti e sostituti commissari che dovrebbero
essere collocati, previo concorso interno per titoli ed esami, nei direttivi,
nei ruoli di capitano e di commissario capo, e così a scendere per i gradi
apicali degli ispettori e dei marescialli. I ruoli speciali rimangono ad
esaurimento delle unità presenti. Ulteriore ed importante aspetto è quello che
riguarda l'allineamento degli attuali capitani con i commissari e la possibilità
di transitare, dopo 7 anni, 6 mesi e un giorno, nel grado di maggiore o di vice
questore.
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3437
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
RIORDINO DEI RUOLI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Art. 1.
(Immissione nel ruolo dei sovrintendenti).
1. L'articolo 11 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
"Art. 11. - (Immissione
nel ruolo dei sovrintendenti). 1. Al grado iniziale del ruolo dei
sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri si accede mediante concorso interno per
esame dei titoli e superamento di un successivo corso di aggiornamento e
formazione professionali della durata, stabilita di norma non inferiore a
sessanta giorni, al quale è ammesso il personale del ruolo degli appuntati e
dei carabinieri, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione
delle relative domande:
a)
ha compiuto almeno cinque anni di servizio nel grado di appuntato scelto;
b)
ha riportato, negli ultimi cinque anni, un giudizio complessivo non inferiore a
"superiore alla media";
c)
non ha riportato, nell'ultimo quadriennio, sanzioni disciplinari.
2.
Ai fini della formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a
parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di
servizio e l'età. Le anzianità computate ai fini delle promozioni ai vari
gradi del ruolo degli appuntati e dei carabinieri, sono ridotte di un
anno".
Art. 2.
(Avanzamento degli ispettori e dei
sovrintendenti).
1. All'articolo 32 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2, la lettera c) è abrogata;
b)
al comma 3, le parole: "di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere a)
e b) del comma 2".
Art. 3.
(Immissione nel ruolo degli ispettori).
1. All'articolo 16, comma 2,
lettera b), numero 1), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e
successive modificazioni, le parole: "7 anni" sono sostituite dalle
seguenti: "cinque anni".
Art. 4.
(Promozione al grado di maresciallo
ordinario).
1. Alla tabella C1 allegata al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, le parole: "2 anni" sono
sostituite dalle seguenti: "5 anni".
2. Ai fini del computo
dell'anzianità per la promozione al grado di maresciallo ordinario è compreso
il periodo di corso alla scuola per marescialli.
Art. 5.
(Promozione al grado di maresciallo
aiutante).
1. All'articolo 12, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni, le parole: ", sostituto ufficiale di Pubblica
Sicurezza" e le parole: ", sostituti ufficiali di Pubblica Sicurezza,
di seguito definiti marescialli aiutanti," sono soppresse.
Art. 6.
(Immissione nel ruolo dei direttivi).
1. L'immissione nel ruolo dei
direttivi dell'Arma dei carabinieri avviene:
a)
previa frequenza dell'accademia degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
b)
previo superamento di un concorso interno, per titoli ed esami, e frequenza di
un corso di formazione di un anno, per i soggetti provenienti dal ruolo di
maresciallo con qualifica non inferiore a maresciallo capo, in possesso di
diploma di laurea e che hanno riportato negli ultimi cinque anni il giudizio di
"eccellente"; per la nomina a sottotenente e il successivo avanzamento
fino al ruolo di capitano secondo le disposizioni vigenti, che prevedono due
anni di permanenza nel ruolo di sottotenente e sei anni nel ruolo di tenente.
2. Gli allievi dell'accademia
degli ufficiali al termine della frequentazione del corso di cui al comma 1,
lettera b), acquisiscono il grado di capitano e permangono nel grado e
nel ruolo direttivo sette anni, sei mesi e un giorno.
3. I marescialli aiutanti che
hanno compiuto nove anni di anzianità nel grado e che negli ultimi cinque anni
hanno riportato il giudizio di "eccellente", attraverso concorso
interno per titoli ed esami effettuato con cadenza annuale e previa frequenza di
un corso di formazione di un anno accedono al grado di sottotenente. Per
l'ulteriore progressione in carriera sino al grado di capitano, consentita solo
a coloro in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di laurea, si
applicano le disposizioni vigenti, che prevedono due anni di permanenza nel
ruolo di sottotenente e sei anni nel ruolo di tenente.
Art. 7.
(Equiparazione degli ufficiali superiori e generali
dell'Arma dei carabinieri alle carriere diplomatica e prefettizia).
1. Gli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri all'atto del conseguimento del grado da maggiore a generale di Corpo
d'armata sono equiparati, ai fini economici e giuridici, agli appartenenti alle
carriere diplomatica e prefettizia.
2. I generali di Corpo d'armata,
per un quinto della relativa dotazione organica, sono nominati prefetti con
deliberazione del Consiglio dei ministri.
Art. 8.
(Inquadramento degli appuntati scelti).
1. Gli appuntati scelti in
possesso di un'anzianità nel grado di almeno tre anni alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e, al termine dello stesso e
previo esame finale di idoneità, sono inquadrati nella qualifica di vice
brigadiere.
2. L'inquadramento di cui al
comma 1 è effettuato anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze di
organico ordinarie.
3. Il personale inquadrato ai
sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla
qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per
l'inquadramento.
Art. 9.
(Inquadramento dei sovrintendenti).
1. Il personale del ruolo dei
sovrintendenti vincitore di concorso, in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, partecipa ad un corso straordinario della durata di sei
mesi previo superamento esame finale di idoneità, per accedere al ruolo di
maresciallo.
2. I corsi di cui al comma 1
sono organizzati prevedendo un numero massimo di mille allievi all'anno per
cinque anni, e l'accesso è regolato per titoli ed in base all'anzianità di
servizio. Al termine del corso, il personale risultato idoneo è inquadrato,
anche in soprannumero riassorbibile con le normali vacanze di organico, nel
grado di maresciallo del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri.
3. Ai fini dell'ammissione allo
scrutinio per la promozione alla qualifica di maresciallo ordinario, il
personale di cui al comma 1 conserva l'anzianità assoluta posseduta nel ruolo
dei sovrintendenti.
Art. 10.
(Inquadramento dei luogotenenti e dei
marescialli aiutanti).
1. Il personale del ruolo degli
ispettori che alla data del 1^ settembre 1995 rivestiva il grado di maresciallo
maggiore carica speciale, che riveste il grado di luogotenente, in possesso di
diploma di istruzione secondaria superiore e che ha riportato negli ultimi
cinque anni la qualifica di "eccellente", previo concorso interno per
titoli ed esami, è inquadrato nel ruolo direttivo con il grado di capitano alla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il personale del ruolo degli
ispettori che alla data del 1^ settembre 1995 rivestiva il grado di maresciallo
maggiore, che riveste il grado di luogotenente, in possesso di diploma di
istruzione secondaria superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la
qualifica di "eccellente", previo concorso interno per titoli ed
esami, è inquadrato nel ruolo direttivo di tenente, con anzianità, nel ruolo,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale personale
mantiene la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza. Per
l'avanzamento al grado di capitano si applicano le disposizioni vigenti, che
prevedono una permanenza di sei anni nel ruolo di tenente.
3. Il restante personale del
ruolo degli ispettori che alla data di entrata in vigore della presente legge
riveste il grado di maresciallo aiutante, con almeno cinque anni di permanenza
nel grado, è inquadrato nel ruolo di sottotenente previo concorso interno per
titoli ed esami, per coloro che sono in possesso di diploma di istruzione
secondaria superiore e che hanno riportato negli ultimi anni la qualifica di
"eccellente". Per l'avanzamento al grado di tenente ed al grado di
capitano si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 6.
4. Il restante personale del
ruolo degli ispettori, che alla data di entrata in vigore della presente legge
riveste il grado di maresciallo capo, con almeno cinque anni di permanenza nel
grado, e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di
"eccellente", acquisisce il grado di maresciallo aiutante in relazione
all'anzianità di servizio posseduta, nelle seguenti date: a) dal 1^
gennaio al 31 dicembre 2004; b) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2005; c)
dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2006; d) dal 1^ gennaio al 31 dicembre
2007. Le modalità di transito nel ruolo sottotenenti ed i requisiti richiesti
per il successivo avanzamento sino al grado di capitano sono gli stessi previsti
al comma 3.
Art. 11.
(Inquadramento dei luogotenenti e dei marescialli aiutanti
nella posizione di ausiliaria o trattenuti).
1. I luogotenenti e i
marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che risultano,
alla data di entrata in vigore della presente legge, in servizio nella posizione
di ausiliaria o trattenuti, sono inquadrati, rispettivamente, nel ruolo speciale
con il grado di capitano e di tenente. Tale ruolo è soppresso con il
collocamento in quiescenza, per raggiunti limiti di età, degli interessati.
Art. 12.
(Inquadramento dei maggiori dei ruoli normale
e speciale).
1. I maggiori dei ruoli normali
e speciale sono inquadrati nel grado di tenente colonnello con la graduatoria di
anzianità maturata nel grado di provenienza e con anzianità, nel ruolo, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 13.
(Inquadramento dei sottotenenti, dei tenenti e dei
capitani dei ruoli normale e speciale).
1. I capitani dei ruoli normale
e speciale, con anzianità nel grado di almeno sei anni, alla data di entrata in
vigore della presente legge sono inquadrati nel grado di maggiore, con la
graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.
2. I tenenti con anzianità nel
grado di almeno due anni, sono inquadrati nel grado di capitano, con anzianità,
nel ruolo al 30 dicembre dell'anno precedente la data di entrata in vigore della
presente legge e con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di
provenienza.
3. I sottotenenti sono
inquadrati nel grado di tenente, con anzianità nel ruolo di quindici giorni
precedente a quella dei luogotenenti, di cui all'articolo 10, comma 2, e con la
graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.
Art. 14.
(Soppressione del ruolo speciale).
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il ruolo speciale non è più alimentato
e permane sino all'esaurimento delle unità presenti.
Art. 15.
(Soppressione dei concorsi).
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge sono soppressi i concorsi per l'accesso
al ruolo speciale.
Capo II
RIORDINO DEI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO
Art. 16.
(Immissione nel ruolo dei sovrintendenti).
1. L'articolo 24-quater
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 24-quater.
- (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). 1. Alla qualifica iniziale del
ruolo dei sovrintendenti si accede mediante concorso interno per esame dei
titoli e superamento di un successivo corso di aggiornamento e formazione
professionali della durata, stabilita di norma non inferiore a sessanta giorni,
al quale è ammesso il personale del ruolo degli agenti e degli assistenti, che
alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle relative domande:
a)
ha compiuto almeno cinque anni di servizio nella qualifica di assistente capo;
b)
ha riportato, negli ultimi cinque anni, un giudizio complessivo non inferiore a
"buono";
c)
non ha riportato, nell'ultimo quadriennio sanzioni disciplinari.
2.
Ai fini della formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a
parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di
servizio e l'età. Le anzianità computate ai fini delle promozioni alle varie
qualifiche del ruolo degli agenti e degli assistenti sono ridotte di un
anno".
Art. 17.
(Immissione nel ruolo degli ispettori).
1. All'articolo 27, comma 1,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, e successive modificazioni, le parole: "a sette anni" sono
sostituite dalle seguenti: "a cinque anni".
Art. 18.
(Promozione alla qualifica di ispettore).
1. All'articolo 28, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive
modificazioni, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti:
"cinque anni".
Art. 19.
(Promozione alla qualifica di
ispettore superiore).
1. All'articolo 25, comma 1,
quarto capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, e successive modificazioni, le parole: " - sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza" sono soppresse.
Art. 20.
(Istituzione del ruolo direttivo dei
funzionari).
1. E' istituito il ruolo
direttivo dei funzionari della Polizia di Stato.
2. L'immissione al ruolo
direttivo avviene:
a)
previa frequenza della scuola funzionari della Polizia di Stato;
b)
previo superamento di un concorso interno per titoli ed esami e frequenza di un
corso di formazione di un anno per i soggetti provenienti dal ruolo degli
ispettori con qualifica non inferiore a vice ispettore, in possesso di diploma
di laurea e che hanno riportato negli ultimi due anni il giudizio di
"ottimo"; per la nomina a vice commissario e il successivo avanzamento
fino alla qualifica di commissario capo, secondo le disposizioni vigenti, che
prevedono due anni di permanenza nel ruolo di vice commissario e sei anni nel
ruolo di commissario.
3. Gli allievi della scuola
funzionari della Polizia di Stato al termine della frequentazione del corso di
cui al comma 2, lettera b), acquisiscono la qualifica di commissario capo
e permangono nel grado e nel ruolo direttivo sette anni, sei mesi e un giorno.
4. Gli ispettori superiori che
hanno compiuto nove anni nel grado e che negli ultimi cinque anni non hanno
riportato un giudizio inferiore a "eccellente", attraverso concorso
interno per titoli ed esami, effettuato con cadenza annuale, e previa frequenza
di un corso di formazione di un anno, accedono alla qualifica di vice
commissario. Per l'ulteriore progressione in carriera nella qualifica di
commissario e nella qualifica di commissario capo si applicano le disposizioni
vigenti, che prevedono, solo per coloro in possesso di diploma di laurea, due
anni di permanenza nel ruolo di vice commissario e sei anni nel ruolo di
commissario.
Art. 21.
(Equiparazione dei funzionari e dei dirigenti della
Polizia di Stato alle carriere diplomatica e prefettizia).
1. I funzionari della Polizia di
Stato dall'atto del conseguimento del grado di vice questore sono equiparati, ai
fini economici e giuridici, unitamente ai dirigenti e ai dirigenti generali,
agli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia.
2. I dirigenti generali, per un
quinto della relativa dotazione organica, sono nominati prefetti con
deliberazione del Consiglio dei ministri.
Art. 22.
(Inquadramento degli assistenti nel ruolo dei sovrintendenti).
1. Gli assistenti capo in
possesso di un'anzianità di almeno tre anni nel grado alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso
di cui all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, come sostituito dall'articolo 16 della presente legge, e
al termine dello stesso, previo superamento di un esame finale di idoneità,
sono inquadrati nella qualifica di vice sovrintendente del ruolo della Polizia
di Stato.
2. L'inquadramento di cui al
comma 1 è effettuato anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze di
organico ordinarie.
3. Il personale inquadrato ai
sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione della
qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per
l'inquadramento.
Art. 23.
(Inquadramento dei sovrintendenti).
1. Il personale del ruolo dei
sovrintendenti vincitore di concorso, in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, partecipa ad un corso straordinario della durata di sei
mesi, previo superamento di un esame finale di idoneità per l'accesso al ruolo
degli ispettori.
2. I corsi di cui al comma 1
sono organizzati prevedendo un numero massimo di mille allievi all'anno per
cinque anni e l'accesso è regolato per titoli ed in base all'anzianità di
servizio. Al termine del corso il personale risultato idoneo è inquadrato,
anche in soprannumero riassorbibile con le normali vacanze di organico, nella
qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
3. Ai fini dell'ammissione allo
scrutinio nella promozione alla qualifica di ispettore il personale di cui al
comma 1 conserva l'anzianità assoluta posseduta nel ruolo dei sovrintendenti.
Art. 24.
(Inquadramento dei sostituti commissari e
degli ispettori superiori).
1. Il personale del ruolo degli
ispettori con qualifica di sostituto commissario che rivestiva alla data del 1^
settembre 1995 il grado di ispettore superiore in possesso di diploma di
istruzione secondaria superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la
qualifica di "ottimo", previo concorso interno per titoli ed esami, è
inquadrato nel ruolo direttivo con la qualifica di commissario capo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Il personale del ruolo degli
ispettori con qualifica di sostituto commissario in possesso di diploma di
istruzione secondaria superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la
qualifica di "ottimo", previo concorso interno per titoli ed esami, è
inquadrato nella qualifica di commissario alla data di entrata in vigore della
presente legge con decorrenza dell'anzianità nel ruolo in pari data. Tale
personale mantiene la graduatoria di anzianità maturata nel grado di
provenienza. Per l'avanzamento al ruolo di commissario capo, si applicano le
disposizioni vigenti, che prevedono una permanenza di sei anni nel ruolo di
commissario.
3. Il restante personale del
ruolo degli ispettori che alla data di entrata in vigore della presente legge
riveste la qualifica di ispettore superiore con almeno cinque anni di permanenza
nel grado è inquadrato nel ruolo di vice commissario previo concorso interno
per titoli ed esami, per coloro in possesso di diploma di istruzione secondaria
superiore e che hanno riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di
"ottimo". Per l'avanzamento al grado di commissario e di commissario
capo, si applicano le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 20.
4. Il restante personale del
ruolo degli ispettori, che alla data di entrata in vigore della presente legge
riveste il grado di vice ispettore con almeno cinque anni di permanenza nel
grado e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di
"ottimo", acquisisce il grado di ispettore superiore in relazione
all'anzianità posseduta nelle seguenti date: a) dal 1^ gennaio al 31
dicembre 2004; b) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2005; c) dal 1^
gennaio al 31 dicembre 2006; d) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2007. Le
modalità di transito nel ruolo dei vice commissari ed i requisiti richiesti per
il successivo avanzamento sino al ruolo di commissario capo, sono gli stessi
previsti dal comma 3.
5. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche al personale della Polizia di Stato dei
ruoli tecnico- scientifici, secondo modalità stabilite con apposito decreto del
Ministro dell'interno.
Art. 25.
(Inquadramento dei vice commissari e
dei commissari capo).
1. I commissari capo con
anzianità nel grado di almeno sei anni sono inquadrati nella qualifica di vice
questore con anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge e con la graduatoria di anzianità maturata nella qualifica
di provenienza.
2. I commissari con anzianità
nel grado di almeno due anni sono inquadrati nella qualifica di commissario capo
con anzianità nel ruolo al 30 dicembre dell'anno precedente alla data di
entrata in vigore della presente legge e con la graduatoria di anzianità
maturata nel grado di provenienza.
3. I vice commissari sono
inquadrati nel ruolo dei commissari, con anzianità nel ruolo di quindici giorni
precedente a quella dei sostituti commissari di cui all'articolo 24, comma 2, e
con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.
Art. 26.
(Soppressione del ruolo speciale).
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il ruolo speciale non è più alimentato
e permane sino all'esaurimento delle unità presenti.
Art. 27.
(Soppressione dei concorsi).
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i concorsi per l'accesso
al ruolo speciale.
Capo III
RIORDINO DEI RUOLI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA
Art. 28.
(Immissione nel ruolo dei sovrintendenti).
1. L'articolo 20 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
"Art. 20. - (Immissione
nel ruolo dei sovrintendenti). 1. Alla qualifica iniziale del ruolo
dei sovrintendenti della Guardia di finanza si accede mediante concorso interno
per esame dei titoli e superamento di un successivo corso di aggiornamento e
formazione professionali della durata stabilita di norma non inferiore a
sessanta giorni, al quale è ammesso il personale del ruolo degli appuntati e
dei finanzieri che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle
domande relative:
a)
ha compiuto almeno cinque anni di servizio nel grado di appuntato scelto;
b)
ha riportato, negli ultimi cinque anni un giudizio complessivo non inferiore a
"superiore alla media";
c)
non ha riportato, nell'ultimo quadriennio sanzioni disciplinari.
2.
Ai fini della formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a
parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di servizio
e l'età. L'anzianità computata ai fini delle promozioni ai vari gradi del
ruolo degli appuntati e dei finanzieri sono ridotte di un anno".
Art. 29.
(Avanzamento degli ispettori e dei
sovrintendenti).
1. All'articolo 52 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;
b)
al comma 2, le parole: "di cui alle lettere a), b) e c)"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere a) e b)".
Art. 30.
(Immissione nel ruolo degli ispettori).
1. All'articolo 36, comma 5,
lettera b), numero 1), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le
parole: "7 anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque
anni".
Art. 31.
(Promozione al grado di maresciallo
ordinario).
1. Alla tabella D/2 allegata al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, le
parole: "2 anni" sono sostituite dalle seguenti: "5 anni".
2. Ai fini del computo
dell'anzianità per la promozione al grado di maresciallo ordinario è compreso
il periodo di corso alla scuola per marescialli.
Art. 32.
(Immissione nel ruolo dei direttivi).
1. L'immissione nel ruolo dei
direttivi della Guardia di finanza avviene:
a)
previa frequenza dell'accademia degli ufficiali della Guardia di finanza;
b)
previo superamento di un concorso interno, per titoli ed esami, e frequenza di
un corso di formazione di un anno per i soggetti provenienti dal ruolo di
maresciallo con qualifica non inferiore a maresciallo capo, in possesso di
diploma di laurea e che hanno riportato negli ultimi due anni il giudizio di
"eccellente"; per la nomina a sottotenente ed il successivo
avanzamento fino al ruolo di capitano secondo le disposizioni vigenti, che
prevedono due anni di permanenza nel ruolo di sottotenente e sei anni nel ruolo
di tenente.
2. Gli allievi dell'accademia
degli ufficiali al termine della frequentazione del corso di cui al comma 1,
lettera b), acquisiscono il grado di capitano e permangono nel grado e
nel ruolo direttivo sette anni, sei mesi e un giorno.
3. I marescialli aiutanti che
hanno compiuto nove anni di anzianità nel grado e che negli ultimi cinque anni
hanno riportato il giudizio di "eccellente" attraverso concorso
interno per titoli ed esami, effettuato con cadenza annuale e previa frequenza
di un corso di formazione di un anno, accedono al grado di sottotenente. Per
l'ulteriore progressione in carriera nel ruolo di tenente e nel ruolo di
capitano consentito solo a coloro in possesso di diploma di laurea, si applicano
le disposizioni vigenti, che prevedono due anni di permanenza nel ruolo di
sottotenente e sei anni nel ruolo di tenente.
Art. 33.
(Equiparazione degli ufficiali superiori e generali della
Guardia di finanza alle carriere diplomatica e prefettizia).
1. Gli ufficiali della Guardia
di finanza all'atto del conseguimento dei gradi da maggiore a generale di Corpo
d'armata sono equiparati, ai fini economici e giuridici, agli appartenenti alle
carriere diplomatica e prefettizia.
2. I generali di Corpo d'armata,
per un quinto della relativa dotazione organica, sono nominati prefetti con
deliberazione del Consiglio dei ministri.
Art. 34.
(Inquadramento degli appuntati scelti).
1. Gli appuntati scelti in
possesso di un'anzianità nel grado di almeno tre anni alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso
di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come
sostituito dall'articolo 28 della presente legge, e, al termine dello stesso
previo superamento di un esame finale di idoneità, sono inquadrati nella
qualifica di vice brigadiere.
2. L'inquadramento di cui al
comma 1 è effettuato anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze di
organico ordinarie.
3. Il personale inquadrato ai
sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla
qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per
l'inquadramento.
Art. 35.
(Inquadramento dei sovrintendenti).
1. Il personale del ruolo dei
sovrintendenti vincitore di concorso, in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, partecipa ad un corso straordinario della durata di sei
mesi previo superamento di un esame finale di idoneità, per accedere al ruolo
di maresciallo.
2. I corsi di cui al comma 1
sono organizzati prevedendo un numero massimo di mille allievi all'anno per
cinque anni e l'accesso è regolato per titolo ed in base all'anzianità di
servizio. Al termine del corso, il personale risultato idoneo è inquadrato,
anche in soprannumero riassorbibile con le normali vacanze di organico, nel
grado di maresciallo del ruolo degli ispettori della Guardia di finanza.
3. Ai fini dell'ammissione allo
scrutinio di promozione alla qualifica di maresciallo ordinario il personale di
cui al comma 1 conserva l'anzianità assoluta posseduta nel ruolo dei
sovrintendenti.
Art. 36.
(Inquadramento dei luogotenenti).
1. Il personale del ruolo degli
ispettori che alla data del 1^ settembre 1995 rivestiva il grado di maresciallo
maggiore "carica speciale", che riveste il grado di luogotenente, in
possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che ha riportato negli
ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", previo concorso
interno per titoli ed esami, è inquadrato nel ruolo direttivo con il grado di
capitano alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il personale del ruolo degli
ispettori che alla data del 1^ settembre 1995 rivestiva il grado di maresciallo
maggiore, che riveste il grado di luogotenente, in possesso di diploma di
istruzione secondaria superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la
qualifica di "eccellente", previo concorso interno per titoli ed
esami, è inquadrato nel ruolo direttivo di tenente con anzianità nel ruolo, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale personale
mantiene la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza. Per
l'avanzamento al ruolo di capitano, si applicano le disposizioni vigenti, che
prevedono una permanenza di sei anni nel ruolo di tenente.
3. Il restante personale del
ruolo degli ispettori che alla data di entrata in vigore della presente legge
riveste il grado di maresciallo aiutante con almeno cinque anni di permanenza
nel grado è inquadrato nel grado di sottotenente previo concorso interno, per
titoli ed esami, per coloro che sono in possesso di diploma di istruzione
secondaria superiore e che hanno riportato negli ultimi cinque anni la qualifica
di "eccellente". Per l'avanzamento al grado di tenente ed al grado di
capitano si applicano le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 32.
4. Il restante personale del
ruolo degli ispettori, che dalla data di entrata in vigore della presente legge
riveste il grado di maresciallo capo con almeno cinque anni di permanenza nel
grado, e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di
"eccellente", acquisisce il grado di maresciallo aiutante in relazione
all'anzianità posseduta nelle seguenti date: a) dal 1^ gennaio al 31
dicembre 2004; b) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2005; c) dal 1^
gennaio al 31 dicembre 2006; d) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2007. Le
modalità di transito nel ruolo di sottotenente ed i requisiti richiesti per il
successivo avanzamento sino al ruolo di capitano sono gli stessi di cui al comma
3.
Art. 37.
(Inquadramento dei sottotenenti, dei tenenti e dei
capitani dei ruoli normale e speciale).
1. I capitani dei ruoli normale
e speciale con anzianità nel grado di almeno sei anni, sono inquadrati nel
grado di maggiore con anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge e con la graduatoria di anzianità maturata nel
grado di provenienza.
2. I tenenti con anzianità nel
grado di almeno due anni, sono inquadrati nel grado di capitano con anzianità,
nel ruolo, al 30 dicembre dell'anno precedente la data di entrata in vigore
della presente legge e con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di
provenienza.
3. I sottotenenti sono
inquadrati nel ruolo di tenente con anzianità nel ruolo di quindici giorni
precedente a quella dei luogotenenti, di cui all'articolo 36, comma 2, e con la
graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.
Art. 38.
(Inquadramento dei maggiori dei ruoli normale
e speciale).
1. I maggiori dei ruoli normale
e speciale sono inquadrati nel ruolo di tenente colonnello, con la graduatoria
di anzianità maturata nel grado di provenienza e con anzianità, nel ruolo, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 39.
(Soppressione del ruolo speciale).
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge il ruolo speciale non è più alimentato
e permane sino all'esaurimento delle unità presenti.
Art. 40.
(Soppressione dei concorsi).
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i concorsi per l'accesso
al ruolo speciale.
Capo IV
RIORDINO DEI RUOLI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
Art. 41.
(Immissione nel ruolo dei sovrintendenti).
1. L'articolo 16 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
"Art. 16. - (Nomina
a vice sovrintendente). 1. Alla qualifica iniziale del ruolo dei
sovrintendenti, si accede mediante concorso interno per esame dei titoli e
successivo corso di aggiornamento e formazione professionali della durata,
stabilita di norma non inferiore a sessanta giorni al quale è ammesso il
personale degli agenti e degli assistenti, che alla data di scadenza dei termini
per la presentazione delle domande:
a)
ha compiuto almeno cinque anni di servizio nella qualifica di assistente capo;
b)
ha riportato, negli ultimi cinque anni un giudizio complessivo non inferiore a
"buono";
c)
non ha riportato, nell'ultimo quadriennio sanzioni disciplinari.
2.
Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a parità di punteggio,
prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di servizio e l'età.
3.
Le promozioni alle varie qualifiche del ruolo degli agenti e degli assistenti
sono ridotte di un anno".
Art. 42.
(Immissione nel ruolo degli ispettori).
1. Al comma 1, lettera b),
dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive
modificazioni, le parole: "a sette anni" sono sostituite con le
seguenti: "a cinque anni".
Art. 43.
(Promozione alla qualifica di ispettore).
1. All'articolo 29 , comma 1,
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, le
parole: "a due anni" sono sostituite dalle seguenti "a cinque
anni".
Art. 44.
(Promozione alla qualifica di
ispettore superiore).
1. All'articolo 30-quater
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, le parole: "e, ferma restando la qualifica rivestita, assumono
la denominazione di "sostituto commissario"" sono soppresse;
b)
al comma 3, le parole: "e per l'assunzione della denominazione di
"sostituto commissario" di cui al comma 1," sono soppresse;
c)
al comma 4, le parole: "e l'assunzione della denominazione di
"sostituto commissario" decorrono" sono sostituite dalla
seguente: "decorre";
d)
al comma 5, le parole: ""sostituti commissari"", ovunque
ricorrano, sono soppresse;
e)
alla rubrica, le parole ""sostituto commissario"" sono
soppresse.
Art. 45.
(Immissione nel ruolo direttivo dei
funzionari).
1. E' istituito il ruolo
direttivo dei funzionari.
2. L'accesso al ruolo direttivo
dei funzionari avviene:
a)
per il 70 per cento dei posti mediante concorso pubblico, con le modalità
stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
b)
per il restante 30 per cento dei posti previo superamento di un concorso
interno, per titoli ed esami, e frequenza di un corso di formazione della durata
di un anno, cui sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli ispettori, con
qualifica non inferiore a vice ispettore, in possesso almeno del diploma di
laurea, e che hanno riportato negli ultimi due anni il giudizio di
"ottimo" e per la nomina a vice commissario ed il successivo
avanzamento fino alla qualifica di commissario capo, secondo le disposizioni
vigenti, che prevedono due anni di permanenza nel ruolo di vice commissario e
sei anni nel ruolo di commissario.
3. Gli allievi di cui alla
lettera a) del comma 2 al termine della frequentazione del corso presso
l'istituto superiore di studi penitenziari acquisiscono la qualifica di
commissario capo e permangono nel grado e nel ruolo direttivo sette anni, sei
mesi e un giorno.
4. Gli ispettori superiori che
hanno compiuto nove anni nel grado e che negli ultimi cinque anni hanno
riportato un giudizio non inferiore a "ottimo", attraverso concorso
interno per titoli ed esami, effettuato con cadenza annuale, e previa frequenza
di un corso di formazione di un anno, accedono alla qualifica di vice
commissario. Per l'ulteriore progressione in carriera nella qualifica di
commissario e di commissario capo si applicano le disposizioni vigenti, che
prevedono, solo per coloro in possesso di diploma di laurea, due anni di
permanenza nel ruolo di vice commissario e sei anni nel ruolo di commissario.
Art. 46.
(Equiparazione dei funzionari e dirigenti della Polizia
penitenziaria alle carriere diplomatica e prefettizia).
1. I funzionari della Polizia
penitenziaria dal conseguimento della qualifica di commissario coordinatore sono
equiparati, ai fini economici e giuridici, unitamente ai dirigenti e ai
dirigenti generali, alle carriere diplomatica e prefettizia.
Art. 47.
(Inquadramento dei sovrintendenti - Disposizioni
transitorie).
1. Gli assistenti capo in
possesso di un'anzianità di almeno tre anni nel grado alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso
di cui all'articolo 41, e al termine dello stesso, previo esame finale di
idoneità, sono inquadrati nella qualifica di vice sovrintendente del ruolo
della Polizia penitenziaria.
2. Gli inquadramenti di cui al
presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le
vacanze di organico ordinarie.
3. Il personale inquadrato ai
sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla
qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per
l'inquadramento.
Art. 48.
(Corso straordinario).
1. Il personale del ruolo dei
sovrintendenti, vincitore di concorso, in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, partecipa ad un corso straordinario della durata di
sei mesi previo superamento di un esame finale di idoneità, per l'accesso al
ruolo degli ispettori. I corsi sono organizzati, su base annuale, per
cinquecento partecipanti e per cinque anni.
2. I sovrintendenti accedono al
corso straordinario, per titoli ed in base all'anzianità di ruolo. Gli stessi,
al termine del corso, sono inquadrati se risultati idonei, anche in soprannumero
riassorbibile con le vacanze di organico ordinarie, nella qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia penitenziaria.
3. Il personale di cui al comma
1 conserva l'anzianità assoluta posseduta nel ruolo dei sovrintendenti, ai fini
dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore.
Art. 49.
(Inquadramento dei sostituti commissari e
degli ispettori superiori).
1. Il personale del ruolo degli
ispettori con qualifica di "sostituto commissario", che rivestiva alla
data 1^ settembre 1995 il grado di ispettore superiore in possesso almeno di
diploma di scuola media superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la
qualifica di "eccellente", alla data di entrata in vigore della
presente legge è inquadrato, previo concorso interno per titoli ed esami, nel
ruolo direttivo con la qualifica di commissario capo.
2. Il personale del ruolo degli
ispettori, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, con la
qualifica di "sostituto commissario", che ha riportato negli ultimi
cinque anni la qualifica di "eccellente", previo concorso interno per
titoli ed esami, è inquadrato nel ruolo di commissario. Per il predetto
personale è mantenuta la graduatoria di anzianità maturata nel grado di
provenienza, mentre l'anzianità nel ruolo ha decorrenza alla data di entrata in
vigore della presente legge. Per l'avanzamente al grado di commissario capo si
applicano le disposizioni vigenti che prevedono una permanenza di sei anni nel
ruolo di commissario.
3. Il restante personale del
ruolo ispettori, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore che ha
riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "ottimo", e che
alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di
ispettore superiore con almeno cinque anni di permanenza nel grado è
inquadrato, previo concorso interno per titoli ed esami, nel ruolo di vice
commissario. Per l'avanzamento al grado di commissario e di commissario capo, si
applicano le modalità di cui all'articolo 45, comma 4.
4. Il restante personale del
ruolo degli ispettori che alla data di entrata in vigore della presente legge
riveste il grado di vice ispettore con almeno cinque anni di permanenza nel
grado e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di
"ottimo", acquisisce il grado di ispettore superiore in relazione
all'anzianità posseduta nelle seguenti date: a) dal 1^ gennaio al 31
dicembre 2004; b) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2005; c) dal 1^
gennaio al 31 dicembre 2006; d) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2007. Le
modalità di transito nel ruolo dei vice commissari ed i requisiti richiesti per
il successivo avanzamento sino al ruolo di commissario capo sono gli stessi di
cui al comma 3.
5. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche al personale della Polizia penitenziaria
dei ruoli tecnico-scientifici che è inquadrato con apposito decreto del
Ministro della giustizia.
Art. 50.
(Inquadramento dei vice commissari, dei
commissari e dei commissari capo).
1. I commissari capo con
anzianità nel grado di almeno sei anni, sono inquadrati nella qualifica di
commissario coordinatore, con la graduatoria di anzianità maturata nella
qualifica di provenienza e con anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. I commissari con anzianità
nel grado di almeno due anni sono inquadrati nella qualifica di commissario capo
con la graduatoria di anzianità maturata nella qualifica di provenienza e con
anzianità, nel ruolo, al 30 dicembre dell'anno precedente a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. I vice commissari sono
inquadrati nel ruolo commissari, con la graduatoria di anzianità maturata nella
qualifica di provenienza e con anzianità, nel ruolo, di quindici giorni
precedente a quella degli ispettori di cui all'articolo 49, comma 2.
Art. 51.
(Inquadramento dei commissari
coordinatori).
1. I commissari coordinatori dei
ruoli normale e speciale sono inquadrati nel ruolo dei vice questori aggiunti,
con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza e con
anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 52.
(Ruolo speciale).
1. Alla data di entrata in
vigore della presente legge il ruolo speciale non è più alimentato e permane
sino all'esaurimento delle unità presenti.
Art. 53.
(Soppressione dei concorsi).
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i concorsi per l'accesso al ruolo
speciale sono soppressi, sono fatte salve le procedure in atto alla medesima
data.