XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3437




        Onorevoli Colleghi! - I decreti legislativi nn. 197, 198 e 199 del 1995 che equiparavano i ruoli delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare di fatto hanno lasciato insolute molte problematiche, oltre a crearne di nuove. Va subito detto che i gradi apicali degli ispettori e dei marescialli, e quindi i più anziani, subirono una notevole penalizzazione poiché nella soppressione di alcuni gradi e nel conseguente accorciamento delle carriere ci furono proiezioni verso l'alto che, di fatto, annullarono il concetto gerarchico ponendo insieme giovani ed anziani con differenti anni di servizio. Infatti sono migliaia i ricorsi presentati dagli operatori delle Forze di polizia ai tribunali amministrativi regionali per avanzamenti, carriere e retribuzioni. Se tutto ciò si è verificato in una fase transitoria, a regime si sono mostrate altre gravi carenze, la prima delle quali consiste nell'abbreviazione della carriera; in quindici anni ogni appartenente nel ruolo non direttivo raggiunge il grado apicale, permanendovi per ulteriori trenta anni. In tal modo vengono a svilirsi le attività e le funzioni del grado apicale. Infatti quale motivazione potrebbe avere colui che non ha margini di miglioramento sia di carriera che economici? E' interesse di tutti avere uomini motivati, che esercitano le loro funzioni in modo preciso, senza sovrapposizioni e confusione di ruoli. Ed è da qui che nasce il nuovo concetto di carriera che vogliamo ipotizzare. Un modello di carriera più vicino allo standard europeo dove, anche nei ruoli direttivi fino ad un determinato livello, si possano andare a collocare coloro che per decine di anni hanno frequentato quell'istituto di istruzione unico ed incomparabile nel suo genere che è l'esperienza sul campo. La professionalità acquisita in tanti anni di carriera non può essere paragonata ad alcun corso formativo e dovrebbe poter essere posta anche al servizio di coloro che della carriera dirigenziale hanno fatto una scelta di vita. Ecco l'ulteriore peculiarità della proposta di legge, laddove il ruolo direttivo "normale", quello delle accademie, viene affiancato per 7 anni, 6 mesi e un giorno dal ruolo direttivo "anziano", quello dei sottuffuciali, con lo scopo di consentire al personale del primo di poter attingere anche dalla esperienza maturata per anni sul campo dai colleghi "anziani", per un più completo sviluppo delle basi necessarie allo svolgimento di una corretta carriera dirigenziale. E' fondamentale infatti che ci sia una progressione di carriera nel corso della vita professionale che dia stimoli anche dopo decenni di servizio ed eviti l'appiattimento ingenerato dalla situazione attuale. Considerati le leggi e i decreti che si sono succeduti, emerge la necessità di operare un riordino complessivo di tutti i ruoli e, quindi, di prevedere la possibilità per gli appuntati scelti e gli assistenti capo di transitare nel grado di vicebrigadiere previo concorso interno per esame dei titoli e relativo corso di aggiornamento. I marescialli e gli ispettori potranno immettersi, previo concorso interno per titoli ed esami, nel ruolo direttivo sino al grado di capitano o di commissario capo. Per gli ufficiali è prevista l'equiparazione giuridica ed economica ai diplomatici e prefettizi, prevedendo l'acquisizione del grado di capitano e di commissario capo all'uscita dalle accademie e dal corso per funzionari. E' importante anche prevedere la prospettiva di progressione di carriera per i vertici: generali di divisione e di corpo d'armata e dirigenti generali della Polizia di Stato attraverso la nomina a prefetto. Nella fase transitoria particolare attenzione deve essere data agli appuntati scelti o assistenti capo per il passaggio a vicebrigadiere o a vice sovrintendente, dei luogotenenti e sostituti commissari che dovrebbero essere collocati, previo concorso interno per titoli ed esami, nei direttivi, nei ruoli di capitano e di commissario capo, e così a scendere per i gradi apicali degli ispettori e dei marescialli. I ruoli speciali rimangono ad esaurimento delle unità presenti. Ulteriore ed importante aspetto è quello che riguarda l'allineamento degli attuali capitani con i commissari e la possibilità di transitare, dopo 7 anni, 6 mesi e un giorno, nel grado di maggiore o di vice questore.


XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3437




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

RIORDINO DEI RUOLI DELL'ARMA
DEI CARABINIERI


Art. 1.

(Immissione nel ruolo dei sovrintendenti).

        1. L'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 11. - (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). 1. Al grado iniziale del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri si accede mediante concorso interno per esame dei titoli e superamento di un successivo corso di aggiornamento e formazione professionali della durata, stabilita di norma non inferiore a sessanta giorni, al quale è ammesso il personale del ruolo degli appuntati e dei carabinieri, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle relative domande:

                a) ha compiuto almeno cinque anni di servizio nel grado di appuntato scelto;

                b) ha riportato, negli ultimi cinque anni, un giudizio complessivo non inferiore a "superiore alla media";

                c) non ha riportato, nell'ultimo quadriennio, sanzioni disciplinari.

            2. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di servizio e l'età. Le anzianità computate ai fini delle promozioni ai vari gradi del ruolo degli appuntati e dei carabinieri, sono ridotte di un anno".

Art. 2.

(Avanzamento degli ispettori
e dei sovrintendenti).

        1. All'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

                b) al comma 3, le parole: "di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere a) e b) del comma 2".


Art. 3.

(Immissione nel ruolo degli ispettori).

        1. All'articolo 16, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, le parole: "7 anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".


Art. 4.

(Promozione al grado di
maresciallo ordinario).

        1. Alla tabella C1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, le parole: "2 anni" sono sostituite dalle seguenti: "5 anni".
        2. Ai fini del computo dell'anzianità per la promozione al grado di maresciallo ordinario è compreso il periodo di corso alla scuola per marescialli.


Art. 5.

(Promozione al grado
di maresciallo aiutante).

        1. All'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, le parole: ", sostituto ufficiale di Pubblica Sicurezza" e le parole: ", sostituti ufficiali di Pubblica Sicurezza, di seguito definiti marescialli aiutanti," sono soppresse.


Art. 6.

(Immissione nel ruolo dei direttivi).

        1. L'immissione nel ruolo dei direttivi dell'Arma dei carabinieri avviene:

                a) previa frequenza dell'accademia degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

                b) previo superamento di un concorso interno, per titoli ed esami, e frequenza di un corso di formazione di un anno, per i soggetti provenienti dal ruolo di maresciallo con qualifica non inferiore a maresciallo capo, in possesso di diploma di laurea e che hanno riportato negli ultimi cinque anni il giudizio di "eccellente"; per la nomina a sottotenente e il successivo avanzamento fino al ruolo di capitano secondo le disposizioni vigenti, che prevedono due anni di permanenza nel ruolo di sottotenente e sei anni nel ruolo di tenente.
        2. Gli allievi dell'accademia degli ufficiali al termine della frequentazione del corso di cui al comma 1, lettera b), acquisiscono il grado di capitano e permangono nel grado e nel ruolo direttivo sette anni, sei mesi e un giorno.
        3. I marescialli aiutanti che hanno compiuto nove anni di anzianità nel grado e che negli ultimi cinque anni hanno riportato il giudizio di "eccellente", attraverso concorso interno per titoli ed esami effettuato con cadenza annuale e previa frequenza di un corso di formazione di un anno accedono al grado di sottotenente. Per l'ulteriore progressione in carriera sino al grado di capitano, consentita solo a coloro in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di laurea, si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono due anni di permanenza nel ruolo di sottotenente e sei anni nel ruolo di tenente.

Art. 7.

(Equiparazione degli ufficiali superiori e generali
dell'Arma dei carabinieri alle carriere diplomatica e
prefettizia).

        1. Gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri all'atto del conseguimento del grado da maggiore a generale di Corpo d'armata sono equiparati, ai fini economici e giuridici, agli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia.
        2. I generali di Corpo d'armata, per un quinto della relativa dotazione organica, sono nominati prefetti con deliberazione del Consiglio dei ministri.


Art. 8.

(Inquadramento degli appuntati scelti).

        1. Gli appuntati scelti in possesso di un'anzianità nel grado di almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e, al termine dello stesso e previo esame finale di idoneità, sono inquadrati nella qualifica di vice brigadiere.
        2. L'inquadramento di cui al comma 1 è effettuato anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze di organico ordinarie.
        3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.


Art. 9.

(Inquadramento dei sovrintendenti).

        1. Il personale del ruolo dei sovrintendenti vincitore di concorso, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, partecipa ad un corso straordinario della durata di sei mesi previo superamento esame finale di idoneità, per accedere al ruolo di maresciallo.
        2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati prevedendo un numero massimo di mille allievi all'anno per cinque anni, e l'accesso è regolato per titoli ed in base all'anzianità di servizio. Al termine del corso, il personale risultato idoneo è inquadrato, anche in soprannumero riassorbibile con le normali vacanze di organico, nel grado di maresciallo del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri.
        3. Ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di maresciallo ordinario, il personale di cui al comma 1 conserva l'anzianità assoluta posseduta nel ruolo dei sovrintendenti.


Art. 10.

(Inquadramento dei luogotenenti
e dei marescialli aiutanti).

        1. Il personale del ruolo degli ispettori che alla data del 1^ settembre 1995 rivestiva il grado di maresciallo maggiore carica speciale, che riveste il grado di luogotenente, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", previo concorso interno per titoli ed esami, è inquadrato nel ruolo direttivo con il grado di capitano alla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Il personale del ruolo degli ispettori che alla data del 1^ settembre 1995 rivestiva il grado di maresciallo maggiore, che riveste il grado di luogotenente, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", previo concorso interno per titoli ed esami, è inquadrato nel ruolo direttivo di tenente, con anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale personale mantiene la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza. Per l'avanzamento al grado di capitano si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono una permanenza di sei anni nel ruolo di tenente.
        3. Il restante personale del ruolo degli ispettori che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste il grado di maresciallo aiutante, con almeno cinque anni di permanenza nel grado, è inquadrato nel ruolo di sottotenente previo concorso interno per titoli ed esami, per coloro che sono in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato negli ultimi anni la qualifica di "eccellente". Per l'avanzamento al grado di tenente ed al grado di capitano si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 6.
        4. Il restante personale del ruolo degli ispettori, che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste il grado di maresciallo capo, con almeno cinque anni di permanenza nel grado, e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", acquisisce il grado di maresciallo aiutante in relazione all'anzianità di servizio posseduta, nelle seguenti date: a) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2004; b) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2005; c) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2006; d) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2007. Le modalità di transito nel ruolo sottotenenti ed i requisiti richiesti per il successivo avanzamento sino al grado di capitano sono gli stessi previsti al comma 3.


Art. 11.

(Inquadramento dei luogotenenti e dei marescialli aiutanti
nella posizione di ausiliaria o trattenuti).

        1. I luogotenenti e i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, in servizio nella posizione di ausiliaria o trattenuti, sono inquadrati, rispettivamente, nel ruolo speciale con il grado di capitano e di tenente. Tale ruolo è soppresso con il collocamento in quiescenza, per raggiunti limiti di età, degli interessati.

Art. 12.

(Inquadramento dei maggiori dei ruoli
normale e speciale).

        1. I maggiori dei ruoli normali e speciale sono inquadrati nel grado di tenente colonnello con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza e con anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 13.

(Inquadramento dei sottotenenti, dei tenenti e dei
capitani dei ruoli normale e speciale).

        1. I capitani dei ruoli normale e speciale, con anzianità nel grado di almeno sei anni, alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nel grado di maggiore, con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.
        2. I tenenti con anzianità nel grado di almeno due anni, sono inquadrati nel grado di capitano, con anzianità, nel ruolo al 30 dicembre dell'anno precedente la data di entrata in vigore della presente legge e con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.
        3. I sottotenenti sono inquadrati nel grado di tenente, con anzianità nel ruolo di quindici giorni precedente a quella dei luogotenenti, di cui all'articolo 10, comma 2, e con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.


Art. 14.

(Soppressione del ruolo speciale).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ruolo speciale non è più alimentato e permane sino all'esaurimento delle unità presenti.


Art. 15.

(Soppressione dei concorsi).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i concorsi per l'accesso al ruolo speciale.

Capo II

RIORDINO DEI RUOLI DELLA
POLIZIA DI STATO


Art. 16.

(Immissione nel ruolo dei sovrintendenti).

        1. L'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 24-quater. - (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). 1. Alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si accede mediante concorso interno per esame dei titoli e superamento di un successivo corso di aggiornamento e formazione professionali della durata, stabilita di norma non inferiore a sessanta giorni, al quale è ammesso il personale del ruolo degli agenti e degli assistenti, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle relative domande:

                a) ha compiuto almeno cinque anni di servizio nella qualifica di assistente capo;

                b) ha riportato, negli ultimi cinque anni, un giudizio complessivo non inferiore a "buono";

                c) non ha riportato, nell'ultimo quadriennio sanzioni disciplinari.

            2. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di servizio e l'età. Le anzianità computate ai fini delle promozioni alle varie qualifiche del ruolo degli agenti e degli assistenti sono ridotte di un anno".


Art. 17.

(Immissione nel ruolo degli ispettori).

        
1. All'articolo 27, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, le parole: "a sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "a cinque anni".


Art. 18.

(Promozione alla qualifica di ispettore).

        1. All'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".


Art. 19.

(Promozione alla qualifica
di ispettore superiore).

        1. All'articolo 25, comma 1, quarto capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, le parole: " - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza" sono soppresse.


Art. 20.

(Istituzione del ruolo direttivo
dei funzionari).

        1. E' istituito il ruolo direttivo dei funzionari della Polizia di Stato.
        2. L'immissione al ruolo direttivo avviene:

                a) previa frequenza della scuola funzionari della Polizia di Stato;

                b) previo superamento di un concorso interno per titoli ed esami e frequenza di un corso di formazione di un anno per i soggetti provenienti dal ruolo degli ispettori con qualifica non inferiore a vice ispettore, in possesso di diploma di laurea e che hanno riportato negli ultimi due anni il giudizio di "ottimo"; per la nomina a vice commissario e il successivo avanzamento fino alla qualifica di commissario capo, secondo le disposizioni vigenti, che prevedono due anni di permanenza nel ruolo di vice commissario e sei anni nel ruolo di commissario.

        3. Gli allievi della scuola funzionari della Polizia di Stato al termine della frequentazione del corso di cui al comma 2, lettera b), acquisiscono la qualifica di commissario capo e permangono nel grado e nel ruolo direttivo sette anni, sei mesi e un giorno.
        4. Gli ispettori superiori che hanno compiuto nove anni nel grado e che negli ultimi cinque anni non hanno riportato un giudizio inferiore a "eccellente", attraverso concorso interno per titoli ed esami, effettuato con cadenza annuale, e previa frequenza di un corso di formazione di un anno, accedono alla qualifica di vice commissario. Per l'ulteriore progressione in carriera nella qualifica di commissario e nella qualifica di commissario capo si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono, solo per coloro in possesso di diploma di laurea, due anni di permanenza nel ruolo di vice commissario e sei anni nel ruolo di commissario.


Art. 21.

(Equiparazione dei funzionari e dei dirigenti della
Polizia di Stato alle carriere diplomatica e
prefettizia).

        1. I funzionari della Polizia di Stato dall'atto del conseguimento del grado di vice questore sono equiparati, ai fini economici e giuridici, unitamente ai dirigenti e ai dirigenti generali, agli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia.
        2. I dirigenti generali, per un quinto della relativa dotazione organica, sono nominati prefetti con deliberazione del Consiglio dei ministri.


Art. 22.

(Inquadramento degli assistenti nel ruolo dei
sovrintendenti).

        1. Gli assistenti capo in possesso di un'anzianità di almeno tre anni nel grado alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso di cui all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituito dall'articolo 16 della presente legge, e al termine dello stesso, previo superamento di un esame finale di idoneità, sono inquadrati nella qualifica di vice sovrintendente del ruolo della Polizia di Stato.
        2. L'inquadramento di cui al comma 1 è effettuato anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze di organico ordinarie.
        3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione della qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.


Art. 23.

(Inquadramento dei sovrintendenti).

        1. Il personale del ruolo dei sovrintendenti vincitore di concorso, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, partecipa ad un corso straordinario della durata di sei mesi, previo superamento di un esame finale di idoneità per l'accesso al ruolo degli ispettori.
        2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati prevedendo un numero massimo di mille allievi all'anno per cinque anni e l'accesso è regolato per titoli ed in base all'anzianità di servizio. Al termine del corso il personale risultato idoneo è inquadrato, anche in soprannumero riassorbibile con le normali vacanze di organico, nella qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
        3. Ai fini dell'ammissione allo scrutinio nella promozione alla qualifica di ispettore il personale di cui al comma 1 conserva l'anzianità assoluta posseduta nel ruolo dei sovrintendenti.


Art. 24.

(Inquadramento dei sostituti commissari
e degli ispettori superiori).

        1. Il personale del ruolo degli ispettori con qualifica di sostituto commissario che rivestiva alla data del 1^ settembre 1995 il grado di ispettore superiore in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "ottimo", previo concorso interno per titoli ed esami, è inquadrato nel ruolo direttivo con la qualifica di commissario capo alla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Il personale del ruolo degli ispettori con qualifica di sostituto commissario in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "ottimo", previo concorso interno per titoli ed esami, è inquadrato nella qualifica di commissario alla data di entrata in vigore della presente legge con decorrenza dell'anzianità nel ruolo in pari data. Tale personale mantiene la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza. Per l'avanzamento al ruolo di commissario capo, si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono una permanenza di sei anni nel ruolo di commissario.
        3. Il restante personale del ruolo degli ispettori che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di ispettore superiore con almeno cinque anni di permanenza nel grado è inquadrato nel ruolo di vice commissario previo concorso interno per titoli ed esami, per coloro in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "ottimo". Per l'avanzamento al grado di commissario e di commissario capo, si applicano le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 20.
        4. Il restante personale del ruolo degli ispettori, che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste il grado di vice ispettore con almeno cinque anni di permanenza nel grado e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "ottimo", acquisisce il grado di ispettore superiore in relazione all'anzianità posseduta nelle seguenti date: a) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2004; b) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2005; c) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2006; d) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2007. Le modalità di transito nel ruolo dei vice commissari ed i requisiti richiesti per il successivo avanzamento sino al ruolo di commissario capo, sono gli stessi previsti dal comma 3.
        5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale della Polizia di Stato dei ruoli tecnico- scientifici, secondo modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'interno.


Art. 25.

(Inquadramento dei vice commissari
e dei commissari capo).

        1. I commissari capo con anzianità nel grado di almeno sei anni sono inquadrati nella qualifica di vice questore con anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e con la graduatoria di anzianità maturata nella qualifica di provenienza.
        2. I commissari con anzianità nel grado di almeno due anni sono inquadrati nella qualifica di commissario capo con anzianità nel ruolo al 30 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge e con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.
        3. I vice commissari sono inquadrati nel ruolo dei commissari, con anzianità nel ruolo di quindici giorni precedente a quella dei sostituti commissari di cui all'articolo 24, comma 2, e con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.


Art. 26.

(Soppressione del ruolo speciale).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ruolo speciale non è più alimentato e permane sino all'esaurimento delle unità presenti.


Art. 27.

(Soppressione dei concorsi).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i concorsi per l'accesso al ruolo speciale.

Capo III

RIORDINO DEI RUOLI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA


Art. 28.

(Immissione nel ruolo dei sovrintendenti).

        1. L'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 20. - (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). 1. Alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Guardia di finanza si accede mediante concorso interno per esame dei titoli e superamento di un successivo corso di aggiornamento e formazione professionali della durata stabilita di norma non inferiore a sessanta giorni, al quale è ammesso il personale del ruolo degli appuntati e dei finanzieri che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande relative:

                a) ha compiuto almeno cinque anni di servizio nel grado di appuntato scelto;

                b) ha riportato, negli ultimi cinque anni un giudizio complessivo non inferiore a "superiore alla media";

                c) non ha riportato, nell'ultimo quadriennio sanzioni disciplinari.

            2. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di servizio e l'età. L'anzianità computata ai fini delle promozioni ai vari gradi del ruolo degli appuntati e dei finanzieri sono ridotte di un anno".


Art. 29.

(Avanzamento degli ispettori
e dei sovrintendenti).

        1. All'articolo 52 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;

                b) al comma 2, le parole: "di cui alle lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere a) e b)".


Art. 30.

(Immissione nel ruolo degli ispettori).

        1. All'articolo 36, comma 5, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: "7 anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".


Art. 31.

(Promozione al grado di
maresciallo ordinario).

        1. Alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, le parole: "2 anni" sono sostituite dalle seguenti: "5 anni".
        2. Ai fini del computo dell'anzianità per la promozione al grado di maresciallo ordinario è compreso il periodo di corso alla scuola per marescialli.


Art. 32.

(Immissione nel ruolo dei direttivi).

        1. L'immissione nel ruolo dei direttivi della Guardia di finanza avviene:

                a) previa frequenza dell'accademia degli ufficiali della Guardia di finanza;

                b) previo superamento di un concorso interno, per titoli ed esami, e frequenza di un corso di formazione di un anno per i soggetti provenienti dal ruolo di maresciallo con qualifica non inferiore a maresciallo capo, in possesso di diploma di laurea e che hanno riportato negli ultimi due anni il giudizio di "eccellente"; per la nomina a sottotenente ed il successivo avanzamento fino al ruolo di capitano secondo le disposizioni vigenti, che prevedono due anni di permanenza nel ruolo di sottotenente e sei anni nel ruolo di tenente.

        2. Gli allievi dell'accademia degli ufficiali al termine della frequentazione del corso di cui al comma 1, lettera b), acquisiscono il grado di capitano e permangono nel grado e nel ruolo direttivo sette anni, sei mesi e un giorno.
        3. I marescialli aiutanti che hanno compiuto nove anni di anzianità nel grado e che negli ultimi cinque anni hanno riportato il giudizio di "eccellente" attraverso concorso interno per titoli ed esami, effettuato con cadenza annuale e previa frequenza di un corso di formazione di un anno, accedono al grado di sottotenente. Per l'ulteriore progressione in carriera nel ruolo di tenente e nel ruolo di capitano consentito solo a coloro in possesso di diploma di laurea, si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono due anni di permanenza nel ruolo di sottotenente e sei anni nel ruolo di tenente.


Art. 33.

(Equiparazione degli ufficiali superiori e generali della
Guardia di finanza alle carriere diplomatica e
prefettizia).

        1. Gli ufficiali della Guardia di finanza all'atto del conseguimento dei gradi da maggiore a generale di Corpo d'armata sono equiparati, ai fini economici e giuridici, agli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia.
        2. I generali di Corpo d'armata, per un quinto della relativa dotazione organica, sono nominati prefetti con deliberazione del Consiglio dei ministri.


Art. 34.

(Inquadramento degli appuntati scelti).

        1. Gli appuntati scelti in possesso di un'anzianità nel grado di almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come sostituito dall'articolo 28 della presente legge, e, al termine dello stesso previo superamento di un esame finale di idoneità, sono inquadrati nella qualifica di vice brigadiere.
        2. L'inquadramento di cui al comma 1 è effettuato anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze di organico ordinarie.
        3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.


Art. 35.

(Inquadramento dei sovrintendenti).

        1. Il personale del ruolo dei sovrintendenti vincitore di concorso, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, partecipa ad un corso straordinario della durata di sei mesi previo superamento di un esame finale di idoneità, per accedere al ruolo di maresciallo.
        2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati prevedendo un numero massimo di mille allievi all'anno per cinque anni e l'accesso è regolato per titolo ed in base all'anzianità di servizio. Al termine del corso, il personale risultato idoneo è inquadrato, anche in soprannumero riassorbibile con le normali vacanze di organico, nel grado di maresciallo del ruolo degli ispettori della Guardia di finanza.
        3. Ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di maresciallo ordinario il personale di cui al comma 1 conserva l'anzianità assoluta posseduta nel ruolo dei sovrintendenti.


Art. 36.

(Inquadramento dei luogotenenti).

        1. Il personale del ruolo degli ispettori che alla data del 1^ settembre 1995 rivestiva il grado di maresciallo maggiore "carica speciale", che riveste il grado di luogotenente, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", previo concorso interno per titoli ed esami, è inquadrato nel ruolo direttivo con il grado di capitano alla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Il personale del ruolo degli ispettori che alla data del 1^ settembre 1995 rivestiva il grado di maresciallo maggiore, che riveste il grado di luogotenente, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", previo concorso interno per titoli ed esami, è inquadrato nel ruolo direttivo di tenente con anzianità nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale personale mantiene la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza. Per l'avanzamento al ruolo di capitano, si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono una permanenza di sei anni nel ruolo di tenente.
        3. Il restante personale del ruolo degli ispettori che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste il grado di maresciallo aiutante con almeno cinque anni di permanenza nel grado è inquadrato nel grado di sottotenente previo concorso interno, per titoli ed esami, per coloro che sono in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente". Per l'avanzamento al grado di tenente ed al grado di capitano si applicano le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 32.
        4. Il restante personale del ruolo degli ispettori, che dalla data di entrata in vigore della presente legge riveste il grado di maresciallo capo con almeno cinque anni di permanenza nel grado, e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", acquisisce il grado di maresciallo aiutante in relazione all'anzianità posseduta nelle seguenti date: a) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2004; b) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2005; c) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2006; d) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2007. Le modalità di transito nel ruolo di sottotenente ed i requisiti richiesti per il successivo avanzamento sino al ruolo di capitano sono gli stessi di cui al comma 3.


Art. 37.

(Inquadramento dei sottotenenti, dei tenenti e dei
capitani dei ruoli normale e speciale).

        1. I capitani dei ruoli normale e speciale con anzianità nel grado di almeno sei anni, sono inquadrati nel grado di maggiore con anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.
        2. I tenenti con anzianità nel grado di almeno due anni, sono inquadrati nel grado di capitano con anzianità, nel ruolo, al 30 dicembre dell'anno precedente la data di entrata in vigore della presente legge e con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.
        3. I sottotenenti sono inquadrati nel ruolo di tenente con anzianità nel ruolo di quindici giorni precedente a quella dei luogotenenti, di cui all'articolo 36, comma 2, e con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.


Art. 38.

(Inquadramento dei maggiori dei ruoli
normale e speciale).

        1. I maggiori dei ruoli normale e speciale sono inquadrati nel ruolo di tenente colonnello, con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza e con anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 39.

(Soppressione del ruolo speciale).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il ruolo speciale non è più alimentato e permane sino all'esaurimento delle unità presenti.

Art. 40.

(Soppressione dei concorsi).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i concorsi per l'accesso al ruolo speciale.


Capo IV

RIORDINO DEI RUOLI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA


Art. 41.

(Immissione nel ruolo dei sovrintendenti).

        1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 16. - (Nomina a vice sovrintendente). 1. Alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, si accede mediante concorso interno per esame dei titoli e successivo corso di aggiornamento e formazione professionali della durata, stabilita di norma non inferiore a sessanta giorni al quale è ammesso il personale degli agenti e degli assistenti, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

                a) ha compiuto almeno cinque anni di servizio nella qualifica di assistente capo;

                b) ha riportato, negli ultimi cinque anni un giudizio complessivo non inferiore a "buono";

                c) non ha riportato, nell'ultimo quadriennio sanzioni disciplinari.

            2. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di servizio e l'età.
            3. Le promozioni alle varie qualifiche del ruolo degli agenti e degli assistenti sono ridotte di un anno".


Art. 42.

(Immissione nel ruolo degli ispettori).

        1. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, le parole: "a sette anni" sono sostituite con le seguenti: "a cinque anni".


Art. 43.

(Promozione alla qualifica di ispettore).

        1. All'articolo 29 , comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, le parole: "a due anni" sono sostituite dalle seguenti "a cinque anni".


Art. 44.

(Promozione alla qualifica
di ispettore superiore).

        1. All'articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, le parole: "e, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto commissario"" sono soppresse;

                b) al comma 3, le parole: "e per l'assunzione della denominazione di "sostituto commissario" di cui al comma 1," sono soppresse;

                c) al comma 4, le parole: "e l'assunzione della denominazione di "sostituto commissario" decorrono" sono sostituite dalla seguente: "decorre";

                d) al comma 5, le parole: ""sostituti commissari"", ovunque ricorrano, sono soppresse;
                e) alla rubrica, le parole ""sostituto commissario"" sono soppresse.


Art. 45.

(Immissione nel ruolo
direttivo dei funzionari).

        1. E' istituito il ruolo direttivo dei funzionari.
        2. L'accesso al ruolo direttivo dei funzionari avviene:

                a) per il 70 per cento dei posti mediante concorso pubblico, con le modalità stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;

                b) per il restante 30 per cento dei posti previo superamento di un concorso interno, per titoli ed esami, e frequenza di un corso di formazione della durata di un anno, cui sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore a vice ispettore, in possesso almeno del diploma di laurea, e che hanno riportato negli ultimi due anni il giudizio di "ottimo" e per la nomina a vice commissario ed il successivo avanzamento fino alla qualifica di commissario capo, secondo le disposizioni vigenti, che prevedono due anni di permanenza nel ruolo di vice commissario e sei anni nel ruolo di commissario.

        3. Gli allievi di cui alla lettera a) del comma 2 al termine della frequentazione del corso presso l'istituto superiore di studi penitenziari acquisiscono la qualifica di commissario capo e permangono nel grado e nel ruolo direttivo sette anni, sei mesi e un giorno.
        4. Gli ispettori superiori che hanno compiuto nove anni nel grado e che negli ultimi cinque anni hanno riportato un giudizio non inferiore a "ottimo", attraverso concorso interno per titoli ed esami, effettuato con cadenza annuale, e previa frequenza di un corso di formazione di un anno, accedono alla qualifica di vice commissario. Per l'ulteriore progressione in carriera nella qualifica di commissario e di commissario capo si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono, solo per coloro in possesso di diploma di laurea, due anni di permanenza nel ruolo di vice commissario e sei anni nel ruolo di commissario.


Art. 46.

(Equiparazione dei funzionari e dirigenti della Polizia
penitenziaria alle carriere diplomatica e prefettizia).

        1. I funzionari della Polizia penitenziaria dal conseguimento della qualifica di commissario coordinatore sono equiparati, ai fini economici e giuridici, unitamente ai dirigenti e ai dirigenti generali, alle carriere diplomatica e prefettizia.


Art. 47.

(Inquadramento dei sovrintendenti -
Disposizioni transitorie).

        1. Gli assistenti capo in possesso di un'anzianità di almeno tre anni nel grado alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso di cui all'articolo 41, e al termine dello stesso, previo esame finale di idoneità, sono inquadrati nella qualifica di vice sovrintendente del ruolo della Polizia penitenziaria.
        2. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze di organico ordinarie.
        3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.


Art. 48.

(Corso straordinario).

        1. Il personale del ruolo dei sovrintendenti, vincitore di concorso, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, partecipa ad un corso straordinario della durata di sei mesi previo superamento di un esame finale di idoneità, per l'accesso al ruolo degli ispettori. I corsi sono organizzati, su base annuale, per cinquecento partecipanti e per cinque anni.
        2. I sovrintendenti accedono al corso straordinario, per titoli ed in base all'anzianità di ruolo. Gli stessi, al termine del corso, sono inquadrati se risultati idonei, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze di organico ordinarie, nella qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia penitenziaria.
        3. Il personale di cui al comma 1 conserva l'anzianità assoluta posseduta nel ruolo dei sovrintendenti, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore.


Art. 49.

(Inquadramento dei sostituti commissari
e degli ispettori superiori).

        1. Il personale del ruolo degli ispettori con qualifica di "sostituto commissario", che rivestiva alla data 1^ settembre 1995 il grado di ispettore superiore in possesso almeno di diploma di scuola media superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, previo concorso interno per titoli ed esami, nel ruolo direttivo con la qualifica di commissario capo.
        2. Il personale del ruolo degli ispettori, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, con la qualifica di "sostituto commissario", che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", previo concorso interno per titoli ed esami, è inquadrato nel ruolo di commissario. Per il predetto personale è mantenuta la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza, mentre l'anzianità nel ruolo ha decorrenza alla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'avanzamente al grado di commissario capo si applicano le disposizioni vigenti che prevedono una permanenza di sei anni nel ruolo di commissario.
        3. Il restante personale del ruolo ispettori, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "ottimo", e che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di ispettore superiore con almeno cinque anni di permanenza nel grado è inquadrato, previo concorso interno per titoli ed esami, nel ruolo di vice commissario. Per l'avanzamento al grado di commissario e di commissario capo, si applicano le modalità di cui all'articolo 45, comma 4.
        4. Il restante personale del ruolo degli ispettori che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste il grado di vice ispettore con almeno cinque anni di permanenza nel grado e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "ottimo", acquisisce il grado di ispettore superiore in relazione all'anzianità posseduta nelle seguenti date: a) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2004; b) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2005; c) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2006; d) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2007. Le modalità di transito nel ruolo dei vice commissari ed i requisiti richiesti per il successivo avanzamento sino al ruolo di commissario capo sono gli stessi di cui al comma 3.
        5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale della Polizia penitenziaria dei ruoli tecnico-scientifici che è inquadrato con apposito decreto del Ministro della giustizia.


Art. 50.

(Inquadramento dei vice commissari,
dei commissari e dei commissari capo).

        1. I commissari capo con anzianità nel grado di almeno sei anni, sono inquadrati nella qualifica di commissario coordinatore, con la graduatoria di anzianità maturata nella qualifica di provenienza e con anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. I commissari con anzianità nel grado di almeno due anni sono inquadrati nella qualifica di commissario capo con la graduatoria di anzianità maturata nella qualifica di provenienza e con anzianità, nel ruolo, al 30 dicembre dell'anno precedente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. I vice commissari sono inquadrati nel ruolo commissari, con la graduatoria di anzianità maturata nella qualifica di provenienza e con anzianità, nel ruolo, di quindici giorni precedente a quella degli ispettori di cui all'articolo 49, comma 2.


Art. 51.

(Inquadramento
dei commissari coordinatori).

        1. I commissari coordinatori dei ruoli normale e speciale sono inquadrati nel ruolo dei vice questori aggiunti, con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza e con anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 52.

(Ruolo speciale).

        1. Alla data di entrata in vigore della presente legge il ruolo speciale non è più alimentato e permane sino all'esaurimento delle unità presenti.


Art. 53.

(Soppressione dei concorsi).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i concorsi per l'accesso al ruolo speciale sono soppressi, sono fatte salve le procedure in atto alla medesima data.



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