(v. art. 9,10,11,30,33,41; pag. 5,6,8,9,11,14,16,17,18,21,22)
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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1742 / 2001 |
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei
deputati
MARRAS, VITALI
Riordino dei ruoli e
modifica alle norme sul reclutamento,
lo stato giuridico e
l'avanzamento del personale non direttivo
e non dirigente
dell'Arma dei carabinieri
Presentata l'11
ottobre 2001
PROGETTO DI LEGGE - N.
1742
Onorevoli Colleghi! - Tenuto
conto che l'Arma dei carabinieri è una Forza armata di polizia a competenza
generale; considerato che la benemerita Arma dei carabinieri è l'unica
struttura operante sotto il profilo della polizia militare, ai sensi della
legge n. 78 del 2000, e che le polizie europee hanno una struttura ferma ed efficiente,
e sono tutelate sotto il profilo istituzionale (gendarmeria francese, carabineiros
spagnoli, polizei tedesca); considerato il dislivello europeo dal punto
di vista stipendiale dei nostri carabinieri; ravvisata la necessità di
riordinare i ruoli dell'Arma benemerita, nonché di apportare modifiche alle
disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 1995; considerata l'urgenza di
rendere più operativa l'Arma, allo scopo di tutelare, come è obbligatorio in
uno Stato di diritto, la società e tutti i suoi membri, e al fine di istituire
una figura di ufficiale di pubblica sicurezza presente anche nei più piccoli
centri abitati, operante in collegamento con le prefetture, e così tutelare la
sicurezza e l'ordine pubblico in modo omogeneo, la proposta di legge è
presentata al fine di procedere al riordino dei ruoli e alle norme sul
reclutamento, lo stato e l'avanzamento del personale non direttivo e non
dirigente dell'Arma dei carabinieri. Sono chiariti il ruolo, le funzioni e le
modalità di selezione; sono stabiliti, in particolare, i criteri di
ammissione e di immissione nel ruolo, nonché le indicazioni di svolgimento dei
concorsi e dei corsi.
Sono, altresì, definite la
consistenza organica e la relativa distribuzione tra i diversi ruoli. La proposta
di legge regola, inoltre, il ruolo dei carabinieri, degli appuntati, dei
sovraintendenti e degli ispettori. Si definiscono la composizione della
commissione di esame, la natura delle prove concorsuali e i criteri per le
valutazioni di merito. Sono regolate la nomina e la sospensione delle nomine a
seconda dei diversi tipi di corso-concorso. Sono, altresì, fornite
indicazioni per gli avanzamenti di carriera ordinari, per meriti
eccezionali e per benemerenze d'istituto e per la determinazione delle
aliquote pro-avanzamento. Si prevede, in merito, che gli eventuali
corrispettivi economici siano corrisposti a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge. Lo scopo è quello di dare un senso organico ai diversi
profili dell'Arma dei carabinieri, in modo da ridurre le possibilità di
interpretazioni confuse o contraddittorie delle norme in materia.
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N.
1742
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione dei
ruoli).
1. Nell'Arma dei carabinieri
sono istituiti i seguenti ruoli:
a)
appuntati e carabinieri;
b)
sovrintendenti:
c)
ispettori.
Art. 2
(Ruolo degli appuntati
e dei carabinieri)
1. Il ruolo degli appuntati e
dei carabinieri è articolato in quattro gradi che assumono le seguenti
denominazioni:
a)
carabiniere;
b)
carabiniere scelto;
c)
appuntato;
d)
appuntato scelto.
2. Il ruolo degli appuntati e
dei carabinieri è costituito da 37.000 unità. L'organico è distribuito come
segue:
a)
8.000 carabinieri;
b)
12.000 carabinieri scelti;
c)
9.000 appuntati;
d)
8.000 appuntati scelti.
2. Il reclutamento del
personale appartenente al ruolo degli appuntati e dei carabinieri è disposto
annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, con
il bando di arruolamento.
Art. 3
(Funzioni del
personale appartenente al ruolo degli
appuntati e dei
carabinieri)
1. Al personale appartenente al
ruolo degli appuntati e dei carabinieri sono attribuite le qualifiche
funzionali di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2. Il personale di cui al comma
1, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni vigenti,
svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità
inerente alle qualifiche possedute e può altresì esercitare incarichi di
comando di uno o più militari, nonché di addestramento in relazione ad una
eventuale specifica preparazione professionale posseduta. Il medesimo personale
può esercitare la propria attività in ambiti lavorativi concernenti i settori di
vigilanza amministrativi e tecnico-logistici.
Art. 4
(Arruolamento -
Princìpi generali)
1. Ai fini di cui alla presente
legge, sono consentiti:
a)
arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni,
dei giovani che abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventesimo
anno di età, anche se arruolati per la leva o incorporati in altre Armi o Forze
armate nonché nelle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile. Per coloro
che hanno già prestato servizio militare il limite di età è elevato a ventotto
anni;
b)
arruolamenti volontari come carabinieri in ferma annuale dei giovani che
abbiano adempiuto agli obblighi di leva o che non vi siano sottoposti, e siano
in possesso dei requisiti previsti per i carabinieri in ferma volontaria di cui
alla lettera a). Il contingente di carabinieri in ferma annuale è
fissato annualmente con legge di bilancio. Ai carabinieri in ferma annuale si
applicano le stesse norme delle disposizioni vigenti per i carabinieri
effettivi, comprese quelle riferite al trattamento economico.
2.
Il contingente complessivo degli arruolamenti in ferma annuale di cui al comma
1, lettera b), è stabilito in 12.125 unità.
3. Al termine della ferma di
leva o annuale, i carabinieri in ferma annuale possono permanere in servizio a
domanda in qualità di carabinieri effettivi, previa verifica dei requisiti
previsti per tale categoria dall'articolo 5, ad esclusione di quello di cui
alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo, commutando i
rispettivi periodi di ferma, in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze
organiche ed in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, ed all'articolo 10, comma 5, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. Ai fini
dell'immissione in ferma quadriennale si provvede, in base all'esito di test
per l'accertamento del grado di preparazione culturale e professionale e sulla
base della documentazione caratteristica e matricolare, alla formazione di
graduatorie, da rendere pubbliche, ammettendo ad apposito corso integrativo di
formazione i militari in esse utilmente collocati. Il numero di ferme
quadriennali disponibili è fissato annualmente dal Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri, di seguito denominato "Comandante
generale", ed è ripartito tra i carabinieri in ferma annuale che ne
facciano domanda, nella misura rispettiva del 40 per cento e del 60 per cento.
I posti in esubero in una delle predette categorie sono devoluti ai concorrenti
dell'altra categoria, idonei ma non rientranti in graduatoria, in relazione ai
rispettivi punteggi conseguiti nelle prove selettive. Il mancato superamento
del corso integrativo comporta l'automatica risoluzione della ferma volontaria
ed il collocamento in congedo.
Art. 5.
(Requisiti per
l'arruolamento).
1. Gli aspiranti agli
arruolamenti volontari di cui all'articolo 4 devono possedere i seguenti
requisiti:
a)
cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b)
avere compiuto, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della
domanda di arruolamento, il diciassettesimo anno di età e non superato il
ventiseiesimo. Il limite di età è elevato a ventotto anni per i giovani che
hanno già prestato servizio militare;
c)
idoneità attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri, accertata dal
centro nazionale selezione e reclutamento carabinieri, il cui giudizio è
definitivo;
d)
titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e)
stato civile di celibe o di vedovo o, se coniugato, aver compiuto ventisei anni
di età;
f)
idoneità fisica e statura non inferiore a metri 1,65;
g)
non essere stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente
organizzati ovvero destituiti dai pubblici uffici;
h)
non essere stati riformati o dichiarati rivedibili in sede di visita di leva;
i)
non essere stati condannati per delitti non colposi;
l)
non essere imputati per delitti non colposi né essere stati sottoposti a misure
di prevenzione;
m)
non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato di carabiniere.
2. Gli aspiranti
all'arruolamento nell'Arma dei carabinieri devono, altresì, essere in possesso
dei requisiti morali previsti dall'articolo 26 della legge 1^ febbraio 1989, n.
53, nonché di quelli previsti dall'articolo 17, secondo comma, della legge 11
luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni, risultanti dalle informazioni
raccolte a loro carico.
Art. 6.
(Bando di
arruolamento).
1. Le procedure di arruolamento
nell'Arma dei carabinieri, la data di scadenza dei termini per la presentazione
delle domande di ammissione all'arruolamento, le prove di selezione e
concorsuali, le modalità di accertamento del possesso dei requisiti richiesti,
la durata dei corsi, il numero complessivo e le riserve di posti, anche ai
sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574, nonché l'individuazione e la valutazione dei titoli
preferenziali, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
2. La graduatoria dei candidati
risultati idonei ma non vincitori può essere utilizzata per l'ammissione ad
analoghi e successivi corsi entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa
graduatoria.
Art. 7.
(Posizione di stato
degli ammessi ai corsi per allievi
carabinieri).
1. Gli arruolati volontari di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), sono ammessi al corso per
allievo carabiniere. Il predetto personale, dopo sei mesi dalla data di
arruolamento, consegue la nomina a carabiniere allievo, previo superamento di
esami, ed è immesso in ruolo con il grado di carabiniere, al termine del corso
secondo l'ordine della graduatoria finale. Il medesimo personale consegue la
nomina a carabiniere effettivo dal giorno successivo al termine della ferma di
leva o annuale e nella stessa data è immesso nel ruolo secondo l'ordine della
graduatoria formata al termine del corso integrativo. Le suddette nomine sono
conferite con determinazione del Comandante generale o dell'autorità da questi
delegata. I militari in servizio ed in congedo delle Forze armate e quelli in
congedo dell'Arma dei carabinieri, nonché il personale appartenente alle altre
Forze di polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione
al corso.
2. Gli arruolati volontari di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono nominati carabinieri in
ferma annuale con determinazione del Comandante generale o dell'autorità da
questi delegata, dopo aver superato un apposito corso tenuto presso gli
istituti d'istruzione dell'Arma dei carabinieri.
Art. 8.
(Riammissione in
servizio).
1. Possono aspirare alla
riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri, nei limiti degli organici
fissati dalla presente legge:
a)
i marescialli dei carabinieri ed i carabinieri effettivi in congedo che non
abbiano superato il trentesimo anno di età, che ne siano ritenuti meritevoli e
siano in possesso degli altri requisiti di cui all'articolo 5;
b)
i carabinieri ausiliari in congedo da non oltre un anno che non abbiano
superato il trentesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti di
cui all'articolo 5.
2. Ai fini del transito in
servizio permanente e della progressione di carriera non è computato il
servizio svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei carabinieri.
3. I riammessi ai sensi del
presente articolo devono vincolarsi a ferma quadriennale e sono incorporati con
il proprio grado.
4. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano al personale comunque cessato dal servizio
permanente.
Art. 9.
(Ruolo dei
sovrintendenti).
1. Il ruolo dei sovrintendenti
è articolato in tre gradi che assumono le seguenti denominazioni:
a)
vice brigadiere;
b)
brigadiere;
c)
brigadiere capo.
2. I sovrintendenti possono
trovarsi nelle seguenti posizioni di stato:
a)
in servizio permanente;
b)
in congedo;
c)
in congedo assoluto.
3. La consistenza organica del
ruolo di cui al comma 1 è fissata nel numero massimo di 29.000 unità.
4. Le eventuali vacanze
organiche nel ruolo sono ripristinate dal transito degli appuntati e appuntati
scelti ai sensi di quanto disposto all'articolo 11, tenuto conto che
consistenza della forza organica è suddivisa come segue:
a)
15.000 vice brigadieri;
b)
9.000 brigadieri;
c)
5.000 brigadieri capo.
Art. 10.
(Funzioni del
personale appartenente al ruolo dei
sovrintendenti).
1. Agli appartenenti al ruolo
dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche funzionali di agente di
pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Il personale del ruolo di
cui al comma 1, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle
disposizioni vigenti in materia, svolge mansioni esecutive, richiedenti
un'adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di
discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di
ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Al personale di cui al
presente articolo possono essere, altresì, affidati il comando di uno o più
militari, ai quali impartisce ordini, dei quali controlla l'esecuzione e del
cui operato risponde, nonché compiti di carattere operativo, addestrativo e
logistico-amministrativo, ferma restando la possibilità di sostituzione del
superiore gerarchico in caso di temporanea assenza o impedimento.
4. Ai brigadieri capo possono
essere altresì attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari
conoscenze ed attitudini, il comando di piccole unità nonché incarichi
operativi di più elevato impegno.
Art. 11.
(Immissione nel ruolo
dei sovrintendenti).
1. I sovrintendenti dell'Arma
dei carabinieri sono tratti, mediante concorso interno per titoli ed esame
scritto consistente in risposte ad un questionario articolato su domande
tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e
successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata
stabilita e di norma non inferiore ai tre mesi:
a)
nel limite del 60 per cento dei posti disponibili, dagli appuntati scelti;
b)
nel limite del 40 per cento dei posti disponibili, dagli appuntati.
2. Al concorso di cui al comma
1 è ammesso il personale che, alla data di scadenza dei termini per la
presentazione della domanda:
a)
sia idoneo al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non
sono idonei sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso
dell'idoneità alla data di inizio del corso;
b)
abbia riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica,
una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente;
c)
non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della
consegna;
d)
non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o
sottoposto a procedimento disciplinare ovvero sospeso dal servizio o in
aspettativa;
e)
abbia compiuto il dodicesimo anno di servizio e rivesta il grado di appuntato.
3. Ai fini della formazione
delle graduatorie del concorso di cui al comma 1, approvate con decreto del
Ministro della difesa, a pari punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado,
l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
4. Le modalità di svolgimento
del concorso di cui al comma 1, l'individuazione e la valutazione dei titoli
nonché il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze
nell'organico del ruolo, sono stabiliti con bando di concorso indetto con
decreto del Ministro della difesa.
5. I posti disponibili di cui
al comma 1, rimasti scoperti in una categoria, sono devoluti ai concorrenti
dell'altra categoria, idonei ma risultati esuberanti, in relazione ai
rispettivi punteggi conseguiti.
6. I requisiti di cui al comma
2 devono essere posseduti anche alla data fissata per l'inizio del corso di
aggiornamento di cui al comma 1. I vincitori del concorso di cui al comma 1 che
a tale data non sono idonei al servizio militare incondizionato possono, previo
riacquisto dell'idoneità fisica, partecipare, a domanda, al primo corso di
aggiornamento utile.
7. I programmi e le modalità di
svolgimento del corso di cui al comma 1 nonché la composizione della
commissione per l'esame di fine corso sono stabiliti con determinazione del
Comandante generale o dell'autorità da questi delegata.
8. Coloro che al termine del
corso di cui al comma 1 sono dichiarati idonei conseguono la nomina a vice
brigadiere, con decreto del Ministro della difesa, nell'ordine determinato
dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine dello
stesso.
9. Coloro che non superano il
corso di cui al comma 1 permangono nel grado rivestito senza detrazione di
anzianità e sono restituiti al normale servizio d'istituto.
10. E' dimesso dal corso di cui
al comma 1 e restituito al normale servizio d'istituto, con il grado rivestito
senza detrazione di anzianità, il personale che:
a)
dichiari di rinunciare al corso;
b)
dimostri in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per
bene esercitare le funzioni del nuovo grado;
c)
non superi gli esami finali dopo aver già ripetuto il corso;
d)
sia stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di trenta giorni,
anche se non continuativi;
e)
si trovi nelle condizioni previste dal regolamento di cui al comma 13.
11. Nelle ipotesi di esclusione
dal corso di cui al comma 1 per infermità o altre cause indipendenti dalla
volontà del partecipante, lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare
di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza
essere considerato ripetente.
12. I provvedimenti di
dimissione e di dispensa dal corso di cui ai commi 10 e 11 sono adottati con
determinazione del Comandante generale su proposta del comandante dell'istituto
di istruzione.
13. Agli ammessi ai corsi di
cui al comma 1 per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad
applicarsi le norme vigenti sullo stato giuridico degli appuntati e
carabinieri, si applicano, ove compatibili, le disposizioni del regolamento per
l'istituto di istruzione relative agli ispettori ed ai sovrintendenti dell'Arma
dei carabinieri, da adottare con decreto del Ministro della difesa, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il ruolo di cui
all'articolo 9 è da considerare quale progressione di carriera assoluta per il
ruolo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
Art. 12.
(Ruolo degli
ispettori).
1. Il ruolo degli ispettori
dell'Arma dei carabinieri è articolato in cinque gradi che assumono le seguenti
denominazioni:
a)
maresciallo;
b)
maresciallo ordinario;
c)
maresciallo capo;
d)
maresciallo maggiore, sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;
e)
maresciallo aiutante, ufficiale di pubblica sicurezza, carica speciale.
2. Il personale di cui al comma
1 può trovarsi nelle seguenti posizioni di stato:
a)
in ferma volontaria;
b)
in servizio permanente;
c)
in congedo;
d)
in congedo assoluto.
3. La consistenza organica del
ruolo di cui al comma 1 è fissata in 33.050 unità. La consistenza organica è
distribuita come segue:
a)
10.000 marescialli;
b)
8.050 marescialli ordinari;
c)
6.000 marescialli capi;
d)
5.000 marescialli maggiori;
e)
3.000 marescialli aiutanti-carica speciale.
Art. 13.
(Funzioni del
personale appartenente al ruolo degli
ispettori).
1. Agli appartenenti al ruolo
degli ispettori inferiori sono attribuite le qualifiche funzionali di agente di
pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, ad esclusione del
maresciallo maggiore al quale è attribuita la funzione di sostituto ufficiale
di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, e del maresciallo
aiutante-carica speciale al quale è attribuita la funzione di ufficiale di
polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza.
2. Nell'espletamento delle
proprie attribuzioni gli ispettori, oltre ai compiti di carattere militare
previsti dalle disposizioni vigenti, svolgono funzioni di sicurezza pubblica e
di polizia giudiziaria. Essi possono sostituire i diretti superiori gerarchici
in caso di assenza o di impedimento ed essere preposti al comando delle
stazioni territoriali delle unità operative o addestrative, con le connesse
responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati
conseguiti, nonché assumere la direzione di uffici o le funzioni di
coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori,
con piena responsabilità per l'attività svolta.
3. Al personale di cui al
presente articolo possono essere, altresì, attribuiti incarichi, anche
investigativi ed addestrativi, richiedenti particolari conoscenze ed
attitudini.
4. I marescialli
maggiori-carica speciale, ufficiali di pubblica sicurezza di cui al comma 1,
sono diretti collaboratori degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e
coordinano l'attività del personale del proprio ruolo. I marescialli aiutanti
sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, di cui al medesimo comma 1, quando
sostituiscono i superiori gerarchici nella direzione di uffici o di reparti,
assumono anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.
5. Le stazioni territoriali
sono comandate da marescialli maggiori o da marescialli maggiori-carica
speciale.
Art. 14.
(Reclutamento degli
ispettori).
1. Gli ispettori in ferma
volontaria e in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, sono tratti:
a)
per il 50 per cento dei posti disponibili nell'organico, mediante concorso
pubblico e superamento di un apposito corso della durata di due anni
accademici;
b)
per il 50 per cento dei posti disponibili nell'organico, mediante concorso
interno aperto agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ai quali è
riservato un terzo di tale percentuale, ed agli appartenenti al ruolo degli
appuntati e carabinieri, e superamento di un apposito corso di qualificazione
di durata non inferiore ad anni uno.
2. Il numero dei posti
disponibili per i corsi di cui al comma 1 è determinato in relazione ai posti
vacanti nell'organico del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri alla data
di emanazione del bando di concorso.
3. I posti riservati ai corsi
di cui alla lettera b) del comma 1 eventualmente rimasti scoperti sono
devoluti in aumento al numero dei posti previsti per il corso di cui alla
lettera a) del medesimo comma.
4. Gli aumenti dei limiti di
età previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si
applicano ai limiti massimi di età stabiliti dalla presente legge.
5. Le modalità di svolgimento
dei concorsi di cui al comma 1, l'individuazione e la valutazione dei titoli,
nonché il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze
nell'organico del ruolo sono stabiliti nei relativi bandi di concorso, emanati
con decreto del Ministro della difesa.
Art. 15.
(Ammissione al corso
biennale).
1. L'ammissione al corso
previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera a), ha luogo sulla base di
una graduatoria formata con i punti di merito delle prove di esame previste dall'articolo
17, comma 1, lettere b) e c), e con i punti attribuiti per gli
eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono
stabilite nel bando di concorso di cui al comma 5 del citato articolo 14.
2. Possono partecipare al corso
di cui al comma 1:
a)
gli appartenenti al ruolo degli appuntati e dei carabinieri, gli allievi
carabinieri, i carabinieri in ferma annuale nonché gli ufficiali di complemento
dell'Arma dei carabinieri che alla data di scadenza dei termini per la
presentazione della domanda:
1)
siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente
non siano idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista
dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 17;
2)
siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo
conseguano nell'anno solare in cui è bandito il concorso;
3)
non abbiano superato il trentesimo anno di età;
4)
non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato,
se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
5)
siano in possesso della qualifica non inferiore a "nella media" o
giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato,
se inferiore a due anni;
6)
non siano stati giudicati, se appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti e degli
appuntati e carabinieri, non idonei all'avanzamento al grado superiore
nell'ultimo biennio;
7)
non risultino imputati in procedimento penale per delitto non colposo o
sottoposti a procedimento disciplinare di stato ovvero sospesi dal servizio o
in aspettativa;
b)
i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla
Repubblica, qualora siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla
presente legge, che alla data di cui alla lettera a):
1)
godano dei diritti civili e politici;
2)
siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo
conseguano nell'anno solare in cui è bandito il concorso;
3)
abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventiseiesimo anno di età.
Per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una durata non
inferiore alla ferma obbligatoria il limite di età è elevato a ventotto anni;
4)
siano in possesso di idonei requisiti fisici e abbiano una statura non
inferiore a metri 1,65;
5)
non siano stati condannati per delitti non colposi né siano stati sottoposti a
misure di prevenzione;
6)
non si trovino in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o
conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma dei carabinieri;
7)
siano in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 26 della legge 1^
febbraio 1989, n. 53, nonché di quelli previsti dall'articolo 17, secondo comma,
della legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni, risultanti
dalle informazioni raccolte a loro carico;
8)
non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati
ovvero destituiti dai pubblici uffici.
3.
I requisiti di cui al comma 2, esclusi quelli di cui al medesimo comma, lettera
a), numero 3), e lettera b), numero 3), devono essere posseduti
fino alla data dell'effettivo incorporamento. Alla stessa data i vincitori del
concorso non devono trovarsi nella condizione di imputati per delitti non
colposi.
Art. 16.
(Ammissione al corso
semestrale).
1. L'ammissione al corso
semestrale, nei limiti delle riserve di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b),
ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati
nelle prove di esame previste dall'articolo 17, comma 2, lettere b) e c),
e con i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali le cui
individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di concorso.
2. Possono partecipare al
corso di cui al comma 1:
a)
gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che alla data di scadenza dei
termini per la presentazione della domanda:
1)
siano idonei al servizio militare incondizionato o siano stati giudicati
permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che
temporaneamente non sono idonei, sono ammessi al concorso con riserva fino alla
visita medica prevista dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 17;
2)
abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica non inferiore a
"nella media" o giudizio corrispondente;
3)
non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della
consegna;
4)
non siano stati comunque già dispensati d'autorità dal corso per allievo
maresciallo;
5)
non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei all'avanzamento al
grado superiore;
6)
non risultino imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti
a procedimento disciplinare di stato ovvero sospesi dal servizio o in
aspettativa;
b)
gli appartenenti al ruolo degli appuntati e dei carabinieri in possesso dei
requisiti di cui alla lettera a) e che:
1)
abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri;
2)
siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo
conseguano nell'anno solare in cui è bandito il concorso.
3. I requisiti di cui al comma
2 devono essere posseduti alla data fissata per l'inizio del corso. Alla stessa
data i vincitori di concorso non devono trovarsi nella condizione di imputati
per delitti non colposi.
Art. 17.
(Prove concorsuali).
1. Gli esami per l'ammissione
al corso di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono costituiti
da:
a)
una prova di efficienza fisica;
b)
una prova scritta finalizzata ad accertare la padronanza della lingua italiana;
c)
una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso;
d)
un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma dei carabinieri
quale maresciallo del ruolo degli ispettori, effettuato da parte del centro
nazionale di selezione e reclutamento carabinieri. Il giudizio espresso in sede
di tale accertamento è definitivo;
e)
una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici, di
cui due ufficiali superiori ed un ufficiale inferiore, il cui giudizio è
definitivo. Per il concorrente già in servizio nell'Arma dei carabinieri, ad
eccezione dei carabinieri ausiliari, degli allievi carabinieri ausiliari, dei
carabinieri in ferma annuale e dagli allievi carabinieri in ferma annuale,
l'accertamento è limitato alla verifica dell'assenza di infermità invalidanti
in atto.
2. Gli esami per
l'ammissione al corso di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), sono
costituiti da:
a)
una prova scritta attinente ai servizi d'istituto;
b)
una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura
generale;
c)
un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma dei carabinieri
quale maresciallo del ruolo degli ispettori effettuato da parte del centro
nazionale di selezione e reclutamento carabinieri. Il giudizio espresso in sede
di tale accertamento è definitivo;
d)
una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici, di
cui due ufficiali superiori ed un ufficiale inferiore, tendente ad accertare
l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per gli appartenenti ai ruoli dei
sovrintendenti e degli appuntati e dei carabinieri che siano stati giudicati
permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita
medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti
in atto.
3. Le prove di esame e gli
accertamenti fisici e attitudinali di cui ai commi 1 e 2 possono essere
preceduti da una prova preliminare a carattere generale svolta mediante idonei test,
il cui superamento costituisce requisito indispensabile per l'ammissione alle
ulteriori prove concorsuali.
4. La successione, le modalità
ed i tempi di svolgimento delle prove di efficienza fisica, delle prove scritta
e orale, della visita medica e dell'accertamento attitudinale, di cui ai commi
1 e 2, sono stabiliti nei relativi bandi di concorso.
Art. 18.
(Commissione di
esame).
1. La commissione esaminatrice
dei concorsi per l'ammissione ai corsi di cui all'articolo 14, comma 1, è
composta da:
a)
un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, con funzione di presidente;
b)
un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri;
c)
un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico;
d)
un maresciallo aiutante-carica speciale, ufficiale di pubblica sicurezza, con
funzioni di segretario e senza diritto di voto.
2.
Qualora il numero dei concorrenti ammessi ai corsi previsti dall'articolo 14,
comma 1, sia rilevante, la commissione di cui al comma 1 del presente articolo
può essere integrata da un numero di componenti tali che permetta, unico
restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite
ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.
3. La commissione e le
sottocommissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate con decreto del Ministro
della difesa.
Art. 19.
(Valutazione delle
prove scritta e orale e formazione
della graduatoria di
merito).
1. La commissione di cui
all'articolo 18 assegna alla prova scritta giudicata sufficiente un punto di
merito variabile da diciotto a trenta trentesimi.
2. Il concorrente che ha
riportato la sufficienza nella prova scritta e che è stato giudicato idoneo
alla visita medica ed agli accertamenti attitudinali nonché alla prova di
efficienza fisica è ammesso a sostenere la prova orale.
3. La commissione di cui al
comma 1 assegna a ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito
espresso in trentesimi. E' idoneo il concorrente che riporta un punto di merito
di almeno diciotto trentesimi.
4. La media aritmetica dei
punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da
attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di
merito, maggiorato dagli incrementi per gli eventuali titoli stabiliti nel
bando di concorso.
5. A parità di merito è data la
precedenza, nell'ordine, alla minore età, agli orfani di guerra ed equiparati,
ai figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma
dei carabinieri, al valore dell'Esercito, al valore della Marina, al valore
dell'Aeronautica o al valor civile nonché ai figli di vittime del dovere.
6. I concorrenti utilmente
compresi nella graduatoria di merito sono ammessi al corso allievi marescialli
presso la scuola marescialli dell'Arma dei carabinieri nell'ordine della
graduatoria stessa fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, ferma
restando la possibilità, nei primi venti giorni di corso, di immettere
ulteriori aspiranti, idonei ma non vincitori e nell'ordine della graduatoria, a
compensazione delle eventuali rinunce o degli allontanamenti.
7. La graduatoria dei candidati
risultati idonei ma non vincitori può essere utilizzata per l'ammissione ad
analoghi e successivi corsi entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa
graduatoria.
Art. 20.
(Prova facoltativa).
1. Il concorrente che ne abbia
fatto richiesta in sede di domanda di ammissione ai corsi di cui all'articolo
14, comma 1, ed a condizione che abbia riportato la idoneità nelle altre prove
d'esame, negli accertamenti e nelle visite mediche, è sottoposto ad una prova
di esame finalizzata a valutare la conoscenza della lingua estera prescelta tra
quelle indicate nel bando di concorso, consistente in una prova scritta e in
una prova orale secondo i programmi nel medesimo bando stabiliti.
2. La commissione esaminatrice
delle prove di lingua estera di cui al comma 1 del presente articolo è quella
prevista all'articolo 18, con la sostituzione dell'insegnante di lingua
italiana con un insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso
del prescritto titolo accademico o, in mancanza, con un ufficiale qualificato
conoscitore della lingua stessa.
3. La commissione di cui al
comma 2 assegna sia per la prova scritta che per quella orale un punto di
merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due
punti ha riportato un punto compreso tra i dieci ed i venti ventesimi, consegue
nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni stabilite nel
bando di concorso.
Art. 21.
(Posizione di stato
degli ammessi ai corsi).
1. Gli ammessi ai corsi per
l'accesso al ruolo degli ispettori dei carabinieri:
a)
se provenienti dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e dei
carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;
b)
se provenienti dagli allievi carabinieri in ferma annuale conseguono la
promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari
nell'Arma dei carabinieri;
c)
se provenienti dai civili, dai militari in servizio o in congedo appartenenti
ad altre Armi o Forze armate, o dal personale appartenente ad altre Forze di
polizia, anche ad ordinamento civile, conseguono la qualifica di allievo
carabiniere e sono promossi con le modalità e nei termini prescritti per gli
arruolati volontari nell'Arma;
d)
se provenienti dagli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri o dai
carabinieri ausiliari o dai carabinieri in ferma annuale, ottengono la
commutazione della ferma già contratta in ferma quadriennale con decorrenza
dalla data di arruolamento e sono nominati carabinieri.
2. I militari in servizio ed in
congedo delle Forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri,
nonché il personale appartenente alle altre Forze di polizia, perdono il grado
e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione ai corsi di cui al comma 1.
Art. 22.
(Svolgimento del corso
biennale).
1. Il corso biennale per
allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri si svolge secondo i programmi
stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Conseguono l'idoneità
per la nomina a marescialli gli allievi che superano gli esami finali al
termine del secondo anno di corso, con decorrenza dal giorno successivo alla
data in cui hanno avuto termine gli esami di idoneità di prima ovvero di
seconda sessione.
2. Gli allievi che non superano
gli esami alla fine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere
nell'intero biennio un solo anno di corso.
3. I soggetti provenienti dai
ruoli civili, qualora non intendano ripetere il corso di cui al comma 1 ma
desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri fino al
compimento della ferma contratta, sono avviati ai comandi di corpo con
determinazione del Comando generale dell'Arma.
4. Sono dimessi dal corso di
cui al comma 1 i frequentatori che:
a)
non superano gli esami dopo aver già ripetuto un anno di corso;
b)
dichiarano di rinunciare al corso;
c)
sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni,
anche non consecutivi;
d)
si trovano nelle condizioni previste dal regolamento di cui al comma 6.
5. Ai fini di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi 11 e 12.
6. Agli ammessi ai corsi per la
nomina a maresciallo si applicano le norme contenute nel regolamento
dell'istituto d'istruzione per il personale del ruolo.
Art. 23.
(Svolgimento del corso
semestrale).
1. Il corso semestrale per
marescialli dell'Arma dei carabinieri, che può essere ripetuto una sola
volta, si svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma
dei carabinieri. Conseguono l'idoneità per la nomina a maresciallo gli allievi che
hanno superato gli esami finali. Gli allievi che non hanno superato i citati
esami sono restituiti al normale servizio di istituto e sono ammessi alla
frequenza del corso successivo.
2. Sono dimessi dal corso di
cui al comma 1 i frequentatori che:
a)
non superano gli esami dopo aver già ripetuto il corso;
b)
dichiarano di rinunciare al corso;
c)
sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta
giorni, anche non consecutivi;
d)
si trovano nelle condizioni previste dal regolamento di cui al comma 4.
3. Ai fini di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi 10 e 11.
4. Agli ammessi ai corsi per la
nomina a maresciallo si applicano le disposizioni del regolamento dell'istituto
d'istruzione per il personale del ruolo di cui all'articolo 11, comma 13.
Art. 24.
(Nomina a
maresciallo).
1. Agli effetti della nomina a
maresciallo, che si consegue con decreto del Ministro della difesa, gli allievi
che hanno superato gli esami finali relativi ai corsi di cui agli articoli 22 e
23, sono inseriti in ruolo secondo l'ordine di graduatoria di fine corso
determinato dal punteggio di classificazione riportato da ciascuno di essi, in
conformità alle disposizioni contenute nel regolamento dell'istituto di
istruzione per il personale del ruolo di cui all'articolo 11, comma 13.
2. La nomina a maresciallo dei
frequentatori del corso di cui all'articolo 22, che hanno superato gli esami
finali al termine del secondo anno, ha decorrenza dal giorno successivo alla
data in cui si concludono le previste sessioni di idoneità.
3. La nomina a maresciallo dei
frequentatori del corso di cui all'articolo 23, che hanno superato gli esami di
fine corso, ha decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione del
corso. La data di nomina è comunque successiva a quella conferita al
maresciallo classificatosi all'ultimo posto nell'ordine di graduatoria del
corso di cui all'articolo 22, concluso nell'anno.
Art. 25.
(Sospensione dalle
nomine a maresciallo, vice brigadiere e
carabiniere in ferma
quadriennale).
1. Le nomine a maresciallo,
vice brigadiere e carabiniere in ferma quadriennale sono sospese, fino al cessare
delle cause impeditive, per coloro, che, anche se giudicati idonei al termine
dell'apposito corso, si trovano in una delle condizioni previste dall'articolo
33, comma 2, oppure sono stati ammessi al corso "con riserva" per
pronuncia degli organi di giustizia amministrativa.
Art. 26.
(Impiego in servizio
di ordine pubblico).
1. Il personale frequentatore
dei corsi di cui alla presente legge presso gli istituti di istruzione
dell'Arma dei carabinieri può, eccezionalmente, essere impiegato in servizio di
ordine pubblico su autorizzazione del Comando generale dell'Arma.
Art. 27.
(Stato giuridico del
personale).
1. Al personale appartenente ai
ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri si
applicano le disposizioni sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Arma
previste dalla normativa vigente per quanto non in contrasto o non
incompatibili con la presente legge.
2. Le disposizioni di cui agli
articoli 16 e 17 della legge 1^ febbraio 1989, n. 53, relative ai vice
brigadieri devono intendersi riferite al grado di maresciallo. Lo stato
giuridico del personale appartenente al ruolo degli appuntati e dei carabinieri
continua ad essere disciplinato dalle norme vigenti per quanto non
incompatibili con la presente legge.
3. Lo stato giuridico del
personale appartenente al ruolo degli appuntati e dei carabinieri cambia
all'atto del transito su base concorsuale ad altra carriera ed è equiparato
allo stato giuridico di vice brigadiere ed al grado di maresciallo.
Art. 28.
(Richiamo in servizio
dall'aspettativa).
1. Il militare in aspettativa
per infermità, che debba essere valutato o frequentare corsi o sostenere esami
prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori, qualora
ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari e, se riconosciuto
idoneo, è richiamato in servizio.
Art. 29.
(Avanzamento degli
appuntati e carabinieri).
1. Ai carabinieri che hanno
compiuto quattro anni di servizio nell'Arma dei carabinieri è conferito il
grado di carabiniere scelto.
2. Ai carabinieri scelti che
hanno compiuto cinque anni di anzianità nel grado è conferito il grado di
appuntato.
3. Agli appuntati dell'Arma dei
carabinieri che hanno compiuto cinque anni di anzianità nel grado è conferito
il grado di appuntato scelto.
4. I gradi di cui ai commi 1, 2
e 3 sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello del
compimento del periodo minimo di servizio o di anzianità nel grado, data in cui
ha inizio la procedura di valutazione, con determinazione del Comandante
generale o dell'autorità da questi delegata, sentito il parere della
Commissione di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 1^ febbraio 1989, n.
53. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti con decorrenza dal giorno
successivo a quello del compimento del periodo minimo di permanenza nel grado,
con determinazione del Comandante generale o dell'autorità da questi delegata,
sentito il parere della citata Commissione di cui all'articolo 4, comma 4,
della legge n. 53 del 1989. Per il personale di cui ai commi 1, 2 e 3, ai soli
fini del computo degli anni utili all'avanzamento, si applicano le norme
previste per l'avanzamento del personale dei ruoli degli ispettori e dei
sovrintendenti. Gli appuntati e i carabinieri da valutare per l'avanzamento
devono essere inclusi in una apposita aliquota fissata, con determinazione del
Comandante generale o dell'autorità da questi delegata, alla data del 31
dicembre di ogni anno. Ai militari giudicati non idonei è data comunicazione
delle relative motivazioni.
5. Ai fini del calcolo dei
periodi indicati ai commi 1, 2 e 3 non vanno computati gli anni per i quali gli
interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi
di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di
sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o per aspettativa per motivi
privati.
6. Il personale che è sospeso
dal servizio o imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o
sottoposto a procedimento disciplinare di stato ovvero in aspettativa, non può
essere valutato per l'avanzamento.
7. Al venire meno delle singole
cause impeditive elencate al comma 6, purché sussistano i requisiti di legge
per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve essere sottoposto a
valutazione con le modalità di cui al comma 4 e, se dichiarato idoneo, deve
essere promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la
valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.
8. Gli appuntati e i
carabinieri che, pur avendo maturato la prescritta anzianità, non possono
essere valutati per l'avanzamento perché divenuti permanentemente inabili al servizio
militare incondizionato o perché deceduti o per raggiunti limiti di età, sono
promossi al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause
impeditive, sentito il parere della Commissione di cui al comma 4.
Art. 30.
(Avanzamento degli
ispettori e
dei sovrintendenti).
1. Per l'avanzamento degli
ispettori e dei sovrintendenti si applicano le seguenti disposizioni:
a)
da maresciallo a maresciallo ordinario, dopo aver maturato cinque anni di
anzianità nel grado;
b)
da maresciallo ordinario a maresciallo capo, dopo aver maturato cinque anni
di anzianità nel grado;
c)
da maresciallo capo a maresciallo maggiore, a domanda, per titoli ed esame,
e dopo aver maturato cinque anni di anzianità nel grado di maresciallo capo;
d)
da maresciallo maggiore a maresciallo aiutante-carica speciale, dopo aver
maturato dodici anni nel grado, a domanda, per titoli ed esame.
2. I gradi di cui alle lettere a),
b), c) e d) del comma 1 sono conferiti con decorrenza dal giorno
successivo a quello del compimento del periodo minimo di permanenza nel grado,
con determinazione del Comandante generale o dell'autorità da questi delegata,
sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4, comma 4, della legge
1^ febbraio 1989, n. 53.
3. Nei periodi indicati al
comma 1, lettera a), b), c) e d), non vanno computati gli anni
per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento,
nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne
penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o per aspettativa
per motivi privati.
4. Il personale che è sospeso
dal servizio o imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o
sottoposto a procedimento disciplinare di stato ovvero in aspettativa, non può
essere valutato per l'avanzamento.
5. Al venire meno delle singole
cause impeditive elencate al comma 4, purché sussistano i requisiti di legge
per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve essere sottoposto a
valutazione con le modalità di cui al comma 3 e, se dichiarato idoneo, deve
essere promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la
valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.
6. Gli ispettori che, pur
avendo maturato la prescritta anzianità, non possono essere valutati per
l'avanzamento perché divenuti permanentemente inabili al servizio militare
incondizionato o perché deceduti o per raggiunti limiti di età, sono promossi
al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive,
sentito il parere della Commissione di cui al comma 2.
7. L'avanzamento degli
ispettori dell'Arma dei carabinieri ha luogo:
a)
ad anzianità fino al grado di maresciallo capo;
b)
a scelta e a scelta per esami solo per i gradi di maresciallo maggiore e di
maresciallo aiutante-carica speciale;
c)
per meriti eccezionali;
d)
per benemerenze d'istituto.
8. L'avanzamento dei
sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri ha luogo:
a)
ad anzianità;
b)
per meriti eccezionali;
c)
per benemerenze d'istituto.
Art. 31.
(Periodi minimi di comando,
di attribuzioni specifiche, di
servizio e di
espletamento di corsi ed esami).
1. Gli ispettori ed i
sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, per essere valutati, devono avere
compiuto i periodi minimi di comando, che sono stabiliti con regolamento del
Comando generale dell'Arma.
Art. 32.
(Determinazione delle
aliquote
di valutazione).
1. Gli ispettori ed i
sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri da valutare per l'avanzamento devono
essere inclusi in una apposita aliquota determinata con decreto del Ministro
della difesa alla data del 31 dicembre di ogni anno.
Art. 33.
(Inclusione ed
esclusione delle aliquote).
1. Nelle aliquote di
valutazione determinate ai sensi dell'articolo 32, sono inclusi tutti gli
ispettori ed i sovrintendenti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
30.
2. Dalle aliquote di cui al
comma 1 sono esclusi coloro che risultino imputati in un procedimento penale
per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinare di stato o
sospesi dall'impiego o impediti da infermità temporanea debitamente accertata
nonché in aspettativa per i motivi previsti dall'articolo 15 della legge 31
luglio 1954, n. 599.
3. Qualora, durante i lavori
della Commissione di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 1^ febbraio 1989,
n. 53, e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, l'interessato
venga a trovarsi in taluna delle situazioni previste dal comma 2 del presente
articolo, la medesima Commissione ne sospende la valutazione o cancella lo
stesso dal quadro di avanzamento, se questo è stato formato.
4. Nei riguardi degli ispettori
e dei sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione di cui al comma 1, per
non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui
all'articolo 30, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi del comma 2 del presente
articolo, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive. Al venire
meno di tali cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal
servizio permanente, gli interessati sono esclusi nella prima aliquota utile di
valutazione.
Art. 34.
(Avanzamento ad
anzianità).
1. I marescialli iscritti nel
quadro di avanzamento ad anzianità sono promossi a ruolo aperto con decorrenza
dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel
grado. I marescialli che erano stati esclusi dalle aliquote di valutazione per
i motivi di cui all'articolo 33, comma 4, sono promossi, al venire meno delle
cause impeditive ai sensi del medesimo comma 4, con la stessa decorrenza
attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle
citate cause impeditive, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta.
Art. 35.
(Avanzamento a scelta
e a scelta per esami).
1. Il numero delle promozioni a
maresciallo maggiore e a maresciallo aiutante-carica speciale è fissato
annualmente con decreto del Ministro della difesa sino ad un trentesimo del personale
del ruolo degli ispettori, fermo restando il limite massimo del numero delle
vacanze esistenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno nella dotazione
organica del grado di maresciallo aiutante, sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza.
2. L'avanzamento al grado di
maresciallo aiutante, sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, avviene:
a)
per il 70 per cento delle promozioni disponibili, mediante il sistema a scelta;
b)
per il 30 per cento delle promozioni disponibili, mediante il sistema del
concorso per titoli ed esami.
Art. 36.
(Avanzamento degli
ispettori
e sovrintendenti in
particolari condizioni).
1. Sono promossi, previo
giudizio di idoneità, con decreto del Ministro della difesa, al grado superiore
dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, ovvero dal giorno
precedente al raggiungimento del limite di età per la cessazione dal servizio
permanente, gli ispettori ed i sovrintendenti che:
a)
siano già stati giudicati idonei all'avanzamento, iscritti in quadro e non
promossi, e che non possono essere ulteriormente valutati per il raggiungimento
del limite di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti
permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti;
b)
siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato ovvero
deceduti, cessando dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato i
requisiti prescritti per essere ricompresi nelle aliquote di ruolo per la
formazione dei quadri di avanzamento, non possono, per i motivi suddetti,
essere inclusi nelle predette aliquote;
c)
inclusi in aliquota, vengano a trovarsi nelle medesime condizioni di cui alle
lettere a) e b), prima di essere valutati per l'avanzamento.
Art. 37.
(Avanzamento
straordinario
per meriti
eccezionali).
1. L'avanzamento straordinario
per meriti eccezionali può avere luogo nei riguardi degli ispettori e dei
sovrintendenti che nell'esercizio delle proprie attribuzioni abbiano reso
servizi di eccezionale importanza all'Esercito, alla Marina militare o
all'Aeronautica militare e che abbiano dimostrato di possedere qualità
intellettuali, di cultura e professionali, tanto preclare da dare sicuro
affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni e le funzioni del
grado superiore.
2. La proposta di avanzamento
per meriti eccezionali è formulata dal generale o dall'ammiraglio dal quale
l'interessato gerarchicamente dipende ed è corredata dai pareri delle autorità
gerarchiche superiori.
3. La promozione di cui al
presente articolo è disposta con decreto del Ministro della difesa, previo
parere favorevole della competente commissione di avanzamento espresso ad
unanimità di voti.
4. Gli ispettori o i
sovrintendenti riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali
sono promossi con decorrenza dalla data della proposta. Gli ispettori ed i
sovrintendenti sono riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti
eccezionali con proposte di pari data sono promossi nell'ordine con il quale
essi sono iscritti nel relativo ruolo.
5. Il decreto di promozione per
meriti eccezionali reca la motivazione.
6. Gli ispettori ed i
sovrintendenti promossi per meriti eccezionali prendono posto nel ruolo in base
all'anzianità di grado attribuita, seguendo i pari grado aventi la stessa
anzianità.
Art. 38.
(Promozione per
benemerenze d'istituto).
1. L'avanzamento straordinario
per benemerenze d'istituto può avere luogo nei riguardi degli ispettori o dei
sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri che, effettivamente e personalmente,
abbiano partecipato ad operazioni di polizia o di servizio di rilevante entità,
dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di
responsabilità e spiccate qualità professionali e militari.
2. La proposta di avanzamento
straordinario per benemerenze di istituto è formulata dal comandante di corpo
dal quale gli interessati gerarchicamente dipendono ed è corredata dai pareri
delle altre autorità gerarchiche.
3. Gli ispettori o i
sovrintendenti riconosciuti meritevoli dell'avanzamento straordinario per
benemerenze d'istituto, sono promossi con decorrenza dalla data del fatto che
ha determinato la proposta, o dalla data della proposta, qualora essa si
riferisca a più fatti avvenuti in tempi diversi.
4. Le promozioni sono disposte
con decreto del Ministro della difesa, previo parere favorevole della
competente commissione di avanzamento, espresso ad unanimità di voti.
5. Per la formulazione delle
proposte di avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto e per le
conseguenti promozioni si prescinde dai requisiti relativi all'anzianità di
grado, agli esami sostenuti, ai periodi di comando o di impiego in incarichi di
specializzazione.
6. Le disposizioni di cui al
presente articolo ed all'articolo 37 si applicano anche al personale
appartenente al ruolo degli appuntati e dei carabinieri e nei casi di passaggio
nel ruolo superiore.
Art. 39.
(Avanzamento a
sottotenente).
1. I marescialli aiutanti
sostituti e non, ufficiali di pubblica sicurezza dell'Arma dei carabinieri
possono conseguire la promozione nel grado di sottotenente del ruolo tecnico
degli ufficiali dell'Arma ai sensi degli articoli 37 e 38. A tali fini la
proposta di avanzamento è formulata secondo le disposizioni di cui ai medesimi
articoli 37 e 38.
Art. 40.
(Nomine nel
complemento).
1. I marescialli
maggiori-carica speciale dell'Arma dei carabinieri all'atto della loro
cessazione dal servizio possono conseguire, a domanda, la nomina ad ufficiale
di complemento dell'Arma dei carabinieri, purché abbiano acquisito in via
normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo
di servizio prescritto.
2. I sottotenenti di
complemento nominati ai sensi del comma 1 non frequentano corsi formativi e non
prestano servizio di prima nomina. Per essi il limite massimo di età per
conseguire la nomina è di sessantacinque anni. Le nomine hanno luogo, secondo
l'età, nelle categorie del complemento o della riserva di complemento.
3. La nomina a vice brigadieri
di complemento ed a marescialli di complemento è conferita, a domanda, all'atto
della cessazione dal servizio rispettivamente degli appuntati scelti e dei
brigadieri capo, purché abbiano acquisito in via normale diritto al
collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio
prescritto.
Art. 41.
(Norme transitorie -
Ruolo ispettori
e sovrintendenti).
1. Alla data di entrata in
vigore della presente legge, i marescialli aiutanti-carica speciale, in
servizio e in congedo, dalla data del 31 maggio 1995, acquisiscono il grado di
tenente del ruolo tecnico. Tale numero sarà chiuso e ad esaurimento.
2. Alla data di entrata in
vigore della presente legge, i marescialli aiutanti-carica speciale, ufficiali
di pubblica sicurezza, acquisiscono il grado di maresciallo maggiore-carica
speciale, ufficiale di pubblica sicurezza, se in possesso dei seguenti
requisiti:
a)
anzianità pari ad almeno sette anni nel grado;
b)
note caratteristiche "eccellenti" nell'ultimo biennio di valutazione.
3. Alla data di entrata in
vigore della presente legge, i marescialli capo acquisiscono il grado di
maresciallo maggiore, se in possesso dei seguenti requisiti:
a)
anzianità pari ad almeno sei anni nel grado;
b)
note caratteristiche "superiori alla media" nell'ultima valutazione.
4. Alla data di entrata in
vigore della presente legge, i marescialli ordinari acquisiscono il grado di
maresciallo capo, se in possesso dei seguenti requisiti:
a)
anzianità pari ad almeno sei anni nel grado;
b)
note caratteristiche "nella media" nell'ultima valutazione.
5. Alla data di entrata in
vigore della presente legge, i marescialli acquisiscono il grado di marescialli
ordinari, se in possesso dei seguenti requisiti:
a)
anzianità pari ad almeno cinque anni nel grado;
b)
note caratteristiche "nella media" nell'ultima valutazione.
6. Alla data di entrata in
vigore della presente legge, i brigadieri capo acquisiscono il grado di
marescialli ordinari ed entrano a fare parte del ruolo degli ispettori con
numero ad esaurimento, se in possesso dei seguenti requisiti:
a)
cinque anni di anzianità nel grado;
b)
note caratteristiche "nella media" nell'ultimo biennio di
valutazione.
7. Alla data di entrata in
vigore della presente legge, i brigadieri acquisiscono il grado di maresciallo,
se in possesso dei seguenti requisiti:
a)
anzianità pari ad almeno tre anni nel grado;
b)
note caratteristiche "nella media" nell'ultima valutazione.
8. Alla data di entrata in
vigore della presente legge, i vice brigadieri acquisiscono il grado di
brigadiere, se in possesso dei seguenti requisiti:
a)
anzianità pari ad almeno cinque anni nel grado;
b)
note caratteristiche "nella media" nell'ultima valutazione.
9. I vice brigadieri che
sono stati vincitori di concorso trimestrale transitano direttamente nel ruolo
degli ispettori con il grado di maresciallo.
10. Le promozioni
previste dal presente articolo sono disposte anche in soprannumero rispetto
alla forza organica del ruolo.
11. I militari non promossi
ai sensi del presente articolo conservano l'anzianità posseduta, che sarà
conteggiata ai fini dell'avanzamento successivo; nei confronti dei militari
promossi si procede alla cancellazione dell'anzianità posseduta a decorrere
dalla data della promozione.
12. I marescialli maggiori
promossi alla carica speciale acquisiscono di diritto la qualifica funzionale
di ufficiale di pubblica sicurezza; gli altri ispettori conservano la qualifica
di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
Art. 42.
(Norme transitorie -
Appuntati e carabinieri).
1. Alla data di entrata in
vigore della presente legge, gli appuntati in possesso di nota caratteristica
"eccellente" nell'ultimo triennio di valutazione acquisiscono il
grado di brigadiere.
2. Alla data di entrata in
vigore della presente legge, gli appuntati acquisiscono il grado di
vicebrigadiere, se in possesso dei seguenti requisiti:
a)
anzianità pari ad almeno quindici anni di servizio;
b)
posizione di appuntato valutato in avanzamento ad appuntato scelto;
c)
note caratteristiche "eccellente" nell'ultimo triennio di
valutazione.
3. Alla data di entrata in
vigore della presente legge, gli appuntati con almeno tredici anni di servizio
acquisiscono il grado di appuntato scelto.
4. Alla data di entrata in
vigore della presente legge, i carabinieri scelti con almeno sette anni di
servizio acquisiscono il grado di appuntato.
Art. 43.
(Transito di grado
degli appuntati).
1. Gli appuntati e gli
appuntati scelti che vogliono transitare nei gradi previsti dai commi 1 e 2
dell'articolo 42 se in possesso dei rispettivi requisiti previsti dai
medesimi commi, devono esprimere il loro consenso entro e non oltre sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite apposita domanda,
e sono tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento per un
periodo minimo di due mesi. Il corso è svolto presso i comandi provinciali di
appartenenza. Le tematiche e le materie del corso sono stabilite dal
Comandante generale. Al termine del corso i soggetti di cui al presente
articolo acquisiscono il grado di vice brigadiere e la qualifica di ufficiale
di polizia giudiziaria. I militari non promossi conservano l'anzianità
posseduta che è conteggiata ai fini dell'avanzamento successivo; nei confronti
dei militari promossi si procede alla cancellazione dell'anzianità posseduta a
decorrere dalla data della promozione.
Art. 44.
(Criteri di inquadramento).
1. Gli appartenenti al ruolo
dei sottufficiali ed al ruolo carabinieri e appuntati sono inquadrati nei ruoli
degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e dei carabinieri,
secondo i criteri di cui agli articoli 41, 42 e 43.
2. Le eventuali eccedenze
organiche determinate in attuazione degli inquadramenti di cui al comma 1 sono
disposte in sovrannumero.
Art. 45.
(Personale della banda
dell'Arma
dei carabinieri).
1. Gli orchestrali della banda
dell'Arma dei carabinieri che alla data del 1^ settembre 1995 rivestivano il
grado di maresciallo, di maresciallo capo e di maresciallo aiutante, sono
inquadrati nel grado di maresciallo maggiore-carica speciale secondo l'ordine
di ruolo, prescindendo dallo strumento suonato e dal periodo complessivo
prestato nella parte o qualifica corrispondente. Gli orchestrali che
rivestivano, alla medesima data del 1^ settembre 1995, il grado di maresciallo
maggiore-carica speciale, sono inquadrati nel grado dei tenenti del ruolo tecnico.
Art. 46.
(Reggimento
corazzieri).
1. Al personale del reggimento
corazzieri dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni in materia di
avanzamento e di trattamento economico stabilite dalla presente legge per i
ruoli degli appuntati e dei carabinieri, dei sovrintendenti e degli ispettori.
2. All'attuazione del presente
articolo si provvede con apposito decreto del Ministro della difesa.
Art. 47.
(Norme finali -
Disposizioni varie).
1. Sono fatti salvi le
procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni ed agli avanzamenti del
personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali e degli appuntati e
carabinieri in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Il
citato personale, ove consegua nomine, promozioni o qualifiche ai sensi del
periodo precedente è inquadrato secondo le modalità stabilite dagli articoli
41, 42 e 43. Il Ministro della difesa, con decreto da emanare di intesa con i
Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle
politiche agricole e forestali, determina le caratteristiche dei distintivi e
delle insegne di grado degli appartenenti all'Arma dei carabinieri. Sino alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto restano confermati i distintivi
e le insegne di grado in uso.
2. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge ed ai sensi della medesima, le norme di
legge e regolamentari vigenti relative al personale sottufficiali si applicano,
per quanto compatibili e non in contrasto con la presente legge, al personale
dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti dall'Arma dei carabinieri.
Art. 48.
(Trattamento economico
e applicazione della
legge).
1. Le disposizioni della
presente legge si applicano a decorrere dal 1^ giugno 2002, relativamente al
personale comunque in servizio alla stessa data.
2. Con la medesima decorrenza
di cui al comma 1, al personale dell'Arma dei carabinieri sono attribuiti lo
stipendio del livello retributivo e l'indennità mensile pensionabile di cui
alla tabella A allegata alla presente legge, nonché gli scatti stipendiali ivi
stabiliti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato,
previsto in caso di promozione o di nomina al grado o alla qualifica superiore,
di cui alla tabella B allegata alla presente legge, nell'ambito dello stesso
livello retributivo.
Tabella A
(v. articolo 48, comma
2)
LIVELLI DI
RETRIBUZIONE
MARESCIALLO AIUTANTE LIVELLO VIII-BIS
CARICA SPECIALE
MARESCIALLO MAGGIORE VIII
MARESCIALLO CAPO VII-BIS
MARESCIALLO ORDINARIO VII
MARESCIALLO VI
BRIGADIERE CAPO VII
BRIGADIERE VI-BIS
VICE BRIGADIERE VI
APPUNTATO SCELTO V-BIS 3 SCATTI
APPUNTATO V 3 SCATTI
CARABINIERE SCELTO V 2 SCATTI
CARABINIERE V
Decorrenza corresponsione livelli: verranno corrisposti i livelli ed eventuali
scatti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Tabella B
(v. articolo 48, comma
2)
QUALIFICHE DEI RUOLI
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