(v.  art. 9,10,11,30,33,41;  pag. 5,6,8,9,11,14,16,17,18,21,22)

 

CAMERA DEI DEPUTATI

 

   N. 1742 / 2001


 

PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa dei deputati

MARRAS, VITALI

 

Riordino dei ruoli e modifica alle norme sul reclutamento,

lo stato giuridico e l'avanzamento del personale non direttivo

e non dirigente dell'Arma dei carabinieri

 

Presentata l'11 ottobre 2001

 

 

 

 

PROGETTO DI LEGGE - N. 1742

 



        Onorevoli Colleghi! - Tenuto conto che l'Arma dei carabinieri è una Forza armata di polizia a competenza generale; considerato che la benemerita Arma dei carabinieri è l'unica struttura operante sotto il profilo della polizia militare, ai sensi della legge n. 78 del 2000, e che le polizie europee hanno una struttura ferma ed efficiente, e sono tutelate sotto il profilo istituzionale (gendarmeria francese, carabineiros spagnoli, polizei tedesca); considerato il dislivello europeo dal punto di vista stipendiale dei nostri carabinieri; ravvisata la necessità di riordinare i ruoli dell'Arma benemerita, nonché di apportare modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 1995; considerata l'urgenza di rendere più operativa l'Arma, allo scopo di tutelare, come è obbligatorio in uno Stato di diritto, la società e tutti i suoi membri, e al fine di istituire una figura di ufficiale di pubblica sicurezza presente anche nei più piccoli centri abitati, operante in collegamento con le prefetture, e così tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico in modo omogeneo, la proposta di legge è presentata al fine di procedere al riordino dei ruoli e alle norme sul reclutamento, lo stato e l'avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri. Sono chiariti il ruolo, le funzioni e le modalità di selezione; sono stabiliti, in particolare, i criteri di ammissione e di immissione nel ruolo, nonché le indicazioni di svolgimento dei concorsi e dei corsi.
        Sono, altresì, definite la consistenza organica e la relativa distribuzione tra i diversi ruoli. La proposta di legge regola, inoltre, il ruolo dei carabinieri, degli appuntati, dei sovraintendenti e degli ispettori. Si definiscono la composizione della commissione di esame, la natura delle prove concorsuali e i criteri per le valutazioni di merito. Sono regolate la nomina e la sospensione delle nomine a seconda dei diversi tipi di corso-concorso. Sono, altresì, fornite indicazioni per gli avanzamenti di carriera ordinari, per meriti eccezionali e per benemerenze d'istituto e per la determinazione delle aliquote pro-avanzamento. Si prevede, in merito, che gli eventuali corrispettivi economici siano corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. Lo scopo è quello di dare un senso organico ai diversi profili dell'Arma dei carabinieri, in modo da ridurre le possibilità di interpretazioni confuse o contraddittorie delle norme in materia.

 

 

XIV LEGISLATURA

 

PROGETTO DI LEGGE - N. 1742

 


 

PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

 

(Istituzione dei ruoli).


        1. Nell'Arma dei carabinieri sono istituiti i seguenti ruoli:

                a) appuntati e carabinieri;

                b) sovrintendenti:

                c) ispettori.


Art. 2

 

(Ruolo degli appuntati e dei carabinieri)


        1. Il ruolo degli appuntati e dei carabinieri è articolato in quattro gradi che assumono le seguenti denominazioni:

                a) carabiniere;

                b) carabiniere scelto;

                c) appuntato;

                d) appuntato scelto.

        2. Il ruolo degli appuntati e dei carabinieri è costituito da 37.000 unità. L'organico è distribuito come segue:

                a) 8.000 carabinieri;

                b) 12.000 carabinieri scelti;

                c) 9.000 appuntati;

                d) 8.000 appuntati scelti.

        2. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo degli appuntati e dei carabinieri è disposto annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, con il bando di arruolamento.

Art. 3

 

(Funzioni del personale appartenente al ruolo degli

appuntati e dei carabinieri)


        1. Al personale appartenente al ruolo degli appuntati e dei carabinieri sono attribuite le qualifiche funzionali di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
        2. Il personale di cui al comma 1, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni vigenti, svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute e può altresì esercitare incarichi di comando di uno o più militari, nonché di addestramento in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta. Il medesimo personale può esercitare la propria attività in ambiti lavorativi concernenti i settori di vigilanza amministrativi e tecnico-logistici.


Art. 4

 

(Arruolamento - Princìpi generali)


        1. Ai fini di cui alla presente legge, sono consentiti:

                a) arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni, dei giovani che abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventesimo anno di età, anche se arruolati per la leva o incorporati in altre Armi o Forze armate nonché nelle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile. Per coloro che hanno già prestato servizio militare il limite di età è elevato a ventotto anni;

                b) arruolamenti volontari come carabinieri in ferma annuale dei giovani che abbiano adempiuto agli obblighi di leva o che non vi siano sottoposti, e siano in possesso dei requisiti previsti per i carabinieri in ferma volontaria di cui alla lettera a). Il contingente di carabinieri in ferma annuale è fissato annualmente con legge di bilancio. Ai carabinieri in ferma annuale si applicano le stesse norme delle disposizioni vigenti per i carabinieri effettivi, comprese quelle riferite al trattamento economico.

        2. Il contingente complessivo degli arruolamenti in ferma annuale di cui al comma 1, lettera b), è stabilito in 12.125 unità.
        3. Al termine della ferma di leva o annuale, i carabinieri in ferma annuale possono permanere in servizio a domanda in qualità di carabinieri effettivi, previa verifica dei requisiti previsti per tale categoria dall'articolo 5, ad esclusione di quello di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo, commutando i rispettivi periodi di ferma, in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche ed in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed all'articolo 10, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. Ai fini dell'immissione in ferma quadriennale si provvede, in base all'esito di test per l'accertamento del grado di preparazione culturale e professionale e sulla base della documentazione caratteristica e matricolare, alla formazione di graduatorie, da rendere pubbliche, ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i militari in esse utilmente collocati. Il numero di ferme quadriennali disponibili è fissato annualmente dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, di seguito denominato "Comandante generale", ed è ripartito tra i carabinieri in ferma annuale che ne facciano domanda, nella misura rispettiva del 40 per cento e del 60 per cento. I posti in esubero in una delle predette categorie sono devoluti ai concorrenti dell'altra categoria, idonei ma non rientranti in graduatoria, in relazione ai rispettivi punteggi conseguiti nelle prove selettive. Il mancato superamento del corso integrativo comporta l'automatica risoluzione della ferma volontaria ed il collocamento in congedo.

Art. 5.

 

(Requisiti per l'arruolamento).


        1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'articolo 4 devono possedere i seguenti requisiti:

            a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

            b) avere compiuto, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di arruolamento, il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo. Il limite di età è elevato a ventotto anni per i giovani che hanno già prestato servizio militare;

            c) idoneità attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri, accertata dal centro nazionale selezione e reclutamento carabinieri, il cui giudizio è definitivo;

            d) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado;

            e) stato civile di celibe o di vedovo o, se coniugato, aver compiuto ventisei anni di età;

            f) idoneità fisica e statura non inferiore a metri 1,65;

            g) non essere stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati ovvero destituiti dai pubblici uffici;

            h) non essere stati riformati o dichiarati rivedibili in sede di visita di leva;

            i) non essere stati condannati per delitti non colposi;

            l) non essere imputati per delitti non colposi né essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

            m) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.

        2. Gli aspiranti all'arruolamento nell'Arma dei carabinieri devono, altresì, essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 26 della legge 1^ febbraio 1989, n. 53, nonché di quelli previsti dall'articolo 17, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni, risultanti dalle informazioni raccolte a loro carico.


Art. 6.

 

(Bando di arruolamento).


        1. Le procedure di arruolamento nell'Arma dei carabinieri, la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'arruolamento, le prove di selezione e concorsuali, le modalità di accertamento del possesso dei requisiti richiesti, la durata dei corsi, il numero complessivo e le riserve di posti, anche ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, nonché l'individuazione e la valutazione dei titoli preferenziali, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
        2. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori può essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa graduatoria.


Art. 7.

 

(Posizione di stato degli ammessi ai corsi per allievi

carabinieri).


        1. Gli arruolati volontari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), sono ammessi al corso per allievo carabiniere. Il predetto personale, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, consegue la nomina a carabiniere allievo, previo superamento di esami, ed è immesso in ruolo con il grado di carabiniere, al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale. Il medesimo personale consegue la nomina a carabiniere effettivo dal giorno successivo al termine della ferma di leva o annuale e nella stessa data è immesso nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del corso integrativo. Le suddette nomine sono conferite con determinazione del Comandante generale o dell'autorità da questi delegata. I militari in servizio ed in congedo delle Forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonché il personale appartenente alle altre Forze di polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.
        2. Gli arruolati volontari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono nominati carabinieri in ferma annuale con determinazione del Comandante generale o dell'autorità da questi delegata, dopo aver superato un apposito corso tenuto presso gli istituti d'istruzione dell'Arma dei carabinieri.


Art. 8.

 

(Riammissione in servizio).


        1. Possono aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri, nei limiti degli organici fissati dalla presente legge:

            a) i marescialli dei carabinieri ed i carabinieri effettivi in congedo che non abbiano superato il trentesimo anno di età, che ne siano ritenuti meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'articolo 5;

            b) i carabinieri ausiliari in congedo da non oltre un anno che non abbiano superato il trentesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'articolo 5.

        2. Ai fini del transito in servizio permanente e della progressione di carriera non è computato il servizio svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei carabinieri.
        3. I riammessi ai sensi del presente articolo devono vincolarsi a ferma quadriennale e sono incorporati con il proprio grado.
        4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comunque cessato dal servizio permanente.

Art. 9.

 

(Ruolo dei sovrintendenti).


        1. Il ruolo dei sovrintendenti è articolato in tre gradi che assumono le seguenti denominazioni:

            a) vice brigadiere;

            b) brigadiere;

            c) brigadiere capo.

        2. I sovrintendenti possono trovarsi nelle seguenti posizioni di stato:

            a) in servizio permanente;

            b) in congedo;

            c) in congedo assoluto.

        3. La consistenza organica del ruolo di cui al comma 1 è fissata nel numero massimo di 29.000 unità.
        4. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo sono ripristinate dal transito degli appuntati e appuntati scelti ai sensi di quanto disposto all'articolo 11, tenuto conto che consistenza della forza organica è suddivisa come segue:

            a) 15.000 vice brigadieri;

            b) 9.000 brigadieri;

            c) 5.000 brigadieri capo.


Art. 10.

 

(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei

sovrintendenti).


        1. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche funzionali di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
        2. Il personale del ruolo di cui al comma 1, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni vigenti in materia, svolge mansioni esecutive, richiedenti un'adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
        3. Al personale di cui al presente articolo possono essere, altresì, affidati il comando di uno o più militari, ai quali impartisce ordini, dei quali controlla l'esecuzione e del cui operato risponde, nonché compiti di carattere operativo, addestrativo e logistico-amministrativo, ferma restando la possibilità di sostituzione del superiore gerarchico in caso di temporanea assenza o impedimento.
        4. Ai brigadieri capo possono essere altresì attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, il comando di piccole unità nonché incarichi operativi di più elevato impegno.


Art. 11.

 

(Immissione nel ruolo dei sovrintendenti).


        1. I sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri sono tratti, mediante concorso interno per titoli ed esame scritto consistente in risposte ad un questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata stabilita e di norma non inferiore ai tre mesi:

            a) nel limite del 60 per cento dei posti disponibili, dagli appuntati scelti;

            b) nel limite del 40 per cento dei posti disponibili, dagli appuntati.

        2. Al concorso di cui al comma 1 è ammesso il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda:

            a) sia idoneo al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dell'idoneità alla data di inizio del corso;

            b) abbia riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente;
            c) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;

            d) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa;

            e) abbia compiuto il dodicesimo anno di servizio e rivesta il grado di appuntato.

        3. Ai fini della formazione delle graduatorie del concorso di cui al comma 1, approvate con decreto del Ministro della difesa, a pari punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
        4. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, l'individuazione e la valutazione dei titoli nonché il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo, sono stabiliti con bando di concorso indetto con decreto del Ministro della difesa.
        5. I posti disponibili di cui al comma 1, rimasti scoperti in una categoria, sono devoluti ai concorrenti dell'altra categoria, idonei ma risultati esuberanti, in relazione ai rispettivi punteggi conseguiti.
        6. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti anche alla data fissata per l'inizio del corso di aggiornamento di cui al comma 1. I vincitori del concorso di cui al comma 1 che a tale data non sono idonei al servizio militare incondizionato possono, previo riacquisto dell'idoneità fisica, partecipare, a domanda, al primo corso di aggiornamento utile.
        7. I programmi e le modalità di svolgimento del corso di cui al comma 1 nonché la composizione della commissione per l'esame di fine corso sono stabiliti con determinazione del Comandante generale o dell'autorità da questi delegata.
        8. Coloro che al termine del corso di cui al comma 1 sono dichiarati idonei conseguono la nomina a vice brigadiere, con decreto del Ministro della difesa, nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine dello stesso.
        9. Coloro che non superano il corso di cui al comma 1 permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianità e sono restituiti al normale servizio d'istituto.
        10. E' dimesso dal corso di cui al comma 1 e restituito al normale servizio d'istituto, con il grado rivestito senza detrazione di anzianità, il personale che:

                a) dichiari di rinunciare al corso;

                b) dimostri in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;

                c) non superi gli esami finali dopo aver già ripetuto il corso;

                d) sia stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi;

                e) si trovi nelle condizioni previste dal regolamento di cui al comma 13.

        11. Nelle ipotesi di esclusione dal corso di cui al comma 1 per infermità o altre cause indipendenti dalla volontà del partecipante, lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere considerato ripetente.
        12. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso di cui ai commi 10 e 11 sono adottati con determinazione del Comandante generale su proposta del comandante dell'istituto di istruzione.
        13. Agli ammessi ai corsi di cui al comma 1 per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le norme vigenti sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si applicano, ove compatibili, le disposizioni del regolamento per l'istituto di istruzione relative agli ispettori ed ai sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, da adottare con decreto del Ministro della difesa, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il ruolo di cui all'articolo 9 è da considerare quale progressione di carriera assoluta per il ruolo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).


Art. 12.

 

(Ruolo degli ispettori).


        1. Il ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri è articolato in cinque gradi che assumono le seguenti denominazioni:

                a) maresciallo;

                b) maresciallo ordinario;

                c) maresciallo capo;

                d) maresciallo maggiore, sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;

                e) maresciallo aiutante, ufficiale di pubblica sicurezza, carica speciale.

        2. Il personale di cui al comma 1 può trovarsi nelle seguenti posizioni di stato:

                a) in ferma volontaria;

                b) in servizio permanente;

                c) in congedo;

                d) in congedo assoluto.

        3. La consistenza organica del ruolo di cui al comma 1 è fissata in 33.050 unità. La consistenza organica è distribuita come segue:

                a) 10.000 marescialli;

                b) 8.050 marescialli ordinari;

                c) 6.000 marescialli capi;

                d) 5.000 marescialli maggiori;

                e) 3.000 marescialli aiutanti-carica speciale.


Art. 13.

 

(Funzioni del personale appartenente al ruolo degli

ispettori).


        1. Agli appartenenti al ruolo degli ispettori inferiori sono attribuite le qualifiche funzionali di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, ad esclusione del maresciallo maggiore al quale è attribuita la funzione di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, e del maresciallo aiutante-carica speciale al quale è attribuita la funzione di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza.
        2. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni gli ispettori, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni vigenti, svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria. Essi possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento ed essere preposti al comando delle stazioni territoriali delle unità operative o addestrative, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonché assumere la direzione di uffici o le funzioni di coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per l'attività svolta.
        3. Al personale di cui al presente articolo possono essere, altresì, attribuiti incarichi, anche investigativi ed addestrativi, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini.
        4. I marescialli maggiori-carica speciale, ufficiali di pubblica sicurezza di cui al comma 1, sono diretti collaboratori degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e coordinano l'attività del personale del proprio ruolo. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, di cui al medesimo comma 1, quando sostituiscono i superiori gerarchici nella direzione di uffici o di reparti, assumono anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.
        5. Le stazioni territoriali sono comandate da marescialli maggiori o da marescialli maggiori-carica speciale.


Art. 14.

 

(Reclutamento degli ispettori).


        1. Gli ispettori in ferma volontaria e in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, sono tratti:

                a) per il 50 per cento dei posti disponibili nell'organico, mediante concorso pubblico e superamento di un apposito corso della durata di due anni accademici;
                b) per il 50 per cento dei posti disponibili nell'organico, mediante concorso interno aperto agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ai quali è riservato un terzo di tale percentuale, ed agli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, e superamento di un apposito corso di qualificazione di durata non inferiore ad anni uno.
        2. Il numero dei posti disponibili per i corsi di cui al comma 1 è determinato in relazione ai posti vacanti nell'organico del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri alla data di emanazione del bando di concorso.
        3. I posti riservati ai corsi di cui alla lettera b) del comma 1 eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento al numero dei posti previsti per il corso di cui alla lettera a) del medesimo comma.
        4. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dalla presente legge.
        5. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, l'individuazione e la valutazione dei titoli, nonché il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo sono stabiliti nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto del Ministro della difesa.


Art. 15.

 

(Ammissione al corso biennale).


        1. L'ammissione al corso previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera a), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito delle prove di esame previste dall'articolo 17, comma 1, lettere b) e c), e con i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di concorso di cui al comma 5 del citato articolo 14.
        2. Possono partecipare al corso di cui al comma 1:

                a) gli appartenenti al ruolo degli appuntati e dei carabinieri, gli allievi carabinieri, i carabinieri in ferma annuale nonché gli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri che alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda:

                1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non siano idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 17;

                2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui è bandito il concorso;

                3) non abbiano superato il trentesimo anno di età;

                4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;

                5) siano in possesso della qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni;

                6) non siano stati giudicati, se appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, non idonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio;

                7) non risultino imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare di stato ovvero sospesi dal servizio o in aspettativa;

            b) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, qualora siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla presente legge, che alla data di cui alla lettera a):

                1) godano dei diritti civili e politici;
                2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui è bandito il concorso;

                3) abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventiseiesimo anno di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite di età è elevato a ventotto anni;

                4) siano in possesso di idonei requisiti fisici e abbiano una statura non inferiore a metri 1,65;

                5) non siano stati condannati per delitti non colposi né siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

                6) non si trovino in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma dei carabinieri;


                7) siano in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 26 della legge 1^ febbraio 1989, n. 53, nonché di quelli previsti dall'articolo 17, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni, risultanti dalle informazioni raccolte a loro carico;

                8) non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati ovvero destituiti dai pubblici uffici.

            3. I requisiti di cui al comma 2, esclusi quelli di cui al medesimo comma, lettera a), numero 3), e lettera b), numero 3), devono essere posseduti fino alla data dell'effettivo incorporamento. Alla stessa data i vincitori del concorso non devono trovarsi nella condizione di imputati per delitti non colposi.


Art. 16.

 

(Ammissione al corso semestrale).


        1. L'ammissione al corso semestrale, nei limiti delle riserve di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove di esame previste dall'articolo 17, comma 2, lettere b) e c), e con i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali le cui individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di concorso.
        2. Possono partecipare al corso di cui al comma 1:

            a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda:

                1) siano idonei al servizio militare incondizionato o siano stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei, sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 17;

                2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente;

                3) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna;

                4) non siano stati comunque già dispensati d'autorità dal corso per allievo maresciallo;

                5) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei all'avanzamento al grado superiore;

                6) non risultino imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare di stato ovvero sospesi dal servizio o in aspettativa;

            b) gli appartenenti al ruolo degli appuntati e dei carabinieri in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) e che:

                1) abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri;

                2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui è bandito il concorso.
        3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti alla data fissata per l'inizio del corso. Alla stessa data i vincitori di concorso non devono trovarsi nella condizione di imputati per delitti non colposi.


Art. 17.

 

(Prove concorsuali).


        1. Gli esami per l'ammissione al corso di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono costituiti da:

            a) una prova di efficienza fisica;

            b) una prova scritta finalizzata ad accertare la padronanza della lingua italiana;

            c) una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso;

            d) un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma dei carabinieri quale maresciallo del ruolo degli ispettori, effettuato da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento carabinieri. Il giudizio espresso in sede di tale accertamento è definitivo;

            e) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici, di cui due ufficiali superiori ed un ufficiale inferiore, il cui giudizio è definitivo. Per il concorrente già in servizio nell'Arma dei carabinieri, ad eccezione dei carabinieri ausiliari, degli allievi carabinieri ausiliari, dei carabinieri in ferma annuale e dagli allievi carabinieri in ferma annuale, l'accertamento è limitato alla verifica dell'assenza di infermità invalidanti in atto.

        2. Gli esami per l'ammissione al corso di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), sono costituiti da:

            a) una prova scritta attinente ai servizi d'istituto;

            b) una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale;
            c) un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma dei carabinieri quale maresciallo del ruolo degli ispettori effettuato da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento carabinieri. Il giudizio espresso in sede di tale accertamento è definitivo;

            d) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici, di cui due ufficiali superiori ed un ufficiale inferiore, tendente ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per gli appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti e degli appuntati e dei carabinieri che siano stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto.

        3. Le prove di esame e gli accertamenti fisici e attitudinali di cui ai commi 1 e 2 possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale svolta mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito indispensabile per l'ammissione alle ulteriori prove concorsuali.
        4. La successione, le modalità ed i tempi di svolgimento delle prove di efficienza fisica, delle prove scritta e orale, della visita medica e dell'accertamento attitudinale, di cui ai commi 1 e 2, sono stabiliti nei relativi bandi di concorso.


Art. 18.

 

(Commissione di esame).


        1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi di cui all'articolo 14, comma 1, è composta da:

            a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, con funzione di presidente;

            b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri;

            c) un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico;
            d) un maresciallo aiutante-carica speciale, ufficiale di pubblica sicurezza, con funzioni di segretario e senza diritto di voto.


        2. Qualora il numero dei concorrenti ammessi ai corsi previsti dall'articolo 14, comma 1, sia rilevante, la commissione di cui al comma 1 del presente articolo può essere integrata da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.
        3. La commissione e le sottocommissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate con decreto del Ministro della difesa.


Art. 19.

 

(Valutazione delle prove scritta e orale e formazione

della graduatoria di merito).


        1. La commissione di cui all'articolo 18 assegna alla prova scritta giudicata sufficiente un punto di merito variabile da diciotto a trenta trentesimi.
        2. Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta e che è stato giudicato idoneo alla visita medica ed agli accertamenti attitudinali nonché alla prova di efficienza fisica è ammesso a sostenere la prova orale.
        3. La commissione di cui al comma 1 assegna a ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito espresso in trentesimi. E' idoneo il concorrente che riporta un punto di merito di almeno diciotto trentesimi.
        4. La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito, maggiorato dagli incrementi per gli eventuali titoli stabiliti nel bando di concorso.
        5. A parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, alla minore età, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri, al valore dell'Esercito, al valore della Marina, al valore dell'Aeronautica o al valor civile nonché ai figli di vittime del dovere.
        6. I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito sono ammessi al corso allievi marescialli presso la scuola marescialli dell'Arma dei carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, ferma restando la possibilità, nei primi venti giorni di corso, di immettere ulteriori aspiranti, idonei ma non vincitori e nell'ordine della graduatoria, a compensazione delle eventuali rinunce o degli allontanamenti.
        7. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori può essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa graduatoria.


Art. 20.

 

(Prova facoltativa).


        1. Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione ai corsi di cui all'articolo 14, comma 1, ed a condizione che abbia riportato la idoneità nelle altre prove d'esame, negli accertamenti e nelle visite mediche, è sottoposto ad una prova di esame finalizzata a valutare la conoscenza della lingua estera prescelta tra quelle indicate nel bando di concorso, consistente in una prova scritta e in una prova orale secondo i programmi nel medesimo bando stabiliti.
        2. La commissione esaminatrice delle prove di lingua estera di cui al comma 1 del presente articolo è quella prevista all'articolo 18, con la sostituzione dell'insegnante di lingua italiana con un insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico o, in mancanza, con un ufficiale qualificato conoscitore della lingua stessa.
        3. La commissione di cui al comma 2 assegna sia per la prova scritta che per quella orale un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti ha riportato un punto compreso tra i dieci ed i venti ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni stabilite nel bando di concorso.


Art. 21.

 

(Posizione di stato degli ammessi ai corsi).


        1. Gli ammessi ai corsi per l'accesso al ruolo degli ispettori dei carabinieri:

            a) se provenienti dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e dei carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;

            b) se provenienti dagli allievi carabinieri in ferma annuale conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma dei carabinieri;

            c) se provenienti dai civili, dai militari in servizio o in congedo appartenenti ad altre Armi o Forze armate, o dal personale appartenente ad altre Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, conseguono la qualifica di allievo carabiniere e sono promossi con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma;

            d) se provenienti dagli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri o dai carabinieri ausiliari o dai carabinieri in ferma annuale, ottengono la commutazione della ferma già contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono nominati carabinieri.

        2. I militari in servizio ed in congedo delle Forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonché il personale appartenente alle altre Forze di polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione ai corsi di cui al comma 1.

Art. 22.

 

(Svolgimento del corso biennale).


        1. Il corso biennale per allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri si svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Conseguono l'idoneità per la nomina a marescialli gli allievi che superano gli esami finali al termine del secondo anno di corso, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami di idoneità di prima ovvero di seconda sessione.
        2. Gli allievi che non superano gli esami alla fine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso.
        3. I soggetti provenienti dai ruoli civili, qualora non intendano ripetere il corso di cui al comma 1 ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri fino al compimento della ferma contratta, sono avviati ai comandi di corpo con determinazione del Comando generale dell'Arma.
        4. Sono dimessi dal corso di cui al comma 1 i frequentatori che:

            a) non superano gli esami dopo aver già ripetuto un anno di corso;

            b) dichiarano di rinunciare al corso;

            c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni, anche non consecutivi;

            d) si trovano nelle condizioni previste dal regolamento di cui al comma 6.

        5. Ai fini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi 11 e 12.
        6. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le norme contenute nel regolamento dell'istituto d'istruzione per il personale del ruolo.


Art. 23.

 

(Svolgimento del corso semestrale).


        1. Il corso semestrale per marescialli dell'Arma dei carabinieri, che può essere ripetuto una sola volta, si svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Conseguono l'idoneità per la nomina a maresciallo gli allievi che hanno superato gli esami finali. Gli allievi che non hanno superato i citati esami sono restituiti al normale servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.
        2. Sono dimessi dal corso di cui al comma 1 i frequentatori che:

                a) non superano gli esami dopo aver già ripetuto il corso;

                b) dichiarano di rinunciare al corso;

                c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi;

                d) si trovano nelle condizioni previste dal regolamento di cui al comma 4.

        3. Ai fini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi 10 e 11.
        4. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le disposizioni del regolamento dell'istituto d'istruzione per il personale del ruolo di cui all'articolo 11, comma 13.


Art. 24.

 

(Nomina a maresciallo).


        1. Agli effetti della nomina a maresciallo, che si consegue con decreto del Ministro della difesa, gli allievi che hanno superato gli esami finali relativi ai corsi di cui agli articoli 22 e 23, sono inseriti in ruolo secondo l'ordine di graduatoria di fine corso determinato dal punteggio di classificazione riportato da ciascuno di essi, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento dell'istituto di istruzione per il personale del ruolo di cui all'articolo 11, comma 13.
        2. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'articolo 22, che hanno superato gli esami finali al termine del secondo anno, ha decorrenza dal giorno successivo alla data in cui si concludono le previste sessioni di idoneità.
        3. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'articolo 23, che hanno superato gli esami di fine corso, ha decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione del corso. La data di nomina è comunque successiva a quella conferita al maresciallo classificatosi all'ultimo posto nell'ordine di graduatoria del corso di cui all'articolo 22, concluso nell'anno.


Art. 25.

 

(Sospensione dalle nomine a maresciallo, vice brigadiere e

carabiniere in ferma quadriennale).


        1. Le nomine a maresciallo, vice brigadiere e carabiniere in ferma quadriennale sono sospese, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro, che, anche se giudicati idonei al termine dell'apposito corso, si trovano in una delle condizioni previste dall'articolo 33, comma 2, oppure sono stati ammessi al corso "con riserva" per pronuncia degli organi di giustizia amministrativa.


Art. 26.

 

(Impiego in servizio di ordine pubblico).


        1. Il personale frequentatore dei corsi di cui alla presente legge presso gli istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri può, eccezionalmente, essere impiegato in servizio di ordine pubblico su autorizzazione del Comando generale dell'Arma.


Art. 27.

 

(Stato giuridico del personale).


        1. Al personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Arma previste dalla normativa vigente per quanto non in contrasto o non incompatibili con la presente legge.
        2. Le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge 1^ febbraio 1989, n. 53, relative ai vice brigadieri devono intendersi riferite al grado di maresciallo. Lo stato giuridico del personale appartenente al ruolo degli appuntati e dei carabinieri continua ad essere disciplinato dalle norme vigenti per quanto non incompatibili con la presente legge.
        3. Lo stato giuridico del personale appartenente al ruolo degli appuntati e dei carabinieri cambia all'atto del transito su base concorsuale ad altra carriera ed è equiparato allo stato giuridico di vice brigadiere ed al grado di maresciallo.


Art. 28.

 

(Richiamo in servizio dall'aspettativa).


        1. Il militare in aspettativa per infermità, che debba essere valutato o frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, è richiamato in servizio.


Art. 29.

 

(Avanzamento degli appuntati e carabinieri).


        1. Ai carabinieri che hanno compiuto quattro anni di servizio nell'Arma dei carabinieri è conferito il grado di carabiniere scelto.
        2. Ai carabinieri scelti che hanno compiuto cinque anni di anzianità nel grado è conferito il grado di appuntato.
        3. Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri che hanno compiuto cinque anni di anzianità nel grado è conferito il grado di appuntato scelto.
        4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di anzianità nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con determinazione del Comandante generale o dell'autorità da questi delegata, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 1^ febbraio 1989, n. 53. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di permanenza nel grado, con determinazione del Comandante generale o dell'autorità da questi delegata, sentito il parere della citata Commissione di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 53 del 1989. Per il personale di cui ai commi 1, 2 e 3, ai soli fini del computo degli anni utili all'avanzamento, si applicano le norme previste per l'avanzamento del personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti. Gli appuntati e i carabinieri da valutare per l'avanzamento devono essere inclusi in una apposita aliquota fissata, con determinazione del Comandante generale o dell'autorità da questi delegata, alla data del 31 dicembre di ogni anno. Ai militari giudicati non idonei è data comunicazione delle relative motivazioni.
        5. Ai fini del calcolo dei periodi indicati ai commi 1, 2 e 3 non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o per aspettativa per motivi privati.
        6. Il personale che è sospeso dal servizio o imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato ovvero in aspettativa, non può essere valutato per l'avanzamento.
        7. Al venire meno delle singole cause impeditive elencate al comma 6, purché sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve essere sottoposto a valutazione con le modalità di cui al comma 4 e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.
        8. Gli appuntati e i carabinieri che, pur avendo maturato la prescritta anzianità, non possono essere valutati per l'avanzamento perché divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato o perché deceduti o per raggiunti limiti di età, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, sentito il parere della Commissione di cui al comma 4.


Art. 30.

 

(Avanzamento degli ispettori e

dei sovrintendenti).


        1. Per l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti si applicano le seguenti disposizioni:

                a) da maresciallo a maresciallo ordinario, dopo aver maturato cinque anni di anzianità nel grado;

                b) da maresciallo ordinario a maresciallo capo, dopo aver maturato cinque anni di anzianità nel grado;

                c) da maresciallo capo a maresciallo maggiore, a domanda, per titoli ed esame, e dopo aver maturato cinque anni di anzianità nel grado di maresciallo capo;

                d) da maresciallo maggiore a maresciallo aiutante-carica speciale, dopo aver maturato dodici anni nel grado, a domanda, per titoli ed esame.

        2. I gradi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 sono conferiti con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di permanenza nel grado, con determinazione del Comandante generale o dell'autorità da questi delegata, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 1^ febbraio 1989, n. 53.
        3. Nei periodi indicati al comma 1, lettera a), b), c) e d), non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o per aspettativa per motivi privati.
        4. Il personale che è sospeso dal servizio o imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato ovvero in aspettativa, non può essere valutato per l'avanzamento.
        5. Al venire meno delle singole cause impeditive elencate al comma 4, purché sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve essere sottoposto a valutazione con le modalità di cui al comma 3 e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.
        6. Gli ispettori che, pur avendo maturato la prescritta anzianità, non possono essere valutati per l'avanzamento perché divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato o perché deceduti o per raggiunti limiti di età, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, sentito il parere della Commissione di cui al comma 2.
        7. L'avanzamento degli ispettori dell'Arma dei carabinieri ha luogo:

                a) ad anzianità fino al grado di maresciallo capo;

                b) a scelta e a scelta per esami solo per i gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo aiutante-carica speciale;

                c) per meriti eccezionali;

                d) per benemerenze d'istituto.

        8. L'avanzamento dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri ha luogo:

                a) ad anzianità;

                b) per meriti eccezionali;

                c) per benemerenze d'istituto.

Art. 31.

 

(Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di

servizio e di espletamento di corsi ed esami).


        1. Gli ispettori ed i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, per essere valutati, devono avere compiuto i periodi minimi di comando, che sono stabiliti con regolamento del Comando generale dell'Arma.


Art. 32.

 

(Determinazione delle aliquote

di valutazione).


        1. Gli ispettori ed i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri da valutare per l'avanzamento devono essere inclusi in una apposita aliquota determinata con decreto del Ministro della difesa alla data del 31 dicembre di ogni anno.


Art. 33.

 

(Inclusione ed esclusione delle aliquote).


        1. Nelle aliquote di valutazione determinate ai sensi dell'articolo 32, sono inclusi tutti gli ispettori ed i sovrintendenti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 30.
        2. Dalle aliquote di cui al comma 1 sono esclusi coloro che risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinare di stato o sospesi dall'impiego o impediti da infermità temporanea debitamente accertata nonché in aspettativa per i motivi previsti dall'articolo 15 della legge 31 luglio 1954, n. 599.
        3. Qualora, durante i lavori della Commissione di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 1^ febbraio 1989, n. 53, e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, l'interessato venga a trovarsi in taluna delle situazioni previste dal comma 2 del presente articolo, la medesima Commissione ne sospende la valutazione o cancella lo stesso dal quadro di avanzamento, se questo è stato formato.
        4. Nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione di cui al comma 1, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'articolo 30, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi del comma 2 del presente articolo, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive. Al venire meno di tali cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono esclusi nella prima aliquota utile di valutazione.


Art. 34.

 

(Avanzamento ad anzianità).


        1. I marescialli iscritti nel quadro di avanzamento ad anzianità sono promossi a ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado. I marescialli che erano stati esclusi dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'articolo 33, comma 4, sono promossi, al venire meno delle cause impeditive ai sensi del medesimo comma 4, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle citate cause impeditive, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta.


Art. 35.

 

(Avanzamento a scelta e a scelta per esami).


        1. Il numero delle promozioni a maresciallo maggiore e a maresciallo aiutante-carica speciale è fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa sino ad un trentesimo del personale del ruolo degli ispettori, fermo restando il limite massimo del numero delle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno nella dotazione organica del grado di maresciallo aiutante, sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
        2. L'avanzamento al grado di maresciallo aiutante, sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, avviene:

                a) per il 70 per cento delle promozioni disponibili, mediante il sistema a scelta;

                b) per il 30 per cento delle promozioni disponibili, mediante il sistema del concorso per titoli ed esami.


Art. 36.

 

(Avanzamento degli ispettori

e sovrintendenti in particolari condizioni).


        1. Sono promossi, previo giudizio di idoneità, con decreto del Ministro della difesa, al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, ovvero dal giorno precedente al raggiungimento del limite di età per la cessazione dal servizio permanente, gli ispettori ed i sovrintendenti che:

                a) siano già stati giudicati idonei all'avanzamento, iscritti in quadro e non promossi, e che non possono essere ulteriormente valutati per il raggiungimento del limite di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti;

                b) siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato ovvero deceduti, cessando dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato i requisiti prescritti per essere ricompresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, non possono, per i motivi suddetti, essere inclusi nelle predette aliquote;

                c) inclusi in aliquota, vengano a trovarsi nelle medesime condizioni di cui alle lettere a) e b), prima di essere valutati per l'avanzamento.

Art. 37.

 

(Avanzamento straordinario

per meriti eccezionali).


        1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può avere luogo nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti che nell'esercizio delle proprie attribuzioni abbiano reso servizi di eccezionale importanza all'Esercito, alla Marina militare o all'Aeronautica militare e che abbiano dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura e professionali, tanto preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni e le funzioni del grado superiore.
        2. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o dall'ammiraglio dal quale l'interessato gerarchicamente dipende ed è corredata dai pareri delle autorità gerarchiche superiori.
        3. La promozione di cui al presente articolo è disposta con decreto del Ministro della difesa, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento espresso ad unanimità di voti.
        4. Gli ispettori o i sovrintendenti riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali sono promossi con decorrenza dalla data della proposta. Gli ispettori ed i sovrintendenti sono riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali con proposte di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono iscritti nel relativo ruolo.
        5. Il decreto di promozione per meriti eccezionali reca la motivazione.
        6. Gli ispettori ed i sovrintendenti promossi per meriti eccezionali prendono posto nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuita, seguendo i pari grado aventi la stessa anzianità.


Art. 38.

 

(Promozione per benemerenze d'istituto).


        1. L'avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto può avere luogo nei riguardi degli ispettori o dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri che, effettivamente e personalmente, abbiano partecipato ad operazioni di polizia o di servizio di rilevante entità, dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilità e spiccate qualità professionali e militari.
        2. La proposta di avanzamento straordinario per benemerenze di istituto è formulata dal comandante di corpo dal quale gli interessati gerarchicamente dipendono ed è corredata dai pareri delle altre autorità gerarchiche.
        3. Gli ispettori o i sovrintendenti riconosciuti meritevoli dell'avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto, sono promossi con decorrenza dalla data del fatto che ha determinato la proposta, o dalla data della proposta, qualora essa si riferisca a più fatti avvenuti in tempi diversi.
        4. Le promozioni sono disposte con decreto del Ministro della difesa, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, espresso ad unanimità di voti.
        5. Per la formulazione delle proposte di avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto e per le conseguenti promozioni si prescinde dai requisiti relativi all'anzianità di grado, agli esami sostenuti, ai periodi di comando o di impiego in incarichi di specializzazione.
        6. Le disposizioni di cui al presente articolo ed all'articolo 37 si applicano anche al personale appartenente al ruolo degli appuntati e dei carabinieri e nei casi di passaggio nel ruolo superiore.


Art. 39.

 

(Avanzamento a sottotenente).


        1. I marescialli aiutanti sostituti e non, ufficiali di pubblica sicurezza dell'Arma dei carabinieri possono conseguire la promozione nel grado di sottotenente del ruolo tecnico degli ufficiali dell'Arma ai sensi degli articoli 37 e 38. A tali fini la proposta di avanzamento è formulata secondo le disposizioni di cui ai medesimi articoli 37 e 38.

Art. 40.

 

(Nomine nel complemento).


        1. I marescialli maggiori-carica speciale dell'Arma dei carabinieri all'atto della loro cessazione dal servizio possono conseguire, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri, purché abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.
        2. I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del comma 1 non frequentano corsi formativi e non prestano servizio di prima nomina. Per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina è di sessantacinque anni. Le nomine hanno luogo, secondo l'età, nelle categorie del complemento o della riserva di complemento.
        3. La nomina a vice brigadieri di complemento ed a marescialli di complemento è conferita, a domanda, all'atto della cessazione dal servizio rispettivamente degli appuntati scelti e dei brigadieri capo, purché abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.


Art. 41.

 

(Norme transitorie - Ruolo ispettori

e sovrintendenti).


        1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i marescialli aiutanti-carica speciale, in servizio e in congedo, dalla data del 31 maggio 1995, acquisiscono il grado di tenente del ruolo tecnico. Tale numero sarà chiuso e ad esaurimento.
        2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i marescialli aiutanti-carica speciale, ufficiali di pubblica sicurezza, acquisiscono il grado di maresciallo maggiore-carica speciale, ufficiale di pubblica sicurezza, se in possesso dei seguenti requisiti:

                a) anzianità pari ad almeno sette anni nel grado;

                b) note caratteristiche "eccellenti" nell'ultimo biennio di valutazione.

        3. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i marescialli capo acquisiscono il grado di maresciallo maggiore, se in possesso dei seguenti requisiti:

                a) anzianità pari ad almeno sei anni nel grado;

                b) note caratteristiche "superiori alla media" nell'ultima valutazione.

        4. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i marescialli ordinari acquisiscono il grado di maresciallo capo, se in possesso dei seguenti requisiti:

                a) anzianità pari ad almeno sei anni nel grado;

                b) note caratteristiche "nella media" nell'ultima valutazione.

        5. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i marescialli acquisiscono il grado di marescialli ordinari, se in possesso dei seguenti requisiti:

                a) anzianità pari ad almeno cinque anni nel grado;

                b) note caratteristiche "nella media" nell'ultima valutazione.

        6. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i brigadieri capo acquisiscono il grado di marescialli ordinari ed entrano a fare parte del ruolo degli ispettori con numero ad esaurimento, se in possesso dei seguenti requisiti:

                a) cinque anni di anzianità nel grado;

                b) note caratteristiche "nella media" nell'ultimo biennio di valutazione.
        7. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i brigadieri acquisiscono il grado di maresciallo, se in possesso dei seguenti requisiti:

                a) anzianità pari ad almeno tre anni nel grado;

                b) note caratteristiche "nella media" nell'ultima valutazione.

        8. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i vice brigadieri acquisiscono il grado di brigadiere, se in possesso dei seguenti requisiti:

                a) anzianità pari ad almeno cinque anni nel grado;

                b) note caratteristiche "nella media" nell'ultima valutazione.

        9. I vice brigadieri che sono stati vincitori di concorso trimestrale transitano direttamente nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo.
        10. Le promozioni previste dal presente articolo sono disposte anche in soprannumero rispetto alla forza organica del ruolo.
        11. I militari non promossi ai sensi del presente articolo conservano l'anzianità posseduta, che sarà conteggiata ai fini dell'avanzamento successivo; nei confronti dei militari promossi si procede alla cancellazione dell'anzianità posseduta a decorrere dalla data della promozione.
        12. I marescialli maggiori promossi alla carica speciale acquisiscono di diritto la qualifica funzionale di ufficiale di pubblica sicurezza; gli altri ispettori conservano la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.


Art. 42.

 

(Norme transitorie -

Appuntati e carabinieri).


        1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli appuntati in possesso di nota caratteristica "eccellente" nell'ultimo triennio di valutazione acquisiscono il grado di brigadiere.
        2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli appuntati acquisiscono il grado di vicebrigadiere, se in possesso dei seguenti requisiti:

                a) anzianità pari ad almeno quindici anni di servizio;

                b) posizione di appuntato valutato in avanzamento ad appuntato scelto;

                c) note caratteristiche "eccellente" nell'ultimo triennio di valutazione.

        3. Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli appuntati con almeno tredici anni di servizio acquisiscono il grado di appuntato scelto.
        4. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i carabinieri scelti con almeno sette anni di servizio acquisiscono il grado di appuntato.


Art. 43.

 

(Transito di grado degli appuntati).


        1. Gli appuntati e gli appuntati scelti che vogliono transitare nei gradi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 42 se in possesso dei rispettivi requisiti previsti dai medesimi commi, devono esprimere il loro consenso entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite apposita domanda, e sono tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento per un periodo minimo di due mesi. Il corso è svolto presso i comandi provinciali di appartenenza. Le tematiche e le materie del corso sono stabilite dal Comandante generale. Al termine del corso i soggetti di cui al presente articolo acquisiscono il grado di vice brigadiere e la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. I militari non promossi conservano l'anzianità posseduta che è conteggiata ai fini dell'avanzamento successivo; nei confronti dei militari promossi si procede alla cancellazione dell'anzianità posseduta a decorrere dalla data della promozione.

Art. 44.

 

(Criteri di inquadramento).


        1. Gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali ed al ruolo carabinieri e appuntati sono inquadrati nei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e dei carabinieri, secondo i criteri di cui agli articoli 41, 42 e 43.
        2. Le eventuali eccedenze organiche determinate in attuazione degli inquadramenti di cui al comma 1 sono disposte in sovrannumero.


Art. 45.

 

(Personale della banda dell'Arma

dei carabinieri).


        1. Gli orchestrali della banda dell'Arma dei carabinieri che alla data del 1^ settembre 1995 rivestivano il grado di maresciallo, di maresciallo capo e di maresciallo aiutante, sono inquadrati nel grado di maresciallo maggiore-carica speciale secondo l'ordine di ruolo, prescindendo dallo strumento suonato e dal periodo complessivo prestato nella parte o qualifica corrispondente. Gli orchestrali che rivestivano, alla medesima data del 1^ settembre 1995, il grado di maresciallo maggiore-carica speciale, sono inquadrati nel grado dei tenenti del ruolo tecnico.


Art. 46.

 

(Reggimento corazzieri).


        1. Al personale del reggimento corazzieri dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni in materia di avanzamento e di trattamento economico stabilite dalla presente legge per i ruoli degli appuntati e dei carabinieri, dei sovrintendenti e degli ispettori.
        2. All'attuazione del presente articolo si provvede con apposito decreto del Ministro della difesa.

Art. 47.

 

(Norme finali - Disposizioni varie).


        1. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni ed agli avanzamenti del personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali e degli appuntati e carabinieri in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Il citato personale, ove consegua nomine, promozioni o qualifiche ai sensi del periodo precedente è inquadrato secondo le modalità stabilite dagli articoli 41, 42 e 43. Il Ministro della difesa, con decreto da emanare di intesa con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali, determina le caratteristiche dei distintivi e delle insegne di grado degli appartenenti all'Arma dei carabinieri. Sino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto restano confermati i distintivi e le insegne di grado in uso.
        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ai sensi della medesima, le norme di legge e regolamentari vigenti relative al personale sottufficiali si applicano, per quanto compatibili e non in contrasto con la presente legge, al personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti dall'Arma dei carabinieri.


Art. 48.

 

(Trattamento economico

e applicazione della legge).


        1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1^ giugno 2002, relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data.
        2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, al personale dell'Arma dei carabinieri sono attribuiti lo stipendio del livello retributivo e l'indennità mensile pensionabile di cui alla tabella A allegata alla presente legge, nonché gli scatti stipendiali ivi stabiliti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o di nomina al grado o alla qualifica superiore, di cui alla tabella B allegata alla presente legge, nell'ambito dello stesso livello retributivo.



Tabella A

(v. articolo 48, comma 2)

 

LIVELLI DI RETRIBUZIONE



MARESCIALLO AIUTANTE LIVELLO VIII-BIS
CARICA SPECIALE

MARESCIALLO MAGGIORE VIII

MARESCIALLO CAPO VII-BIS

MARESCIALLO ORDINARIO VII

MARESCIALLO VI


BRIGADIERE CAPO VII

BRIGADIERE VI-BIS

VICE BRIGADIERE VI


APPUNTATO SCELTO V-BIS 3 SCATTI

APPUNTATO V 3 SCATTI

CARABINIERE SCELTO V 2 SCATTI

CARABINIERE V


Decorrenza corresponsione livelli: verranno corrisposti i livelli ed eventuali scatti dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Tabella B

(v. articolo 48, comma 2)

 

QUALIFICHE DEI RUOLI

 

... (omissis) ...