PROGETTO DI LEGGE - N. 6148
Onorevoli Colleghi! - La
presente proposta di legge si propone di rimediare ad una incongrua modifica
legislativa introdotta con il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
197, recante attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia
di Stato. Infatti, il citato provvedimento anziché promuovere le condizioni
per una effettiva omogeneizzazione dei trattamenti e degli ordinamenti del
personale delle Forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, ha
irragionevolmente previsto un discriminatorio trattamento tra il personale con
una determinata anzianità e quello relativamente più giovane.
Ed invero il decreto
legislativo n. 197 del 1995 ha provveduto ad inquadrare tutto il personale del
ruolo degli assistenti capo ufficiali di polizia giudiziaria, in servizio alla
data del 1^ settembre 1995, nel superiore ruolo dei sovrintendenti, senza
prevedere che tale avanzamento fosse altresì assicurato al restante personale,
con minore anzianità e per questo non ancora investito della funzione di
ufficiale di polizia giudiziaria.
Il legislatore delegato
procedendo alla soppressione del corso per la nomina ad ufficiale di polizia
giudiziaria nei riguardi degli assistenti capo delle Forze di polizia civili e
militari ha precluso un ordinato ed armonico sviluppo della carriera e, dunque,
della professionalità del personale più esposto ai rischi della criminalità di
ogni tipo che minaccia la civile convivenza.
La riforma del 1995 non ha
neppure impedito che si creassero le condizioni per una reformatio in peius
del trattamento economico degli assistenti capo che con tale qualifica avevano
diritto ad un aumento retributivo del 2,50 per cento sullo stipendio tabellare
in godimento.
Appare verosimile sostenere che
la novella introdotta collida con il principio di uguaglianza sostanziale dei
cittadini davanti alla legge, poiché il diverso trattamento riservato al
personale in servizio nello stesso corpo di Polizia, finisce per apparire
manifestamente irragionevole e arbitrario.
Si deve inoltre dare conto
dei numerosi ricorsi che il personale interessato ha presentato davanti ai
competenti tribunali amministrativi regionali (TAR) anche per far valere la
presunta illegittimità costituzionale per la violazione degli articoli 3 e 97
della Costituzione, sicché si appalesa urgente procedere alla discussione e all'approvazione
delle modifiche normative proposte.
Con l'articolo 1 della
presente proposta di legge si è inteso ripristinare lo stato giuridico
preesistente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 197, prevedendo la reintroduzione della figura dell'assistente capo
ufficiale di polizia giudiziaria.
L'articolo 2 detta le
condizioni per il procedimento di attribuzione della qualifica di ufficiale di
polizia giudiziaria che si consegue, al termine della carriera nel ruolo degli
agenti ed assistenti, dopo aver frequentato con esito positivo un corso di
formazione di durata non inferiore ad un mese.
Con l'articolo 3 si prevede
l'inquadramento degli assistenti capo ufficiali di polizia giudiziaria nel
ruolo dei sovrintendenti, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili
ogni anno, assicurando la parità di trattamento con i colleghi più anziani che
tale beneficio hanno ottenuto in applicazione del citato decreto legislativo n.
197 del 1995.
L'articolo 4 prevede le
necessarie integrazioni per armonizzare le modifiche richieste all'ordinamento
vigente.
L'articolo 5 interviene sullo
stato giuridico del personale del ruolo degli agenti, ed equiparati, prevedendo
per l'accesso alle qualifiche iniziali un più alto grado di istruzione: il
possesso del diploma di scuola media superiore.
L'articolo 6 provvede alla
riparametrazione stipendiale del personale dei ruoli degli assistenti,
sovrintendenti e ispettori di Polizia di Stato ed equiparati, provvedimento
questo che il Governo si è impegnato a presentare in Parlamento in occasione
delle recenti trattative afferenti il rinnovo del contratto nazionale di lavoro
delle Forze di polizia e delle Forze armate.
Infine con l'articolo 7 si quantifica
in circa 50 miliardi di lire l'onere primario della legge.