Mittente: ____________

 

 

Oggetto: decreto Legislativo 27 febbraio 2001, n. 53 (cd riordino dei ruoli non direttivi della Polizia di Stato).

 

 

Signor Presidente del Consiglio dei Ministri,

Signor Presidente della Camera dei Deputati,

Signori Ministri,

Onorevoli Deputati,

i recenti fatti di Genova, paradossalmente, hanno avuto un merito: quello di evidenziare anche agli occhi dei non addetti ai lavori quali siano attualmente le gravi deficienze organizzative (a tutti i livelli) dell'Amministrazioe della P. di .S. e delle Forze di Polizia in genere.

Le lucide, crude, impietose analisi formulate dai Dott.ri Canterini, Forleo, Aliquò, più volte apparse su quotidiani e rotocalchi televisivi, hanno una volta di più dato ragione ai discorsi che giornalmente i tutori dell'ordine fanno nelle caserme e nelle auto di servizio durante lo svolgimento del servizio.

Il senso di disagio, di bistrattamento, di svuotamento professionale, di mancata gratifica si respira ormai diffusamente.

Ed é in questo ampio quadro che si pone il problema che andiamo qui di seguito ad esporre, che si trascina dalla passata legislatura e che lo scorso inverno culminò in una clamorosa quanto storica protesta spontanea di piazza.

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Premesso che a seguito delle discrasie verificatesi tra i contenuti del D. Lgs. di cui all’oggetto e la delega di cui alla L. 216/1992  le legittime aspirazioni dei dipendenti della Polizia di Stato sono state in gran parte disattese e che lo scorso febbraio, al fine di manifestare pacificamente il nostro dissenso e le nostre aspettative tradite, noi, Vice Sovrintendenti della Polizia di Stato, ci siamo spontaneamente costituiti in un comitato di denominatosi “Sovritalia”, con la presente Le andiamo a rappresentare dettagliatamente quanto si é svolto prima e sviluppato poi con l’emanazione del predetto Decreto, al fine dichiarato di rendere chiara la nostra posizione in merito alle proteste poste in essere avverso le integrazione e correzioni del riordino del 1995, ex  D. Lgs. 197/95 ed alle rivendicazioni che auspichiamo siano ora accolte.

 Il D. Lgs. 27.02.2001, n. 53 emanato durante la scorsa Legislatura, inerente le integrazioni e le correzioni del D. Lgs. n. 197/95 (cosiddetto  riordino delle carriere della Polizia di Stato), all’art. 2, comma 1, lettera a), statuisce che:  l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendenti avviene: “nel limite del 30% dei posti …. mediante concorso interno per TITOLI e superamento di un successivo corso di formazione professionale …… riservato agli Assistenti Capo…”.

Per dovere di cronaca è bene rammentare che la, di fatto, automatica apertura del ruolo Sovrintendenti agli Assistenti Capo, per effetto di “un fittizio concorso per titoli – leggasi anzianità di servizio – (Onorevole COLA, interrogazione parlamentare del 14.02.2001, ndr) scaturisce dalla delega di cui all’art. 9 della legge n. 78/2000, ed è radicata nell’escursus della legge medesima che nei lavori preparatori inglobava, tra le tante, le proposte di legge n. 2717/96, 4107/97 e 6148/97 le quali proponevano sostanzialmente  la ricostituzione della figura dell’Assistente Capo Ufficiale di Polizia Giudiziaria (e lo scatto aggiuntivo del 2,50% sullo stipendio) – cancellata dal D. Lgs. 197/1995 - ed una “apertura” facilitata per i facenti parte la qualifica su menzionata al superiore ruolo dei Sovrintendenti.

Ciò nasceva dal profondo malessere generatosi in seno al ruolo Agenti ed Assistenti all’indomani del Riordino del 1995 che aveva operato una netta divisione di carriere in base all’anzianità di servizio maturata al 31.08.1995, senza nulla prevedere per coloro i quali, non rientrando nei termini delle disposizioni transitorie del predetto D. Lgs. – magari per pochi mesi - , rimanevano al di fuori da qualsiasi concessione e privilegio.

Quanto sopra contrastava con quanto dichiarato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 827 del 1988 che, sostanzialmente, ritiene “illegittimo per eccesso di potere per disparità di trattamento l’inquadramento in diverse qualifiche funzionali di dipendenti assunti con identico concorso e che espletano le medesime mansioni”.

Il “sommovimento integrale” generato dal riordino del 1995 suscitò  una reazione da parte dei dipendenti dei vari ruoli (e delle varie Forze di Polizia) che sfociò nella presentazione di una miriade di ricorsi giurisdizionali avverso gli atti applicativi del D. Lgs., ritenuti lesivi degli interessi legittimi dei singoli.

Il TAR del Lazio ed il TAR di Bolzano, in relazione ai tanti ricorsi presentati,  sollevarono eccezioni di legittimità costituzionale riguardo il contrasto  apparente degli atti applicativi del D. Lgs. 197/95 e parificati con gli articoli 3, 36, 76 e 97 della Costituzione, là dove si configurava:

·                   “....un sommovimento integrale dei ruoli della Polizia di Stato determinando una commistione delle funzioni originariamente attribuite ad un ruolo” …..;

·                      “....posizioni e scavalcamenti senza alcun criterio logico e di buona amministrazione frammischiando ruoli diversi e soggetti in possesso di requisiti non omogenei” …..;

·                   “....appiattimento delle funzioni degli Ispettori equiparati ex lege ai Sovrintendenti transitati nel superiore ruolo, sminuendo le funzioni proprie dell’Ispettore” …..;

·                   “....la regolamentazione di situazioni differenti in modo uguale” …..;

·                   ....la palese violazione del principio di Buona Amministrazione per il fatto di aver determinato una commistione di ruoli diversi e di soggetti in possesso di requisiti non omogenei” …..;

·                   ”....l’immissione automatica ed incontrollata in un ruolo superiore di personale già inquadrato in un ruolo inferiore senza previo accertamento  attraverso una idonea procedura selettiva”.

 

Orbene, nella totalità delle sentenze ed ordinanze emesse a seguito dei citati ricorsi, la Corte Costituzionale (tra le tante: sentenze n. 65/97, 217/97, 240/97, 63/98 e  ordinanze n. 189/99, 126/00) ha ritenuto prive di fondamento le eccezioni di legittimità costituzionale sollevate dai Giudici Amministrativi ed ha più volte dichiarato che “la delega di cui alla legge 6 marzo 1992, n. 216 prevedeva un’ampiezza di interventi sugli ordinamenti allo scopo di conseguire una disciplina “omogenea”  e di raggiungere una “equiordinazione” di compiti e connessi trattamenti economici per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, con previsione espressa della revisione dei ruoli, gradi e qualifiche fino alla soppressione di qualifiche e gradi; di qui la piena legittimità, anche sotto il profilo dell’art. 76 della Costituzione, della scelta discrezionale del legislatore delegato, che si è attenuto ai criteri e principi direttivi citati”.

 

Ed anche: “Le variazioni dell’assetto organizzatorio della Pubblica Amministrazione quali scelte del legislatore che non sarebbero  di per sé indice di peggioramento dell’andamento dell’Amministrazione, anche se diminuiscono o non accrescono le posizioni dei singoli o di gruppi di dipendenti. Ciò quando si inseriscono in un disegno dichiarato di politica normativa tendente alla razionalizzazione ed alla omogeneizzazione di situazioni di ordinamenti, quali quelli delle Forze di Polizia, che in una valutazione politica dello stesso legislatore (non palesemente arbitraria e non manifestamente irragionevole) dovevano essere ricondotte ad effettivo equilibrio di trattamenti economici evitando alterazioni settoriali e rincorse di rivendicazioni.”

 

Nel merito delle motivazioni proposte, è bene precisare che la legge 6 marzo 1992, n. 216, all’art. 3, comma  3, recita testualmente: “per le finalità di cui al comma 1 (….modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell’art. 2, comma 2 ….) i Decreti Legislativi potranno prevedere che …. omissis ….B): l’accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30% dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed ESAMI, al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianità di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto può essere diversamente definito per  il  solo  accesso  dai  ruoli degli assistenti e degli agenti ed  equiparati  a quello immediatamente superiore.”

 

L’articolo 9 della legge 78/2000, da cui, - sottolineiamo -  è scaturita la delega per gli interventi correttivi ed integrativi al D. Lgs. n. 197/95, stabilisce che: “Il Governo è delegato ad emanare entro il 31.12.2000 (termine successivamente prorogato al 28.02.2001) e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o più Decreti Legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi n. 196, 197, 198, 199, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all’art. 3 della Legge 6 marzo 1992, n. 216.”

 

Appare dunque netta l’incongruenza tra la tassativa disposizione della  legge-delega di doversi attenere ai principi e criteri direttivi dell'’art. 3 della Legge 216/92 - là dove recita testualmente che il passaggio da un ruolo a quello superiore deve necessariamente avvenire previo superamento di un concorso per titoli ed esami – e quanto contenuto nell’art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 53 del 2001, con il quale si consentirebbe il passaggio dal ruolo Agenti e Assistenti, qualifica Assistente Capo, a quello dei Sovrintendenti, qualifica Vice Sovrintendente, senza esami e solo per titoli e successivo superamento di un corso di formazione professionale.

Non solo.

Anche l’arbitrario limite percentuale dei posti riservati ai concorsi per Vice Ispettori (65% anziché 30%) viola il dettato dell’art. 3 della Legge 216/92 a cui il D. Lgs. 53/2001, per specifico riferimento della norma delega – la Legge 78/2000 – dovrebbe attenersi.

 

Nel primo dei casi su citati, - non trattandosi di una norma transitoria dettata da contingenti esigenze di equiordinazione di ruoli, gradi o qualifiche -  si configurerebbe una disparità di trattamento ed una sperequazione in danno dei Vice Sovrintendenti della Polizia di Stato acceduti al ruolo superiore dopo il 1995 in virtù del superamento di un esame che moltissimi dei futuri Vice Sovrintendenti, ora Assistenti Capo, non hanno superato e che probabilmente non supererebbero, con manifesto eccesso di potere ed eccesso di delega da parte dell’Amministrazione.

Si creerebbe la discrasia in un ruolo – quello dei Sovrintendenti – tra  personale accedutovi senza previo superamento di idonea selezione, come espressamente statuito dalla Legge, e personale idoneo a termini di legge, operando  un trattamento uguale in favore di personale in possesso di requisiti non omogenei e contravvenendo al disposto di cui all’art. 3 della Costituzione.

 

In questo modo si travalicherebbe il limite della discrezionalità della P. A. come dichiarato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 126/2000, la quale recita: “…. Va premessa l’evidente considerazione che, in materia di delega legislativa, quanto più i principi e i criteri direttivi impartiti dal legislatore delegante sono analitici e dettagliati, tanto più ridotti risultano i margini di discrezionalità lasciati al legislatore delegato e viceversa.”

Il che equivale a dire che  l’atto delegato è da ritenersi annullabile per eccesso di delega della legge 6 marzo 1992, n. 216, in violazione dell’art. 76  della Costituzione.

 

A nulla è valso durante la fase di redazione del D. Lgs. far notare le discrasie che andavano configurandosi tramite le proteste, le varie interrogazioni parlamentari a firma di vari parlamentari. tra i quali spiccano gli Onorevoli ASCIERTO e COLA, e con l’unanime riconoscimento in sede di discussione della Commissione Affari Costituzionali della disparità di trattamento delineatasi (allegato parere On. PALMA, relatore Commissione Affari Costituzionali).

Tale disparità fu riconosciuta persino dallo stesso Sottosegretario del Ministero dell’Interno, Onorevole BRUTTI, ma ciò nonostante l’unica concessione, in via transitoria, fu una norma che prevede un’aliquota di posti per i futuri concorsi per Vice Ispettori riservata ai soli Vice Sovrintendenti vincitori di concorso (per esami) svoltisi dopo il 1995.

 

A tal proposito, quanto riferito dall’On. BRUTTI il 21.02.2001 durante la discussione dello schema di D. Lgs. inerente il Riordino dei ruoli non direttivi della Polizia di Stato, a parer nostro contrasta con la delega di cui alla Legge 78/2000, art. 9, con i principi di omogeneità, di analogia, di buon funzionamento, andamento ed imparzialità  della Pubblica Amministrazione dello Stato.

Con il riordino del 1995, D. Lgs. 197/95, Il legislatore con mano benevola volle tutelare chi, come appunto i vincitori di concorso citati, in rapporto a quanto profferto a piene mani agli allora Assistenti Capo U.P.G., gerarchicamente sotto ordinati, si sarebbe trovato nella stessa identica posizione degli scriventi.

Le specifiche norme transitorie del D. Lgs. 197/95 erano tali solo per coloro i quali “galleggiavano” nell’attesa di frequentare il corso di formazione, forti di aver già superato positivamente il concorso per esami, nonostante il combinato disposto dagli art.li 59 della L. 121/81 e  24 quater del D.P.R. 335/82 stabilisse inequivocabilmente che fosse il superamento del corso di formazione e non la vincita del concorso a costituire requisito fondamentale per l’attribuzione della qualifica.

 

E chi non aveva nessun titolo, come gli allora Assistenti Capo che non avevano conseguito la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, con specifica norma transitoria furono inviati (diremmo a viva forza) a frequentare un corso della durata di trenta giorni presso gli Uffici di Polizia della Provincia affinché conseguissero la predetta qualifica e pertanto potessero transitare, ope legis, nel superiore ruolo dei Sovrintendenti.

Che dire poi della grottesca situazione già verificatasi nei corsi 15° e 16° per Vice Sovrintendenti relativamente alla presenza tra i frequentatori di vari, numerosi vincitori di concorso ante 1995, già inquadrati nel ruolo Sovrintendenti per gli effetti del citato D. Lgs. 197/95, che al termine dei corsi medesimi sono stati inquadrati direttamente nel ruolo degli Ispettori nonostante avessero frequentato lo stesso identico corso, studiato le stesse identiche materie, avuto gli stessi identici docenti, fossero iscritti nella medesima graduatoria finale, ecc., ecc.?

Di fatto se noi Vice Sovrintendenti dei corsi 15°, 16° e 17° fossimo transitati ope legis nel superiore ruolo degli Ispettori avremmo scavalcato gli attuali Sovrintendenti e Sovrintendenti Capo (sono parole dell’Onorevole BRUTTI, ndr), ma non fu minimamente accennato al fatto che oggi l’intero ruolo dei Sovrintendenti, fatti salvi noi vincitori di concorso, é composto esclusivamente da dipendenti che non hanno alcun titolo se non quello di essersi trovati al posto giusto nel momento giusto (nel 1995), che non hanno partecipato a nessun concorso, tanto meno ne hanno vinti.

E la sperequazione effettuata era stata fatta notare - testualmente - nella proposta di legge n. 2717 del 1996 a nome dei parlamentari CICU, MARRAS, BERGAMO, SCAJOLA più altri, oltre che con le altre proposte n. 6148/97 e 4107/97 relative alla stessa questione, ma di ciò non é stato minimamente tenuto conto in fase di discussione del D. Lgs.

 

E dire che lo stesso relatore, Onorevole PALMA, testualmente riconosceva l’esistenza di una “disparità di trattamento nella quale si trovano gli appartenenti al 15°, 16° e 17° corso Vice Sovrintendenti” confermata anche, se mai ce ne fosse stato bisogno, anche dagli Onorevoli SINISI, LUCIDI, MORONI, ASCIERTO, anch’essi facenti parte della Commissione.

Ma del resto tale riconoscimento risale già al 23 febbraio del 2000, quando durante una seduta parlamentare dei lavori AC 6249, preparatori alla Legge 78/2000 dalla quale poi scaturì la delega per il riordino, l’Onorevole ASCIERTO   riportò fedelmente la questione.

In conclusione, al fine di eliminare la predetta disparità di trattamento (quindi unanimemente riconosciuta), nel D. Lgs. 53/2001, con specifica norma transitoria, per i futuri concorsi per Vice Ispettori é stata introdotta una riserva di posti di ben il 35%  riservata a 3.800 Vice Sovrintendenti vincitori di concorso (post 1995) e con una procedura semplificata.

Il che equivale a dire che occorrerebbero almeno 14-15 concorsi per assorbire tutti i 3.800 “riservisti privilegiati”, ammesso che tutti abbiano ancora voglia di migliorarsi, visti i risultati che sembrano premiare solo chi se ne sta zitto e buono al suo posto senza proferir parola alcuna.

Con i riordini operati dalla Legge 121/81 e dal D. Lgs. 197/95 non si era badato ai titoli, agli “scavalcamenti dei ruoli”, alla reale preparazione per l’accesso ad un ruolo e ad una qualifica superiori, ai sovrannumeri degli organici (riassorbibili con le normali vacanze e con i pensionamenti).

Nessuno, tranne noi, aveva fatto notare che l’attuale qualifica di Vice Ispettore é completamente vacante, non ha nemmeno un uomo e l’unico concorso per Vice Ispettore per 640 posti é ancora alla seconda prova delle quattro previste alle quali seguiranno 18 mesi di corso.

Nessuno, tranne noi, aveva notato che la differenza retributiva lorda tra un Vice Sovrintendente ed un Vice Ispettore é di circa 80.000 lire lorde mensili che tradotto in soldoni significa scarsi 4 miliardi annui totali per sopperire al disavanzo eventualmente creato con l’inquadramento di 3.800 Vice Sovrintendenti nel ruolo superiore.

Quanto costa indire ed organizzare concorsi e successivi corsi di formazione per Vice Ispettori?

La stessa proposta, in tempi non sospetti era stata formulata dal Sindacato di categoria SODIPO la quale  prevedeva anche l’ipotesi della frequenza di un corso complementare di tre mesi per sopperire alle materie non presenti nel corso di formazione per Vice sovrintendenti.

Nessuno, tranne noi, aveva fatto notare che al 31.12.2001 andranno meritatamente in pensione tantissimi Ispettori con più di trenta anni di onorato servizio, figli del riordino del 1995, anche per mettersi al riparo dai prevedibili tagli che con l’imminente nuova riforma pensionistica si abbatteranno su di loro.

Si obietterà che anche tantissimi Sovrintendenti Capo andranno in pensione e quindi il ruolo dei Sovrintendenti sarà ancora più sguarnito, ma l’accesso facilitato agli attuali Assistenti Capo, con l’aliquota dei posti a loro riservati innalzata al 70% fino al 2004,  colmerà facilmente, fisiologicamente e senza incresciosi intoppi (leggasi numero di vincitori inferiore al numero di posti) le vacanze generatesi.

Tutto questo avrebbe dovuto far riflettere i passati legislatori “al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondere al pubblico interesse delle Attività Istituzionali” come recita testualmente l’art. 1 comma 1 della Legge 78/2000, dalla cui delega é scaturito il D. Lgs. n. 53/2001 oggetto della presente, in forza della più libera interpretazione di quei “uno o più D. Lgs.vi recanti disposizioni integrative e correttive dei D. Lgs.vi 12 maggio 1995 n. 196, 197, 198 e 199, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi ed alle procedure di cui all’art. 3 della Legge 216/92”.

 

Per tutto quanto su esposto, noi, i Vice Sovrintendenti vincitori dei concorsi indetti dopo la riforma del 1995,  Le chiediamo di essere ricevuti per discutere la possibilità di presentare in Parlamento una proposta di modifica del D. Lgs. 27 febbraio 2001, n. 53 che contempli reali correzioni ed integrazioni del D. Lgs. n. 197/1995, come voluto dal Parlamento con la legge 78/2000, e Le chiediamo di intervenire, per la specifica carica che riveste in seno al Governo e per le Sue specifiche competenze, per adoperarsi  affinché tale sperequazione sia ripianata per mezzo della riapertura dell’esercizio di delega della Legge suddetta ed un provvedimento additivo del più volte citato D. Lgs. n. 53/2001.

Si ringrazia.

In nome e per conto di tutti i Vice Sovrintendenti post 1995 e del Comitato “Gli Argonauti” www.argonauti.4t.com.

firma  

seguono indirizzi e-mail dove mandare la lettera:

BERLUSCONI_S@CAMERA.IT>; <CASINI_P@CAMERA.IT>; <SCAJOLA_C@CAMERA.IT>;
<GASPARRI@TIN.IT>; <FRATTINI_F@CAMERA.IT>; <FINI_G@CAMERA.IT>;
<TREMONTI_G@CAMERA.IT>; <ASCIERTO_F@CAMERA.IT>; <TAORMINA_C@CAMERA.IT>;
<TREMAGLIA_P@CAMERA.IT>; <LARUSSA_I@CAMERA.IT>; <BUTTIGLIONE_R@CAMERA.IT>;
<FANTOZZI_A@CAMERA.IT>; <ALEMANNO_G@CAMERA.IT>; <CICU_S@CAMERA.IT>;
<COLA_S@CAMERA.IT>; <URBANI_G@CAMERA.IT>; <URSO_A@CAMERA.IT>;
<GIOVANARDI_C@CAMERA.IT>; <MACERATINI_G@CAMERA.IT>; <MANCUSO_F@CAMERA.IT>;
<MANCUSO_G@CAMERA.IT>; <MARRAS_G@CAMERA.IT>; <MARTINO_A@CAMERA.IT>;
<MUSSOLINI_A@CAMERA.IT>; <FIORI_P@CAMERA.IT>; <COSTA_R@CAMERA.IT>;
<CONTE_G@CAMERA.IT>; <PALMIERI_A@CAMERA.IT>; <PISANU_G@CAMERA.IT>