Dal testo del D. Lgs.
del Riordino Ruoli non direttivi della Polizia di Stato
1.
. I
vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a) – gli Assistenti Capo - ,
precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera
b).";
2. Ai vice sovrintendenti che abbiano
compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nei
due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio non inferiore a
"buono" e non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione,
è attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido
anche per la tredicesima mensilità e per l’indennità di buonuscita,
riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all’atto
dell’accesso al livello retributivo superiore.".
c. al quinto capoverso, all’articolo
24-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, le parole "mediante scrutinio per merito comparativo"
sono sostituite dalle seguenti: "mediante scrutinio per merito assoluto";
DISPOSIZIONI TRANSITORIE e FINALI
Art. 12
1. Nella prima applicazione del
presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2000 al 31 dicembre
2004, le aliquote di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
sovrintendenti sono fissate, in deroga a quanto previsto dall’articolo 24-quater,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del presente decreto, nel
settanta per cento per il concorso di cui al medesimo articolo 24-quater, comma
1, lettera a) – Assistenti Capo - , e nel trenta per cento per quello di
cui alla successiva lettera b) – Agenti ed Assistenti - .
a. nel limite del sessantacinque per
cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio e
superamento di una prova scritta e di un colloquio, riservato, al personale
della Polizia di Stato che nell'ultimo biennio non abbia riportato la
deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio
complessivo non inferiore a <<buono>>, sulla base delle seguenti
aliquote:
1. trentacinque per cento riservato
al personale vincitore dei concorsi per l’accesso al ruolo dei sovrintendenti
indetti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
197;
Art.
16
1. Agli assistenti
capo e ai sovrintendenti capo, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 12-bis e 24-octies
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è
attribuito con le seguenti modalità:
a. al personale che alla suddetta
data abbia già maturato quattro anni di effettivo servizio nella
qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b. al restante personale, con
decorrenza dalla data in cui matura quattro anni di effettivo servizio
nella qualifica.
Art. 17
1. Ai vice
sovrintendenti e agli ispettori, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, l’emolumento pensionabile, rispettivamente previsto dagli
articoli 24-sexies e 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, è attribuito con le seguenti modalità:
a. al personale che alla suddetta
data abbia già maturato tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella
qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b. al restante personale, con
decorrenza dalla data in cui matura tre anni e sei mesi di effettivo servizio
nella qualifica.
da:
“considerazioni sul riordino...”
A quanto
appena detto nell’ultima frase, riferito alle norme transitorie, occorre
aggiungere, per dovere di cronaca ed obiettività di vedute, come già con la
legge 121/81, all’art. 36, commi vari, sia stato effettuato un riordino delle
carriere ove, il passaggio da un ruolo a quello superiore, é stato consentito “anche
in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale
posto in questa posizione....”.
Parimenti con
il D. Lgs. 197/95, all’art. 13 si era previsto un “...inquadramento al
ruolo superiore, anche in sovrannumero riassorbibile con le normali
vacanze....”.
Inoltre, sempre per dovere di cronaca ed per specifica dimostrazione delle nostre ragioni, và menzionato anche l’art. 16 del predetto D. Lgs. il quale stabiliva testualmente che anche i dipendenti che alla data di entrata in vigore del Riordino non avevano titolo per beneficiare dei vantaggi previsti, in virtù di concorsi e scrutini ancora non effettuati, avrebbero fruito dei medesimi benefici dei colleghi più titolati per effetto di una specifica norma transitoria.
Questo a significare che in quel contesto storico, il legislatore, volutamente, inserì norme transitorie affinché potessero beneficiare dell’allora Riordino anche quei dipendenti che non avevano ancora maturato i titoli necessari per rientrare nel D. Lgs., perché ancora non avevano ancora sostenuto gli esami di concorso, o i Corsi di formazione, indetti con i bandi pubblicati in data anteriore al D. Lgs. medesimo (esempio lampante il 14° Corso Vice Sovrintendenti che non ha mai indossato tali gradi e che a fine corso si é ritrovato inquadrato direttamente nel ruolo Ispettori) ma che, obiettivamente ed a norma di buon senso, non potevano essere trascurati in quello specifico momento per un palese diritto acquisito, virtuale titolo aggiuntivo nei confronti dei colleghi ancora pari qualifica ma non vincitori di concorso, né si pensava che dovessero rimanere nello stesso Ruolo al pari di chi vi sarebbe acceduto solo per effetto del Riordino, e non per meriti propri acquisiti.
Se non si fosse tenuto conto di quanto appena sopra espresso si sarebbe presentata la situazione di un Ruolo con dipendenti più titolati di altri, come invece si paventa adesso, per l’immediato futuro, con l’ultima bozza di Riordino presentata lo scorso 20/01,
A rafforzare quanto detto, citiamo anche la situazione degli allora Assistenti Capo che al 01/09/1995 non avevano conseguito la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria;
per questi, sempre con specifica norma transitoria del D. Lgs. n. 197/95, fu istituito ad hoc un corso straordinario di trenta giorni al fine di fargli conseguire detta qualifica e quindi consentirgli di poter transitare nel ruolo Sovrintendenti con il grado di Vice Sovrintendente, agevolazione tutt’altro che trascurabile.
Ed ancora, non per sterile enfasi delle nostre ragioni ma per obiettiva analisi storica dell’escursus dei riordini precedenti, va considerato anche come l’organico numerico di Ispettori previsto dalla legge 121/81 fosse inizialmente fissato in 7.000 unità ed il ruolo concepito per specifiche mansioni investigative e di concetto.
Di fatto, tali prerogative non sono mai state attuate e con la ratifica del D. Lgs 197/95 anche il D.P.R. 335/82 (....anche in sovrannumero riassorbibile..) ha dovuto modificare le cifre e l’organico numerico del Ruolo Ispettori fu portato a ben 24.000 unità.
Quanto sopra per evidenziare come la mancata previsione di inquadramento degli attuali Vice sovrintendenti vincitori di concorso non possa essere giustificata da un eventuale esubero di organico del Ruolo Ispettori.
Altresì, per puro spirito nozionistico, và anche considerato come alcuni tra i Sindacati di categoria maggiormente rappresentativi nelle loro proposte di Riordino avessero espressamente previsto tra i loro pareri consultivi il passaggio dei V. Sov. vincitori di concorso nel Ruolo degli Ispettori previo frequentazione di un corso di aggiornamento di tre mesi.
Questo evidentemente per parificare la specifica preparazione al Ruolo superiore, che già nell’attuale concorso per Vice Ispettore in fase di svolgimento prevede la frequenza di un corso della durata di 9 mesi e materie aggiuntive al programma di studio quali il Diritto Amministrativo ed il Diritto Civile.
Tale proposta si ricollegava, giustamente, a quanto contenuto nelle norme di riordino della Legge 121/81 a favore degli allora brigadieri e marescialli per essere inquadrati nei ruoli superiori.
COLA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nel 1995, in attuazione della legge n. 216 del 1992, relativa al riordino delle
carriere del personale non direttivo della polizia di Stato, con decreto
legislativo n. 197 del 12 maggio 1995, gli appartenenti al ruolo degli agenti e
assistenti della polizia di Stato con la qualifica di assistente capo
transitavano in quella superiore di sovrintendenti, mentre gli appartenenti al
ruolo di sovrintendenti passavano a quello superiore di ispettori;
la citata legge di riordino escludeva la cosiddetta base, costituita dagli
assistenti, dagli agenti scelti e dagli agenti della polizia di Stato che non
fruivano di alcun beneficio;
nel luglio del 2000 è stata emanata una legge delega per introdurre entro il 31
dicembre 2000 (termine poi prorogato al 28 febbraio 2001) delle disposizioni
integrative e correttive del decreto n. 197 del 1995;
la bozza ministeriale relativa alla legge delega rivede nuovamente
l'inquadramento degli assistenti capo nella qualifica di vice sovrintendente,
ma nulla prevede per il personale (2.500 poliziotti) che ha già frequentato il
15o ed il 16o corso di formazione per l'accesso alla
qualifica di vice sovrintendente della polizia di Stato, né per coloro che
stanno frequentando il 17o corso (1.500 poliziotti), i quali
sarebbero, pertanto, esclusi dal riordino;
la bozza non terrebbe conto di chi ha superato un concorso per titoli ed esami
e ha frequentato o frequenta un corso di formazione della durata di circa sei
mesi, consapevole della probabile assegnazione di servizio in un'altra città, e
che si troverebbe di fatto ad essere affiancato nella stessa qualifica da
colleghi provenienti dal ruolo degli agenti e assistenti, i quali
affronterebbero un fittizio concorso per soli titoli (anzianità) con
eventuale corso di formazione di soli tre mesi, senza perdere la originaria
sede di servizio;
è bene evidenziare che molti frequentatori del 17o corso Avs
rivestono la qualifica di assistente capo e potrebbero valutare la possibilità
di dimissioni dal corso e di fatto costoro, essendo già in possesso dei
requisiti previsti nella bozza in esame, ricoprirebbero ugualmente la qualifica
di vice sovrintendente senza il rischio di perdere la sede di servizio;
le disposizioni contenute nella bozza premierebbero alcuni e penalizzerebbero
molti e potrebbero costituire per circa quattromila poliziotti una
demotivazione professionale e un senso di disagio nel non vedere riconosciuti i
propri meriti, avendo solo la certezza di dover operare con quello spirito di
abnegazione e di sacrificio che contraddistingue chi opera nelle forze
dell'ordine;
la bozza adottata dal Governo in attuazione dell'articolo 9 della legge n. 78
del 2000 sta suscitando un notevole e crescente malcontento, testimoniato
dall'organizzazione, nelle diverse scuole interessate, di pacifiche forme di
dissenso. Ad esempio, gli allievi vice sovrintendenti che stanno frequentando
il 17o corso presso la scuola della polizia di Stato di Caserta si
sono astenuti nei giorni 7, 12 e 13 febbraio dalla consumazione del primo e
secondo ordinario (servizio mensa) con l'autoconsegna in caserma in data 12
febbraio;
a Roma, presso piazza Montecitorio, il 14 febbraio si svolgerà dalle 15.30 una
manifestazione del «Comitato dei sovrintendenti ed allievi vincitori di
concorso», con la presenza dell'Associazione nazionale funzionari di polizia,
per sensibilizzare il Governo, le forze politiche, l'Amministrazione e
l'opinione pubblica sui temi della qualificazione professionale e per la
conseguente modifica del decreto legislativo n. 197 del 1995, attualmente non
assicurata dalla bozza menzionata -:
se non sia urgente ed indifferibile, a fronte del generale e diffuso malessere,
introdurre urgentemente nella bozza ministeriale una disposizione che possa
sanare la situazione di migliaia di poliziotti, riconoscendo le legittime
rivendicazioni dei tre corsi summenzionati e consentendo il giusto
inquadramento nella qualifica di vice ispettore.
EMENDAMENTO 4.5 dei lavori
A.C. 6249 (L. 78/2000) dell’Onorevole ASCIERTO. Seduta del 23/02/2000.
F. ASCIERTO: Questo emendamento tende a sanare una situazione di disparità. Non vorrei farmelo respingere perché il 15° Corso dei sovrintendenti della Polizia di Stato attende da tempo, avendo presentato ricorso, di veder sanata la sperequazione che é in atto. Pertanto, sarei disponibile a trasfondere il contenuto di questo emendamento in un ordine del giorno, chiedendo al Governo di pronunciarsi già da ora in senso favorevole su di esso. Di che cosa si tratta? Si tratta dei Sovrintendenti della Polizia di stato del 15° Corso che, pur avendo partecipato allo stesso concorso cui hanno partecipato il 13° ed il 14° Corso e pur avendo sostenuto gli stessi esami, sono rimasti Vice Ispettori (leggasi Vice Sovrintendenti), mentre gli altri sono diventati Ispettori. Il T.A.R. si sta per esprimere a favore di questi appartenenti alla Polizia di Stato. Sarebbe opportuno che in sede di delega si sanasse il problema, anche perché non possiamo delegare gli avanzamenti delle Forze di Polizia ai Tribunali Amministrativi. Bisogna farsene carico in Parlamento e risolvere una serie di problemi che oggi sono del 15° Corso Vice Sovrintendenti, ma che si pongono per la G. di F., per esempio, per la Legge Giacometti e per i Carabinieri, per gli Appuntati Scelti.
Chiedo al Governo di dare la sua disponibilità ad accogliere un ordine del giorno in tal senso.
PRESIDENTE: Sottosegretario BRUTTI?
Massimo BRUTTI, sottosegretario
di Stato per l’Interno: Naturalmente, il Governo valuterà con piena
disponibilità l’ordine del giorno del collega Ascierto, che credo già sia stato
presentato. Sul principio della eliminazione delle disparità di trattamento,
dichiaro fin da adesso l’atteggiamento favorevole del Governo, poi vedremo se
la stesura dell’ordine del giorno sarà tale da consentire al Governo di
accoglierlo. Comunque, il Governo conferma la sua disponibilità.
PRESIDENTE: Onorevole Ascierto, ritira il suo emendamento 4.5?
ASCIERTO: si, lo ritiro.
PRESIDENTE: sta bene, Onorevole Ascierto.
Citazione dell’Onorevole F.
ASCIERTO circa la situazione di disparità esistente tra i Vice Sovrintendenti
post-Riordino del 1995 e quelli precedenti, divenuti Ispettori. Lavori AC 6249
(L. 78/2000)
FILIPPO ASCIERTO. ...non vengono stabilite le modalità di accesso ad un ruolo che dovrà essere istituito; infatti, le altre forze di polizia hanno il ruolo speciale, mentre la Polizia di Stato non lo ha. Quali saranno le modalità di accesso? Quale sarà il profilo di carriera? Quali saranno le dotazioni organiche? I sindacati hanno parlato di 2.500 unità; sfido il Governo a prevedere la possibilità di accesso degli ispettori a questo ruolo, senza penalizzare quelli più anziani, quelli che, prima del 1995, avevano già esercitato la loro professione con il massimo impegno...
PRESIDENTE. Onorevole Ascierto, deve concludere.
FILIPPO ASCIERTO. ...rispettando comunque alcuni contenziosi in atto.
Non ho avuto il tempo di discutere, lo faremo prossimamente, di quanti sono
stati penalizzati perché, dopo aver sostenuto concorsi ed essere stati ritenuti
idonei per il ruolo di sovrintendenti, non sono potuti passare, al contrario di
altri sovrintendenti, al ruolo di ispettori: sono pendenti dinanzi al Consiglio
di Stato, avendo già superato l'esame del TAR, 5 mila ricorsi! Dobbiamo
riconoscere l'opportunità che il provvedimento in esame non riguardi solo i
vertici, come sta avvenendo, ma tutti, trattandosi del provvedimento
generale di riordino delle forze di polizia.
Esistono problemi anche con riferimento al Corpo forestale dello Stato, che meriterebbe
rispetto e non certo la regionalizzazione alla quale si sta mirando, con la
trasformazione da controllori e tutori dell'ambiente e delle foreste a
dipendenti delle stesse persone che dovrebbero essere controllate.
PRESIDENTE. Onorevole Ascierto, la prego di concludere.
FILIPPO ASCIERTO. Signor Presidente, mi avvio a concludere.
Il mio pensiero, come quello di tutti voi, va alle forze dell'ordine, che
rappresentano il baluardo contro la criminalità, ed alle Forze armate, che in
questo momento stanno compiendo il loro dovere con grande sacrificio. Il
provvedimento in esame deve dare loro una prospettiva futura e migliore;
analizzando le problematiche e, soprattutto, le ombre che in esso sono
presenti, esprimiamo l'auspicio vi sia la possibilità di modificarlo e di
migliorarlo per il futuro di tutti noi.
...Non crediamo che possa rappresentare uno scoglio insormontabile l’eventuale inquadramento, anche in sovrannumero, di 3.800 Vice Ispettori nell’organico attuale del Ruolo Ispettori, soprattutto alla luce degli imminenti pensionamenti previsti al 31.12.2001 dei quali beneficeranno tantissimi Ispettori con più di trenta ani di onorato servizio, figli del Riordino delle carriere del 1 settembre 1995, garantendo il riassorbimento dei numeri in tempi ragionevoli.
Né crediamo possa risultare tanto complicato e difficile inserire nell’attuale bozza varanda una norma transitoria, anche postdatata al 01.01.2002, che preveda l’inquadramento degli appartenenti alla nostra categoria nel Ruolo superiore, alla stessa stregua di quelle a loro tempo inserite ad hoc nei Riordini di cui alla L. 121/81 e del più volte citato D. Lgs. 197/95, e sempre tenendo conto dei tempi di riassorbimento.
Ed ancora non possiamo ritenere una valida scusante per l’opposizione alla – non solo - nostra proposta l’aggravio di spesa di soli 4–5 miliardi necessari a coprire lo scatto retributivo di cui beneficerebbero 3.800 Vice Ispettori provenienti dal Ruolo Sovrintendenti e dal grado di Vice Sovrintendente, entrambi retribuiti con il 6° livello, soprattutto se come proposto si prendesse in considerazione l’ipotesi di un differimento nel tempo dell’inquadramento nel Ruolo superiore.
Onorevole Marcella LUCIDI,
con la presente Le chiediamo formalmente, per la carica che Lei ricopre in seno alla maggioranza di Governo, di interessare personalmente la Commissione delegata alla stesura del D. Lgs. affinché possa apporre le sospirate correzioni e modifiche alla bozza definitiva presentata lo scorso 20/01, garantendo così il riconoscimento di un titolo - la vincita di un concorso, la successiva frequentazione di in corso di quasi sei mesi e il superamento di un esame finale, e, per più di qualcuno, la perdita della sede di residenza conquistata dopo anni di servizio – guadagnato con lo studio, l’impegno, la voglia di migliorarsi e di rimettersi in discussione dopo anni di lavoro.
Dunque noi non vogliamo regali come fu fatto nel 1995 ma chiediamo semplicemente, in rapporto a quanto verrà profuso a chi nulla ha fatto per guadagnarselo, come prevede la bozza definitiva, di essere considerati di conseguenza e per naturale comparazione, e che quindi venga riconosciuto il nostro status...
Ai Sigg.ri Presidenti delle Commissioni
Affari Costituzionali e Interni del Senato
della Repubblica e della Camera dei Deputati
R
O M A
Al Signor Ministro dell’Interno
R
O M A
Al Signor Capo della Polizia
Direttore Generale P.S.
R
O M A
Parere del Sindacato Autonomo di Polizia presentato ai sensi dell’ art. 5 comma 2 della legge 31.03.2000, n.78.
RUOLO SOVRINTENDENTI E ISPETTORI
Se la piattaforma rivendicativa del SAP deve portare allo
sbocco di cui sopra, per lo stesso principio invocato –parità di trattamento in
situazioni omogenee ex art.3 Cost. – non si può prescindere dall’inquadrare
i vincitori dei concorsi per Vice
Sovrintendente post-riordino del 1995, nella qualifica di Vice Ispettore.
Peraltro questo personale, pressoché munito di diploma di
scuola media superiore é risultato vincitore di un concorso per esami molto
selettivo e successivamente destinato alla successiva frequentazione di un
corso di formazione adeguato allo svolgimento delle funzioni di Vice ispettore
- ufficiale di p.g..
Il SAP e gli interessati,
circa 4.200 operatori appartenenti al 15° - 16° e 17° corso, dubiterebbero
fortemente se dovesse essere negata l’evidente violazione del principio base
degli stati moderni di cui agli artt.3 e 51 della Costituzione.
La discriminazione
peraltro interverrebbe tra dipendenti statali
appartenenti alla stessa Amministrazione sicché risulterebbe foriera di
ulteriori lesioni di norme di diritto internazionale self-executing e pattizie
(Trattato sull’unione Europea, Carta dei diritti fondamentali, Convenzioni
dell’O.I.L. etc.) e di cui il SAP certamente si avvarrà in sede di tutela
giurisdizionale.
Peraltro, rispetto alla
dotazione del Ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri a parità di organici,
la Polizia di Stato risulta penalizzata di circa 6.000 unità onde anche per
questo riequilibrio passa il
rivendicato inquadramento.
Art.
12 ter
Il
personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che riveste la qualifica di
Vice-Sovrintendente e che ha avuto accesso nel ruolo a seguito di concorso
interno previsto dall’art. 24 quater della legge 20.04.1981 n.121, così come
modificato dall’art. 2 d.Lgs. 12.05.1995 n.197, è inquadrato nella qualifica di
Vice-Ispettore dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta
funzioni di polizia, anche in soprannumero riassorbibile.
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CICU, MARRAS, BERGAMO, COLLAVINI, CONTE, CUCCU, FLORESTA,
LAVAGNINI, MAMMOLA, MASSIDDA, PAGLIUCA, PALMIZIO, PIVA,
RUSSO,
SCAJOLA
Modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia
Presentata il 15 novembre 1996
....... Orbene, con l'entrata
in vigore del recente decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante
"Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di
Stato" - inteso, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.
277 del 3, 12 giugno 1991, a disciplinare i contenuti del rapporto di impiego
di tutte le forze di polizia civili e militari - si è provveduto ad inquadrare
tutto il personale del ruolo degli assistenti capo ufficiali di polizia
giudiziaria nel superiore ruolo dei sovrintendenti, senza però prevedere che
tale avanzamento fosse, altresì, assicurato al restante personale non ancora
qualificato dell'attribuzione di ufficiale di polizia giudiziaria.
In effetti, l'ingiusta
modifica legislativa determina un discriminatorio trattamento tra il personale
con una determinata anzianità di servizio e quello - relativamente - più
giovane.
Inoltre, con la
soppressione del corso per la nomina ad ufficiale di polizia giudiziaria si
sono create le condizioni per una reformatio in peius del trattamento
economico degli assistenti capo che con tale qualifica avevano diritto ad uno
scatto aggiuntivo del 2,50 per cento sullo stipendio tabellare in godimento.
Sostenere che la novella
introdotta collida con il principio di uguaglianza sostanziale dei cittadini
davanti alla legge appare solo verosimile, come lo dimostrano i numerosi
ricorsi che il personale interessato ha inviato davanti ai competenti tribunali
amministrativi regionali, anche per far valere la presunta illegittimità
costituzionale per la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Per tutti questi motivi, si
appalesano urgenti le modifiche normative proposte, a ripristinare lo stato
giuridico preesistente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 197 del
1995, prevedendo la figura dell'assistente capo ufficiale di polizia
giudiziaria.
La qualità viene conferita agli
assistenti capo che partecipano ad un corso di durata non inferiore a 30
giorni, ovvero al termine della carriera nel ruolo degli agenti ed assistenti.
Parimenti, si prevede
l'inquadramento degli assistenti capo ufficiali di polizia giudiziaria nel
ruolo dei sovrintendenti, assicurando in tal modo la parità di trattamento con
i colleghi più anziani, e che tale beneficio hanno già ottenuto per effetto del
citato decreto.
Infine, vengono previste le
necessarie integrazioni per armonizzare le modifiche richieste all'ordinamento
vigente, adeguando la situazione di fatto allo stato giuridico del personale
del ruolo degli agenti, con la previsione di un più alto grado di istruzione
per l'accesso alle qualifiche iniziali del personale della Polizia di Stato.
Dall’ALLEGATO 3 (relatore
PALMA); ultima discussione bozza riordino
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di
riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La I Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo «Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di
riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato»;
auspicato che si pervenga alla costituzione di un ruolo unico comprensivo degli
attuali ruoli di agente, assistente e sovrintendente,
esprime
con le seguenti condizioni:
1) sia introdotta una disposizione che consenta una sostanziale accelerazione
per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore degli ispettori capo del
ruolo ad esaurimento, già appartenenti al ruolo dei sottufficiali prima della
riforma della legge 1o aprile 1981, n. 121, riducendo l'anzianità
minima richiesta nella qualifica per partecipare allo scrutinio per merito
comparativo per la nomina ad ispettore superiore - sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza;
2) a fini perequativi rispetto a quanto già disposto per il personale dell'Arma
dei Carabinieri e della Guardia di finanza, sia prevista l'attribuzione, con
effetto immediato, di due scatti aggiuntivi e della denominazione di «sostituto
commissario» a tutti gli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica
sicurezza, inquadrati, con decorrenza 1o settembre 1995, in tale
qualifica a seguito del riordino del 1995;
3) sia inserita un'ulteriore norma transitoria, tendente ad incrementare
l'aliquota dei posti da coprire con concorso interno per l'accesso al ruolo
degli ispettori (nomina a vice ispettore), utilizzando, a tal fine, la riserva di
un sesto dei posti per i sovrintendenti prevista per il concorso pubblico.
Della riserva dei posti da coprire con concorso interno la percentuale maggiore
potrebbe essere riservata al personale del ruolo dei sovrintendenti, vincitore
dei concorsi successivi al 1995 (in particolare, dei corsi 15o, 16o
e 17o), ed una percentuale residua al restante personale con
un'anzianità di servizio di almeno sette anni;
e con le seguenti osservazioni:
a) si segnala l'opportunità di inserire nel testo del decreto legislativo
una disposizione che favorisca l'accesso al ruolo degli agenti ed operatori
tecnici della Polizia di Stato da parte degli stretti congiunti superstiti
delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata,
sempre che i richiedenti siano in possesso dei requisiti psico-attitudinali,
culturali e morali previsti in via generale per l'ingresso nei predetti ruoli;
b) al fine di provvedere al ripianamento delle vacanze nel ruolo dei
sovrintendenti, sia considerata l'opportunità di inserire una disposizione
transitoria che preveda - in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 -
un'integrazione dell'aliquota dei posti riservata agli assistenti capo nel
concorso interno per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti, aumentandola dal 60
per cento al 70 per cento;
c) sia valutata l'opportunità di specificare che il personale che
frequenta i corsi per agente, sovrintendente o ispettore non può tassativamente
essere impiegato in alcun servizio operativo di polizia;
d) relativamente ai vincitori di concorso per sovrintendenti
successivi al riordino del 1995 sia valutata l'opportunità di impiegare il
suddetto personale nelle sedi in cui presta attualmente servizio.
PARERE APPROVATO
La I Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo «Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di
riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato»;
auspicato che si pervenga alla costituzione di un ruolo unico comprensivo
degli attuali ruoli di agente, assistente e sovrintendente,
esprime
con le seguenti condizioni:
1. sia introdotta una disposizione che consenta una sostanziale accelerazione
per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore degli ispettori capo del
ruolo ad esaurimento, già appartenenti al ruolo dei sottufficiali prima della
riforma della legge 1o aprile 1981, n. 121, riducendo l'anzianità
minima richiesta nella qualifica per partecipare allo scrutinio per merito
comparativo per la nomina ad ispettore superiore - sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza;
2. a fini perequativi rispetto a quanto già disposto per il personale dell'Arma
dei Carabinieri e della Guardia di finanza, sia prevista l'attribuzione, con
effetto immediato, di due scatti aggiuntivi e della denominazione di «sostituto
commissario» a tutti gli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica
sicurezza, inquadrati, con decorrenza 1o settembre 1995, in tale
qualifica a seguito del riordino del 1995;
3. sia inserita un'ulteriore norma transitoria, tendente ad incrementare
l'aliquota dei posti da coprire con concorso interno straordinario a procedura
semplificata per l'accesso al ruolo degli ispettori (nomina a vice ispettore),
utilizzando, a tal fine, la riserva di un sesto dei posti per i sovrintendenti
prevista per il concorso pubblico. Della riserva dei posti da coprire con
concorso interno la percentuale maggiore potrebbe essere riservata al personale
del ruolo dei sovrintendenti, vincitore dei concorsi successivi al 1995 (in
particolare, dei corsi 15o, 16o e 17o), ed una
percentuale residua al restante personale con un'anzianità di servizio di
almeno sette anni;
4. sia inserita nel testo del decreto legislativo una disposizione che
favorisca l'accesso al ruolo degli agenti ed operatori tecnici della Polizia di
Stato da parte degli stretti congiunti superstiti delle vittime del dovere, del
terrorismo e della criminalità organizzata, sempre che i richiedenti siano in
possesso dei requisiti psico-attitudinali, culturali e morali previsti in via
generale per l'ingresso nei predetti ruoli;
e con le seguenti osservazioni:
a) al fine di provvedere al ripianamento delle vacanze nel ruolo dei
sovrintendenti, sia considerata l'opportunità di inserire una disposizione
transitoria che preveda - in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 -
un'integrazione dell'aliquota dei posti riservata agli assistenti capo nel
concorso interno per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti, aumentandola dal 60
al 70 per cento;
b) sia valutata l'opportunità di specificare che il personale che
frequenta i corsi per agente non può essere impiegato in alcun servizio
operativo di polizia, salvo che non ricorrano specifiche esigenze formative o
eccezionali ragioni di ordine pubblico;
c) relativamente ai vincitori di concorso per sovrintendenti
successivi al riordino del 1995 sia valutata l'opportunità di impiegare il
suddetto personale nelle sedi in cui presta attualmente servizio; laddove tale
obiettivo non risulti perseguibile, sia valutata l'opportunità di prevedere
forme di sostegno e di incentivazione alla mobilità.