Dal testo del D. Lgs. del Riordino Ruoli non direttivi della Polizia di Stato

 

1.      . I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a) – gli Assistenti Capo - , precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b).";

 

2.     Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l’indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all’atto dell’accesso al livello retributivo superiore.".

 

c.      al quinto capoverso, all’articolo 24-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le parole "mediante scrutinio per merito comparativo" sono sostituite dalle seguenti: "mediante scrutinio per merito assoluto";

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE e FINALI

Art. 12

1.     Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 2004, le aliquote di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti sono fissate, in deroga a quanto previsto dall’articolo 24-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del presente decreto, nel settanta per cento per il concorso di cui al medesimo articolo 24-quater, comma 1, lettera a) – Assistenti Capo - , e nel trenta per cento per quello di cui alla successiva lettera b) – Agenti ed Assistenti - .

 

a.     nel limite del sessantacinque per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta e di un colloquio, riservato, al personale della Polizia di Stato che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a <<buono>>, sulla base delle seguenti aliquote:

1.     trentacinque per cento riservato al personale vincitore dei concorsi per l’accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;

 

Art. 16

1. Agli assistenti capo e ai sovrintendenti capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 12-bis e 24-octies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuito con le seguenti modalità:

a.     al personale che alla suddetta data abbia già maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b.     al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

Art. 17

1. Ai vice sovrintendenti e agli ispettori, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’emolumento pensionabile, rispettivamente previsto dagli articoli 24-sexies e 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuito con le seguenti modalità:

a.     al personale che alla suddetta data abbia già maturato tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b.     al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

 

da: “considerazioni sul riordino...”

A quanto appena detto nell’ultima frase, riferito alle norme transitorie, occorre aggiungere, per dovere di cronaca ed obiettività di vedute, come già con la legge 121/81, all’art. 36, commi vari, sia stato effettuato un riordino delle carriere ove, il passaggio da un ruolo a quello superiore, é stato consentito “anche in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in questa posizione....”.

Parimenti con il D. Lgs. 197/95, all’art. 13 si era previsto un “...inquadramento al ruolo superiore, anche in sovrannumero riassorbibile con le normali vacanze....”.

Inoltre, sempre per dovere di cronaca ed per specifica dimostrazione delle nostre ragioni, và menzionato anche l’art. 16 del predetto D. Lgs. il quale stabiliva testualmente che anche i dipendenti che alla data di entrata in vigore del Riordino non avevano titolo per beneficiare dei vantaggi previsti, in virtù di concorsi e scrutini ancora non effettuati, avrebbero fruito dei medesimi benefici dei colleghi più titolati per effetto di una specifica norma transitoria.

Questo a significare che in quel contesto storico, il legislatore, volutamente, inserì norme transitorie affinché  potessero beneficiare dell’allora Riordino anche quei dipendenti che non avevano ancora maturato i titoli necessari per rientrare nel D. Lgs., perché ancora non avevano ancora sostenuto gli esami di concorso, o  i Corsi di formazione, indetti con i bandi pubblicati in data anteriore al D. Lgs. medesimo (esempio lampante il 14° Corso Vice Sovrintendenti che non ha mai indossato tali gradi e che a fine corso si é ritrovato inquadrato direttamente nel ruolo Ispettori) ma che, obiettivamente ed a norma di buon senso, non potevano essere trascurati in quello specifico momento per un palese diritto acquisito, virtuale titolo aggiuntivo nei confronti dei colleghi ancora pari qualifica ma non vincitori di concorso, né si pensava che dovessero rimanere nello stesso Ruolo al pari di chi vi sarebbe acceduto solo per effetto del Riordino, e non per meriti propri acquisiti.

Se non si fosse tenuto conto di quanto appena sopra espresso si sarebbe presentata la situazione di un Ruolo con dipendenti più titolati di altri, come invece si paventa adesso, per l’immediato futuro, con l’ultima bozza di Riordino presentata lo scorso 20/01,

A rafforzare quanto detto, citiamo anche la situazione  degli allora Assistenti Capo che al 01/09/1995 non avevano conseguito la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria;

per questi, sempre con specifica norma transitoria del D. Lgs. n. 197/95, fu istituito ad hoc un corso straordinario di trenta giorni al fine di fargli conseguire detta qualifica e quindi consentirgli di poter transitare nel ruolo Sovrintendenti con il grado di Vice Sovrintendente, agevolazione tutt’altro che trascurabile.

Ed ancora, non per sterile enfasi delle nostre ragioni ma per obiettiva analisi storica dell’escursus dei riordini precedenti, va considerato anche come l’organico numerico di Ispettori  previsto dalla legge 121/81 fosse inizialmente fissato in 7.000 unità ed il ruolo concepito per specifiche mansioni investigative e di concetto.

Di fatto, tali prerogative non sono mai state attuate e con la ratifica del D. Lgs 197/95 anche il D.P.R. 335/82 (....anche in sovrannumero riassorbibile..) ha dovuto modificare le cifre e l’organico numerico del Ruolo Ispettori fu portato a ben  24.000 unità.

Quanto sopra per evidenziare come la mancata previsione di inquadramento degli attuali Vice sovrintendenti vincitori di concorso non possa essere giustificata da un eventuale esubero di organico del Ruolo Ispettori.

Altresì, per puro spirito nozionistico, và anche considerato come alcuni tra i Sindacati di categoria maggiormente rappresentativi nelle loro proposte di Riordino avessero espressamente previsto tra i loro pareri consultivi il passaggio dei V. Sov. vincitori di concorso nel Ruolo degli Ispettori previo frequentazione di un corso di aggiornamento di tre mesi.

Questo evidentemente per parificare la specifica preparazione al Ruolo superiore, che già nell’attuale concorso per Vice Ispettore in fase di svolgimento prevede la frequenza di un corso della durata di 9 mesi e materie aggiuntive al programma di studio quali il Diritto Amministrativo ed il Diritto Civile.

Tale proposta si ricollegava, giustamente, a quanto contenuto nelle norme di riordino della Legge 121/81 a favore degli allora brigadieri e marescialli per essere inquadrati nei ruoli superiori.

 

Allegato B
Seduta n. 859 del 14/2/2001

Interrogazione parlamentare dell’On. COLA

COLA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nel 1995, in attuazione della legge n. 216 del 1992, relativa al riordino delle carriere del personale non direttivo della polizia di Stato, con decreto legislativo n. 197 del 12 maggio 1995, gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti della polizia di Stato con la qualifica di assistente capo transitavano in quella superiore di sovrintendenti, mentre gli appartenenti al ruolo di sovrintendenti passavano a quello superiore di ispettori;
la citata legge di riordino escludeva la cosiddetta base, costituita dagli assistenti, dagli agenti scelti e dagli agenti della polizia di Stato che non fruivano di alcun beneficio;
nel luglio del 2000 è stata emanata una legge delega per introdurre entro il 31 dicembre 2000 (termine poi prorogato al 28 febbraio 2001) delle disposizioni integrative e correttive del decreto n. 197 del 1995;
la bozza ministeriale relativa alla legge delega rivede nuovamente l'inquadramento degli assistenti capo nella qualifica di vice sovrintendente, ma nulla prevede per il personale (2.500 poliziotti) che ha già frequentato il 15o ed il 16o corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della polizia di Stato, né per coloro che stanno frequentando il 17o corso (1.500 poliziotti), i quali sarebbero, pertanto, esclusi dal riordino;
la bozza non terrebbe conto di chi ha superato un concorso per titoli ed esami e ha frequentato o frequenta un corso di formazione della durata di circa sei mesi, consapevole della probabile assegnazione di servizio in un'altra città, e che si troverebbe di fatto ad essere affiancato nella stessa qualifica da colleghi provenienti dal ruolo degli agenti e assistenti, i quali affronterebbero un fittizio concorso per soli titoli (anzianità) con eventuale corso di formazione di soli tre mesi, senza perdere la originaria sede di servizio;
è bene evidenziare che molti frequentatori del 17o corso Avs rivestono la qualifica di assistente capo e potrebbero valutare la possibilità di dimissioni dal corso e di fatto costoro, essendo già in possesso dei requisiti previsti nella bozza in esame, ricoprirebbero ugualmente la qualifica di vice sovrintendente senza il rischio di perdere la sede di servizio;
le disposizioni contenute nella bozza premierebbero alcuni e penalizzerebbero molti e potrebbero costituire per circa quattromila poliziotti una demotivazione professionale e un senso di disagio nel non vedere riconosciuti i propri meriti, avendo solo la certezza di dover operare con quello spirito di abnegazione e di sacrificio che contraddistingue chi opera nelle forze dell'ordine;
la bozza adottata dal Governo in attuazione dell'articolo 9 della legge n. 78 del 2000 sta suscitando un notevole e crescente malcontento, testimoniato dall'organizzazione, nelle diverse scuole interessate, di pacifiche forme di dissenso. Ad esempio, gli allievi vice sovrintendenti che stanno frequentando il 17o corso presso la scuola della polizia di Stato di Caserta si sono astenuti nei giorni 7, 12 e 13 febbraio dalla consumazione del primo e secondo ordinario (servizio mensa) con l'autoconsegna in caserma in data 12 febbraio;
a Roma, presso piazza Montecitorio, il 14 febbraio si svolgerà dalle 15.30 una manifestazione del «Comitato dei sovrintendenti ed allievi vincitori di concorso», con la presenza dell'Associazione nazionale funzionari di polizia, per sensibilizzare il Governo, le forze politiche, l'Amministrazione e l'opinione pubblica sui temi della qualificazione professionale e per la conseguente modifica del decreto legislativo n. 197 del 1995, attualmente non assicurata dalla bozza menzionata -:
se non sia urgente ed indifferibile, a fronte del generale e diffuso malessere, introdurre urgentemente nella bozza ministeriale una disposizione che possa sanare la situazione di migliaia di poliziotti, riconoscendo le legittime rivendicazioni dei tre corsi summenzionati e consentendo il giusto inquadramento nella qualifica di vice ispettore.

EMENDAMENTO 4.5 dei lavori A.C. 6249 (L. 78/2000) dell’Onorevole ASCIERTO. Seduta del 23/02/2000.

 

F. ASCIERTO: Questo emendamento tende a sanare una situazione di disparità. Non vorrei farmelo respingere perché il 15° Corso dei sovrintendenti della Polizia di Stato attende da tempo, avendo presentato ricorso, di veder sanata la sperequazione che é in atto. Pertanto, sarei disponibile a trasfondere il contenuto di questo emendamento in un ordine del giorno, chiedendo al Governo di pronunciarsi già da ora in senso favorevole su di esso. Di che cosa si tratta? Si tratta dei Sovrintendenti della Polizia di stato del 15° Corso che, pur avendo partecipato allo stesso concorso cui hanno partecipato il 13° ed il 14° Corso e pur avendo sostenuto gli stessi esami, sono rimasti Vice Ispettori (leggasi Vice Sovrintendenti), mentre gli altri sono diventati Ispettori. Il T.A.R. si sta per esprimere a favore di questi appartenenti alla Polizia di Stato. Sarebbe opportuno che in sede di delega si sanasse il problema, anche perché non possiamo delegare gli avanzamenti delle Forze di Polizia ai Tribunali Amministrativi. Bisogna farsene carico in Parlamento e risolvere una serie di problemi che oggi sono del 15° Corso Vice Sovrintendenti, ma che si pongono per la G. di F., per esempio, per la Legge Giacometti e per i Carabinieri, per gli Appuntati Scelti.

Chiedo al Governo di dare la sua disponibilità ad accogliere un ordine del giorno in tal senso.

 

PRESIDENTE: Sottosegretario BRUTTI?

 

Massimo BRUTTI, sottosegretario di Stato per l’Interno: Naturalmente, il Governo valuterà con piena disponibilità l’ordine del giorno del collega Ascierto, che credo già sia stato presentato. Sul principio della eliminazione delle disparità di trattamento, dichiaro fin da adesso l’atteggiamento favorevole del Governo, poi vedremo se la stesura dell’ordine del giorno sarà tale da consentire al Governo di accoglierlo. Comunque, il Governo conferma la sua disponibilità.

 

PRESIDENTE: Onorevole Ascierto, ritira il suo emendamento 4.5?

 

ASCIERTO: si, lo ritiro.

 

PRESIDENTE: sta bene, Onorevole Ascierto.

 

Citazione dell’Onorevole F. ASCIERTO circa la situazione di disparità esistente tra i Vice Sovrintendenti post-Riordino del 1995 e quelli precedenti, divenuti Ispettori. Lavori AC 6249 (L. 78/2000)

FILIPPO ASCIERTO. ...non vengono stabilite le modalità di accesso ad un ruolo che dovrà essere istituito; infatti, le altre forze di polizia hanno il ruolo speciale, mentre la Polizia di Stato non lo ha. Quali saranno le modalità di accesso? Quale sarà il profilo di carriera? Quali saranno le dotazioni organiche? I sindacati hanno parlato di 2.500 unità; sfido il Governo a prevedere la possibilità di accesso degli ispettori a questo ruolo, senza penalizzare quelli più anziani, quelli che, prima del 1995, avevano già esercitato la loro professione con il massimo impegno...

PRESIDENTE. Onorevole Ascierto, deve concludere.

FILIPPO ASCIERTO. ...rispettando comunque alcuni contenziosi in atto.
Non ho avuto il tempo di discutere, lo faremo prossimamente, di quanti sono stati penalizzati perché, dopo aver sostenuto concorsi ed essere stati ritenuti idonei per il ruolo di sovrintendenti, non sono potuti passare, al contrario di altri sovrintendenti, al ruolo di ispettori: sono pendenti dinanzi al Consiglio di Stato, avendo già superato l'esame del TAR, 5 mila ricorsi! Dobbiamo riconoscere l'opportunità che il provvedimento in esame non riguardi solo i vertici,
come sta avvenendo, ma tutti, trattandosi del provvedimento generale di riordino delle forze di polizia.
Esistono problemi anche con riferimento al Corpo forestale dello Stato, che meriterebbe rispetto e non certo la regionalizzazione alla quale si sta mirando, con la trasformazione da controllori e tutori dell'ambiente e delle foreste a dipendenti delle stesse persone che dovrebbero essere controllate.

PRESIDENTE. Onorevole Ascierto, la prego di concludere.

FILIPPO ASCIERTO. Signor Presidente, mi avvio a concludere.
Il mio pensiero, come quello di tutti voi, va alle forze dell'ordine, che rappresentano il baluardo contro la criminalità, ed alle Forze armate, che in questo momento stanno compiendo il loro dovere con grande sacrificio. Il provvedimento in esame deve dare loro una prospettiva futura e migliore; analizzando le problematiche e, soprattutto, le ombre che in esso sono presenti, esprimiamo l'auspicio vi sia la possibilità di modificarlo e di migliorarlo per il futuro di tutti noi.

 
Stralcio dalla Lettera all’On. LUCIDI
 

...Non crediamo che possa rappresentare uno scoglio insormontabile l’eventuale inquadramento, anche in sovrannumero, di 3.800 Vice Ispettori nell’organico attuale del Ruolo Ispettori, soprattutto alla luce  degli imminenti pensionamenti previsti al 31.12.2001 dei quali beneficeranno tantissimi Ispettori con più di trenta ani di onorato servizio, figli del Riordino delle carriere del 1 settembre 1995, garantendo il riassorbimento dei numeri in tempi ragionevoli.

Né crediamo possa risultare tanto complicato e difficile inserire nell’attuale bozza varanda una norma transitoria, anche postdatata al 01.01.2002, che preveda l’inquadramento degli appartenenti alla nostra categoria nel Ruolo superiore, alla stessa stregua di quelle a loro tempo inserite ad hoc nei Riordini di cui alla L. 121/81 e del più volte citato D. Lgs. 197/95, e sempre tenendo conto dei tempi di riassorbimento.

Ed ancora non possiamo ritenere una valida scusante per l’opposizione alla – non solo -  nostra proposta l’aggravio di spesa di soli  4–5 miliardi necessari a coprire lo scatto retributivo di cui beneficerebbero 3.800 Vice Ispettori provenienti dal Ruolo Sovrintendenti e dal grado di Vice Sovrintendente, entrambi retribuiti con il 6° livello, soprattutto se come proposto si prendesse in considerazione l’ipotesi di un differimento nel tempo dell’inquadramento nel Ruolo superiore.

Onorevole Marcella LUCIDI,

con la presente Le chiediamo formalmente, per la carica che Lei ricopre in seno alla maggioranza di Governo, di interessare personalmente la Commissione delegata alla stesura del D. Lgs. affinché possa apporre le sospirate correzioni e modifiche alla bozza definitiva presentata lo scorso 20/01, garantendo così il riconoscimento di un titolo -  la vincita di un concorso, la successiva frequentazione di in corso di quasi sei mesi e il superamento di un esame finale, e, per più di qualcuno, la perdita della sede di residenza conquistata dopo anni di servizio – guadagnato con lo studio, l’impegno, la voglia di migliorarsi e di rimettersi in discussione dopo anni di lavoro.

Dunque noi non vogliamo regali come fu fatto nel 1995 ma chiediamo semplicemente, in rapporto a quanto verrà profuso a chi nulla ha fatto per guadagnarselo, come prevede la bozza definitiva, di essere considerati di conseguenza e per naturale comparazione, e che quindi  venga riconosciuto il nostro status...

 

Dalla “PROPOSTA  SAP  dell’8.02.2001”

 

Roma, 8 febbraio 2001

                                                                                 

 

            Ai  Sigg.ri  Presidenti delle Commissioni

            Affari Costituzionali e Interni del Senato

            della Repubblica e della Camera dei Deputati

                                               R O M A

 

            Al Signor Ministro dell’Interno

                                               R O M A

 

            Al  Signor Capo della Polizia

Direttore Generale P.S.

                                               R O M A

 

 

 

OGGETTO:  Schema di Decreto Legislativo afferente il Riordino del  personale non  direttivo

della Polizia di Stato ex art.9  legge 78/2000 .

Parere del Sindacato Autonomo di Polizia presentato ai sensi dell’ art. 5 comma 2  della legge 31.03.2000,  n.78.

 

 

*   RUOLO SOVRINTENDENTI E ISPETTORI

 

Se la piattaforma rivendicativa del SAP deve portare allo sbocco di cui sopra, per lo stesso principio invocato –parità di trattamento in situazioni omogenee ex art.3 Cost. – non si può prescindere dall’inquadrare i  vincitori dei concorsi per Vice Sovrintendente post-riordino del 1995, nella qualifica di Vice Ispettore.

Peraltro questo personale, pressoché munito di diploma di scuola media superiore é risultato vincitore di un concorso per esami molto selettivo e successivamente destinato alla successiva frequentazione di un corso di formazione adeguato allo svolgimento delle funzioni di Vice ispettore - ufficiale di p.g..

Il SAP e gli interessati, circa 4.200 operatori appartenenti al 15° - 16° e 17° corso, dubiterebbero fortemente se dovesse essere negata l’evidente violazione del principio base degli stati moderni di cui agli artt.3 e 51 della Costituzione.

La discriminazione peraltro interverrebbe  tra dipendenti statali appartenenti alla stessa Amministrazione sicché risulterebbe foriera di ulteriori lesioni di norme di diritto internazionale self-executing e pattizie (Trattato sull’unione Europea, Carta dei diritti fondamentali, Convenzioni dell’O.I.L. etc.) e di cui il SAP certamente si avvarrà in sede di tutela giurisdizionale.

Peraltro, rispetto alla dotazione del Ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri a parità di organici, la Polizia di Stato risulta penalizzata di circa 6.000 unità onde anche per questo riequilibrio passa  il rivendicato inquadramento.

 

Art. 12 ter

 

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto,  che riveste la qualifica di Vice-Sovrintendente e che ha avuto accesso nel ruolo a seguito di concorso interno previsto dall’art. 24 quater della legge 20.04.1981 n.121, così come modificato dall’art. 2 d.Lgs. 12.05.1995 n.197, è inquadrato nella qualifica di Vice-Ispettore dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, anche in soprannumero riassorbibile.

 

 

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa dei deputati

 

CICU, MARRAS, BERGAMO, COLLAVINI, CONTE, CUCCU, FLORESTA,

LAVAGNINI, MAMMOLA, MASSIDDA, PAGLIUCA, PALMIZIO, PIVA, RUSSO,

SCAJOLA

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24

aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della

Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia

 

Presentata il 15 novembre 1996


      .......  Orbene, con l'entrata in vigore del recente decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante "Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato" - inteso, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3, 12 giugno 1991, a disciplinare i contenuti del rapporto di impiego di tutte le forze di polizia civili e militari - si è provveduto ad inquadrare tutto il personale del ruolo degli assistenti capo ufficiali di polizia giudiziaria nel superiore ruolo dei sovrintendenti, senza però prevedere che tale avanzamento fosse, altresì, assicurato al restante personale non ancora qualificato dell'attribuzione di ufficiale di polizia giudiziaria.
        In effetti, l'ingiusta modifica legislativa determina un discriminatorio trattamento tra il personale con una determinata anzianità di servizio e quello - relativamente - più giovane.
        Inoltre, con la soppressione del corso per la nomina ad ufficiale di polizia giudiziaria si sono create le condizioni per una reformatio in peius del trattamento economico degli assistenti capo che con tale qualifica avevano diritto ad uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento sullo stipendio tabellare in godimento.
        Sostenere che la novella introdotta collida con il principio di uguaglianza sostanziale dei cittadini davanti alla legge appare solo verosimile, come lo dimostrano i numerosi ricorsi che il personale interessato ha inviato davanti ai competenti tribunali amministrativi regionali, anche per far valere la presunta illegittimità costituzionale per la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.
        Per tutti questi motivi, si appalesano urgenti le modifiche normative proposte, a ripristinare lo stato giuridico preesistente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 197 del 1995, prevedendo la figura dell'assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria.
        La qualità viene conferita agli assistenti capo che partecipano ad un corso di durata non inferiore a 30 giorni, ovvero al termine della carriera nel ruolo degli agenti ed assistenti.
        Parimenti, si prevede l'inquadramento degli assistenti capo ufficiali di polizia giudiziaria nel ruolo dei sovrintendenti, assicurando in tal modo la parità di trattamento con i colleghi più anziani, e che tale beneficio hanno già ottenuto per effetto del citato decreto.
        Infine, vengono previste le necessarie integrazioni per armonizzare le modifiche richieste all'ordinamento vigente, adeguando la situazione di fatto allo stato giuridico del personale del ruolo degli agenti, con la previsione di un più alto grado di istruzione per l'accesso alle qualifiche iniziali del personale della Polizia di Stato.


 

Dall’ALLEGATO 3  (relatore PALMA); ultima discussione bozza riordino

 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato»;
auspicato che si pervenga alla costituzione di un ruolo unico comprensivo degli attuali ruoli di agente, assistente e sovrintendente,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) sia introdotta una disposizione che consenta una sostanziale accelerazione per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore degli ispettori capo del ruolo ad esaurimento, già appartenenti al ruolo dei sottufficiali prima della riforma della legge 1o aprile 1981, n. 121, riducendo l'anzianità minima richiesta nella qualifica per partecipare allo scrutinio per merito comparativo per la nomina ad ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;
2) a fini perequativi rispetto a quanto già disposto per il personale dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, sia prevista l'attribuzione, con effetto immediato, di due scatti aggiuntivi e della denominazione di «sostituto commissario» a tutti gli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, inquadrati, con decorrenza 1o settembre 1995, in tale qualifica a seguito del riordino del 1995;
3) sia inserita un'ulteriore norma transitoria, tendente ad incrementare l'aliquota dei posti da coprire con concorso interno per l'accesso al ruolo degli ispettori (nomina a vice ispettore), utilizzando, a tal fine, la riserva di un sesto dei posti per i sovrintendenti prevista per il concorso pubblico. Della riserva dei posti da coprire con concorso interno la percentuale maggiore potrebbe essere riservata al personale del ruolo dei sovrintendenti, vincitore dei concorsi successivi al 1995 (in particolare, dei corsi 15o, 16o e 17o), ed una percentuale residua al restante personale con un'anzianità di servizio di almeno sette anni;


e con le seguenti osservazioni:


a) si segnala l'opportunità di inserire nel testo del decreto legislativo una disposizione che favorisca l'accesso al ruolo degli agenti ed operatori tecnici della Polizia di Stato da parte degli stretti congiunti superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, sempre che i richiedenti siano in possesso dei requisiti psico-attitudinali, culturali e morali previsti in via generale per l'ingresso nei predetti ruoli;
b) al fine di provvedere al ripianamento delle vacanze nel ruolo dei sovrintendenti, sia considerata l'opportunità di inserire una disposizione transitoria che preveda - in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 - un'integrazione dell'aliquota dei posti riservata agli assistenti capo nel concorso interno per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti, aumentandola dal 60 per cento al 70 per cento;
c) sia valutata l'opportunità di specificare che il personale che frequenta i corsi per agente, sovrintendente o ispettore non può tassativamente essere impiegato in alcun servizio operativo di polizia;
d) relativamente ai vincitori di concorso per sovrintendenti successivi al riordino del 1995 sia valutata l'opportunità di impiegare il suddetto personale nelle sedi in cui presta attualmente servizio.

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato»;
auspicato che si pervenga alla costituzione di un ruolo unico comprensivo degli attuali ruoli di agente, assistente e sovrintendente,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1. sia introdotta una disposizione che consenta una sostanziale accelerazione per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore degli ispettori capo del ruolo ad esaurimento, già appartenenti al ruolo dei sottufficiali prima della riforma della legge 1o aprile 1981, n. 121, riducendo l'anzianità minima richiesta nella qualifica per partecipare allo scrutinio per merito comparativo per la nomina ad ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;
2. a fini perequativi rispetto a quanto già disposto per il personale dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, sia prevista l'attribuzione, con effetto immediato, di due scatti aggiuntivi e della denominazione di «sostituto commissario» a tutti gli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, inquadrati, con decorrenza 1o settembre 1995, in tale qualifica a seguito del riordino del 1995;
3. sia inserita un'ulteriore norma transitoria, tendente ad incrementare l'aliquota dei posti da coprire con concorso interno straordinario a procedura semplificata per l'accesso al ruolo degli ispettori (nomina a vice ispettore), utilizzando, a tal fine, la riserva di un sesto dei posti per i sovrintendenti prevista per il concorso pubblico. Della riserva dei posti da coprire con concorso interno la percentuale maggiore potrebbe essere riservata al personale del ruolo dei sovrintendenti, vincitore dei concorsi successivi al 1995 (in particolare, dei corsi 15o, 16o e 17o), ed una percentuale residua al restante personale con un'anzianità di servizio di almeno sette anni;
4. sia inserita nel testo del decreto legislativo una disposizione che favorisca l'accesso al ruolo degli agenti ed operatori tecnici della Polizia di Stato da parte degli stretti congiunti superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, sempre che i richiedenti siano in possesso dei requisiti psico-attitudinali, culturali e morali previsti in via generale per l'ingresso nei predetti ruoli;


e con le seguenti osservazioni:


a) al fine di provvedere al ripianamento delle vacanze nel ruolo dei sovrintendenti, sia considerata l'opportunità di inserire una disposizione transitoria che preveda - in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 - un'integrazione dell'aliquota dei posti riservata agli assistenti capo nel concorso interno per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti, aumentandola dal 60 al 70 per cento;
b) sia valutata l'opportunità di specificare che il personale che frequenta i corsi per agente non può essere impiegato in alcun servizio operativo di polizia, salvo che non ricorrano specifiche esigenze formative o eccezionali ragioni di ordine pubblico;
c) relativamente ai vincitori di concorso per sovrintendenti successivi al riordino del 1995 sia valutata l'opportunità di impiegare il suddetto personale nelle sedi in cui presta attualmente servizio; laddove tale obiettivo non risulti perseguibile, sia valutata l'opportunità di prevedere forme di sostegno e di incentivazione alla mobilità.