AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDI' 20 FEBBRAIO 2001
642ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE



Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Chiti, per l'interno Brutti e Lavagnini e per le comunicazioni Lauria.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato (n. 837)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 e dell'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Esame e rinvio)

Il relatore ANDREOLLI illustra analiticamente il contenuto del provvedimento in titolo, adottato in attuazione dell'articolo 9 della legge n. 78 dello scorso anno. In particolare, il provvedimento in esame prevede alcune puntuali modifiche al decreto legislativo n. 197 del 1995 al fine di adeguare l'ordinamento del personale dei ruoli non direttivi della Polizia di Stato alle innovazioni introdotte dalla citata legge n. 78. Nel manifestare una valutazione complessivamente favorevole sul provvedimento, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo sulla effettiva copertura finanziaria della disciplina in esame. Ritiene inoltre che occorra valutare con attenzione l'effettiva congruenza tra i vari decreti e schemi di decreto che hanno dato attuazione, con riferimento ai vari Corpi, ai principi contenuti nella legge n. 78 del 2000. Richiama infine l'attenzione sulla formulazione dell'articolo 2 che, nella sua applicazione, potrebbe creare disparità di trattamento nell'ambito del ruolo dei sovrintendenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI' 21 FEBBRAIO 2001
644ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa e Chiti, per la pubblica istruzione Barbieri e per l'interno Brutti.

 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato (n. 837)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 e dell'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio 2001.

Il sottosegretario BRUTTI, replicando ai rilievi mossi dal relatore, osserva che il provvedimento in esame è stato predisposto tenendo conto degli accordi raggiunti tra le amministrazioni interessate, il ché ha permesso di avvicinare i vari ordinamenti delle Forze di Polizia e delle altre Forze armate consentendo di realizzare un effettivo riequilibrio tra i medesimi. Lo schema in esame realizza inoltre un riequilibrio anche interno con le previsioni relative alla rimodulazione dei corsi di formazione e della progressione in carriera. Per un completo riequilibrio manifesta tuttavia la disponibilità del Governo a provvedere ad un'integrazione dell'articolo 17, comma 1, dello schema in titolo nella parte in cui non ricomprende tra i destinatari dei due scatti aggiuntivi e della denominazione di "sostituto commissario", con effetto immediato, gli ispettori superiori inquadrati in tale qualifica in sede di riordino che, al momento della entrata in vigore della riforma del 1995, rivestivano una qualifica inferiore a quella di ispettore capo.
Quanto ai rilievi circa la copertura finanziaria, ricorda che essa è assicurata in modo completo e soddisfacente da quanto disposto dall'articolo 50, comma 9, della legge n. 388 del 2000 che prevede un unico stanziamento cumulativo per tutti i provvedimenti di riordino del personale non direttivo delle Forze di polizia e delle Forze armate.
Venendo quindi a considerare i problemi segnalati circa alcune disparità di trattamento nella qualifica di vice ispettore, osserva che l'articolo 16 del decreto legislativo n. 197 del 1995 è volto ad evitare di pregiudicare coloro che avevano partecipato e superato i concorsi per vice sovrintendente indetti prima del riordino. Poteva infatti accadere che il dipendente avesse vinto il concorso per vice sovrintendente prima del riordino del 1995, ma che non fosse stato ancora avviato al corso di formazione, per cui non aveva avuto la possibilità di acquisire, alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 197, la nuova qualifica di vice sovrintendente che gli avrebbe permesso di essere inquadrato come vice sovrintendente. Ritiene quindi che la posizione di questi ultimi sia completamente diversa da quella dei vincitori dei concorsi indetti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 197 ai quali è stata applicata la nuova disciplina secondo la quale i vincitori del concorso per vice sovrintendente, che superino il corso di formazione, sono nominati vice sovrintendenti. Un'eventuale richiesta di inquadramento nel ruolo degli ispettori dei vincitori del 15°, 16° e 17° corso comporterebbe dunque lo scavalcamento degli attuali sovrintendenti. Un possibile intervento correttivo per le distorsioni paventate dal relatore potrebbe essere quello di agevolare l'accesso dei frequentatori dei corsi per vice sovrintendente nel ruolo degli ispettori attraverso l'indizione di concorsi, da bandire con procedure straordinarie, con una puntuale riserva di posti a favore degli stessi.

Il senatore PINGGERA, a quest'ultimo proposito, segnala l'opportunità di prevedere un riserva dei posti a favore del personale bilingue che potrà prestare servizio nel territorio della provincia autonoma di Bolzano.

A tale riguardo, il sottosegretario BRESSA ricorda che una simile riserva è già prevista dalla legislazione vigente per effetto delle norme di attuazione dello Statuto speciale.

Prende quindi la parola il relatore ANDREOLLI il quale, preso atto delle assicurazioni fornite sulla copertura finanziaria e sull'effettivo riequilibrio realizzato tra i vari Corpi dallo schema di decreto legislativo in esame e dagli altri schemi di decreti legislativi riguardanti il personale non direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, propone la formulazione di un parere favorevole rilevando l'opportunità di inserire una norma transitoria volta a incrementare l'aliquota dei posti da coprire con concorso interno, anche straordinario, per l'accesso al ruolo degli ispettori utilizzando, a tal fine, la riserva di un sesto dei posti per i sovrintendenti prevista per il concorso pubblico. Della riserva dei posti da coprire con concorso interno una percentuale rilevante dovrebbe essere riservata al personale del ruolo dei sovrintendenti vincitore dei concorsi successivi al 1995 (in particolare dei corsi di formazione 15°, 16° e 17°). Suggerisce inoltre l'opportunità di inserire nel testo del decreto legislativo una previsione che, fermi restando i requisiti previsti in via generale per l'ingresso nei ruoli della Polizia di Stato, favorisca l'accesso al ruolo degli agenti ed operatori tecnici della Polizia medesima dei congiunti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere illustrata dal relatore.

DIFESA (4a)

MARTEDI' 21 FEBBRAIO 2001
276a Seduta
(2a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri (n.836)
(Esame e rinvio)


Riferisce il relatore NIEDDU ricordando che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 19 gennaio 2001, ha adottato in via preliminare lo schema di decreto legislativo in titolo, d'attuazione dell'articolo 9, comma 1 della legge n. 78/2000. Obiettivo del provvedimento è quello di introdurre dettagliate e specifiche disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 198/1995 che reca norme in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri.
Lo schema di decreto legislativo si compone di 32 articoli, che dispongono le citate modifiche attraverso il metodo della novellazione, ossia intervenendo direttamente sul testo del decreto legislativo n. 198, sia attraverso modifiche dell'articolato, sia attraverso l'introduzione di articoli aggiuntivi. Ricorda che il decreto legislativo ha definito un quadro normativo omogeneo in materia di inquadramento e di trattamento giuridico ed economico del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri, recando disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale appartenente ai diversi ruoli non direttivi dell'Arma dei Carabinieri.
Osserva che le disposizioni maggiormente innovative sotto il profilo sostanziale sono: a) introduzione di un numero chiuso (stabilito in 13.500 unità) di marescialli aiutanti, sostituti ufficiali di Pubblica sicurezza), ossia del personale con il grado apicale nell'ambito del ruolo ispettori; b) ulteriore innovazione, sempre riguardante il ruolo ispettori, attienente al sistema di avanzamento dei marescialli capi, ossia la promozione al capo di vertice di maresciallo aiutante: viene infatti preclusa la possibilità di ottenere tale promozione per anzianità, privilegiandosi il criterio meritocratico, e i relativi posti sono distribuiti per il 70% attraverso il sistema "a scelta" e per la restante parte attraverso il sistema "a scelta per esami"; c) introduzione della qualifica di "luogotenente" conseguibile solo dal grado di maresciallo aiutante; d) attribuzione di scatti stipendiali aggiuntivi per diverse posizioni economico-funzionali (luogotenente; maresciallo aiutante, sostituto ufficiale di Pubblica sicurezza; brigadiere Capo; appuntato scelto); e) attribuzione e determinazione dei requisiti e delle modalità di un emolumento pensionabile annuo lordo a diverse posizioni economico-funzionali (maresciallo aiutante sostituto ufficiale di Pubblica sicurezza, vice brigadiere, maresciallo e maresciallo ordinario).
Ricorda ai colleghi che con sentenza 277/91 la Corte Costituzionale dichiarò l'illegittimità dell'articolo 43, comma 17 della legge n. 121/1981 e della allegata tabella C, nella parte in cui, non includendo le qualifiche degli ispettori di Polizia, omettevano l'individuazione della corrispondenza con i gradi dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri. Tale sentenza comportava l'allineamento agli ispettori di Polizia delle funzioni svolte da circa 26.000 sottufficiali dei Carabinieri. La legge 6 marzo 1992, n. 216 è conseguente a tale sentenza, finalizzata come è allo scopo di attuare, attraverso delega al Governo, il riallineamento delle carriere fra personale non direttivo della Polizia e dell'Arma dei Carabinieri, sulla base del principio di equiordinazione dei compiti e dei trattamenti economici.
L'esigenza della nuova delega disposta dalla legge n. 78/2000 nasce dalla necessità di armonizzare e completare ulteriormente la revisione dei ruoli, ancora nell'ottica di rispettare l'originaria decisione della Corte Costituzionale, dunque dei criteri e dei principi di cui all'articolo 3 della legge 216/92.
Tutto ciò premesso, evidenzia che tra le finalità principali del provvedimento in esame vanno citate: a) "stabilizzare" i ruoli non direttivi, preservando comunque una giusta mobilità tra i medesimi; b) valorizzare la categoria degli ispettori; c) "chiudere" a 13.500 unità per il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza; d) valorizzare tutti i ruoli, anche attraverso nuove opportunità di progressione economica e funzionale.
Ricorda infine che nell'odierna mattinata, in sede di Ufficio di Presidenza, è stata ascoltata, a loro richiesta, la rappresentanza del Cocer dei Carabinieri e che domani avrà luogo un incontro informale, parimenti in sede di Ufficio di Presidenza, con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Arpino.

Il senatore MANCA chiede di aprire la discussione generale dopo l'opportuno incontro di domani con il generale Arpino.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato