successivamente al decreto-legge 197 del 1995, e fino al 2000, sono stati indetti tre concorsi interni per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato. Il primo, indetto con decreto ministeriale del 18 gennaio 1997 per le vacanze di organico al 31 dicembre 1996, era relativo a 1.500 posti di vice sovrintendente, ed i vincitori hanno frequentato il 15^o corso di aggiornamento e
formazione; il secondo, indetto con decreto ministeriale del 31 luglio 1998 per le vacanze di organico al 31dicembre 1997, era relativo ad ulteriori 1.500 posti, ed i vincitori hanno frequentato il 16^o corso di aggiornamento e formazione per vice sovrintendente; il terzo, indetto con decreto ministeriale del 3 luglio 1999 per le vacanze di organico al 31 dicembre 1998, era relativo a 2000 posti e i vincitori hanno frequentato il 17^o corso di aggiornamento e formazione per vice sovrintendente. Per tutti questi vice sovrintendenti la decorrenza economica e giuridica era fissata alla fine del corso di formazione; con le integrazioni e correzioni del riordino del 1995, operato con decreto legislativo 53 del 2001, veniva introdotto il così detto principio dell'annualità dei concorsi e stabilita una diversa decorrenza giuridica, fissata al «1^o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze», e non più, com'era fino ad allora, «dal giorno successivo alla, data di conclusione del corso medesimo», al pari di quella economica; al fine di evitare i previsti superamenti della decorrenza-giuridica, l'applicazione del «principio dell'annualità» introdotto con l'articolo 2 del decreto legislativo n. 53 del 2001 dovette, essere derogata per il primo concorso utile. Di qui la norma transitoria introdotta con l'articolo 12 del medesimo decreto delegato, che però venne poi abrogata con l'articolo 36 della legge n. 3 del 2003 causando il paventato superamento da parte del concorso successivo, il cui corso di formazione si concludeva nel luglio 2004, ben tre anni e più dopo il precedente, scongiurato solo con provvedimento urgente ai sensi dell'articolo 5-/ter/ del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238; con decreto ministeriale del 30 gennaio 2003 è stato bandito un concorso interno a 3.824 posti per la nomina qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato e con decreto del 21 dicembre 2004 ne è stato bandito un altro per 1.640 posti. Entrambi erano riferiti ai posti disponibili al 31 dicembre 2000 ed i vincitori hanno frequentato rispettivamente il 18^o corso ed il 19^o corso. I vincitori dei concorsi, banditi nel 2003 e 2004, stavano per superare nel ruolo i vincitori del concorso indetto nel luglio 1999 ed il cui corso di formazione, il 17^o , era terminato ben tre anni prima, l'8 maggio 2001; tale paradosso giuridico, che avrebbe visto vincitori di concorso indetti nel 2003 e 2004 avere una decorrenza giuridica nella qualifica di ben cinque mesi prima dei colleghi del corso precedente indetto nel 1999, pur avendo frequentato il corso diversi anni dopo di quelli, è stato sanato dall'articolo 5-/ter/ del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, convertito dalla legge 5 novembre 2004, n. 263, recante «Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli Ispettori delle Forze di Polizia e altre disposizioni concernenti il personale della Polizia di Stato e i consigli della rappresentanza militare» che dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e successive modificazioni, ha aggiunto il seguente comma 2-/bis/: «Per i vincitori del concorso interno, per titoli ed esamescritto, a 2.000 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto in data 3 luglio 1999, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e di sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000», quindi un sol giorno prima del 18^o corso; pur evitando l'imbarazzante situazione che si era venuta a creare, il Parlamento non ha eliminato il comprensibile malcontento dei circa 4.000 operatori che non avevano potuto beneficiare del medesimo principio. Quindi, un sovrintendente del 15^o corso, con undici anni effettivi di anzianità nel ruolo, ha dietro di sé migliaia di colleghi pari ruolo che con soli cinque anni effettivi di servizio in ruolo ne possono vantare quasi nove (al 1^o gennaio 2010) di anzianità giuridica; e parere degli interroganti, per un razionale concetto di equità, prevedere anche per il 15^o corso di formazione per vice sovrintendenti l'applicazione delle integrazioni e correzioni del riordino del 1995, operate con decreto legislativo 53 del 2001, mediante le quali si stabilisce una diversa decorrenza giuridica, fissata al «1^o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze», e non più, com'era fino ad allora, «dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo». Nel caso di specie la decorrenza del 15^o corso in esame deve essere prevista dal 1^o gennaio 1998 (1^o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze) e non 12 dicembre 1998 (giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo); il paradosso descritto diviene ancor più singolare se si pensa che i corsi 20 e 21 - ancora non terminato il primo e ancora non espletate le procedure del secondo – avranno decorrenza giuridica al 1^o gennaio 2002, e avranno così già guadagnato qualifica e parametro stipendiale superiori senza mai aver esercitato nemmeno per un giorno le funzioni proprie del nuovo ruolo; per poter estendere ai tre corsi su citati il medesimo principio e la retrodatazione giuridica al 1^o gennaio dell'anno in cui erano state accertate le vacanze di organico vi è stata la proposizione di emendamenti inseriti nella discussione della legge di conversione del decreto-legge n. 136 del 2004, del
decreto-legge 238 del 2004 e dell'emendamento numero 3.05 presentato il 12 ottobre 2005 nel corso della discussione della legge delega di riordino poi naufragata al Senato nel gennaio 2006 (emendamenti fatti ritirare o respinti), ad oggi ancora si auspica un intervento legislativo finalizzato alla perequazione delle su elencate disparità -: se il ministro interrogato non ritenga opportuno intervenire per riequilibrare la paradossale situazione illustrata al fine di restituire la necessaria dignità professionale agli operatori del comparto sicurezza danneggiati dagli squilibri introdotti dai provvedimenti normativi citati, e quali urgenti azioni intenda porre in essere. (4-06410)